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Riduzione del mantenimento ai figli: la CTU contabile

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32540 del 13 dicembre 2025 ha introdotto un nuovo principio, secondo cui la riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli non scatta in modo automatico a seguito della semplice perdita del posto di lavoro, ma si impone al giudice di merito un’analisi delle reali condizioni patrimoniali del genitore obbligato.


In primo luogo occorre fare una doverosa premessa:

Quando è possibile modificare il mantenimento per i figli?

Il legislatore è chiaro: tutti i provvedimenti emessi in materia di famiglia, anche quelli relativi al mantenimento dei figli, e anche quando la sentenza che li contiene è “passata in giudicato” diventando definitiva, possono sempre essere modificati qualora sussistano le condizioni che seguono:

•        se sono cambiate le condizioni economiche di uno dei due genitori.
•        se sono cambiate le esigenze del figlio: con il crescere dell’età crescono anche le spese, e se un figlio decide di frequentare l’università fuori sede, oltre all’acquisto dei libri e alla retta, deve pagare anche le spese dell’alloggio.
•        se sono occorsi eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto alla sentenza che ha definito il mantenimento e che il giudice non ha potuto considerare.

Con riferimento alla riduzione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli rilevano la prima e l’ultima condizione.

Circa gli eventi sopravvenuti, rientra nella categoria la costituzione di una nuova famiglia da parte dell’obbligato; tale motivazione è stata riconosciuta dalla Cassazione con sentenza n. 14175/2016.

Se, infatti, l’obbligato avvia una nuova unione – anche in assenza di matrimonio - e da questa vengono generati dei figli vi sarà la possibilità di chiedere la revisione dell’importo dell’assegno dovuto ai figli avuti dall’ex coniuge.

Con riferimento, invece, alla variazione delle condizioni economiche, si precisa che entrano in questo contesto diverse valutazioni che spettano unicamente al giudice e che devono tenere conto della situazione di entrambi i coniugi e soprattutto della prole. I tribunali devono pertanto operare un bilanciamento tra i diritti della prole e quelli del genitore obbligato.
Proprio su tale condizione è intervenuta l’Ordinanza  n. 32540 del 13 dicembre 2025.

Il caso

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un padre che aveva presentato istanza di riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio in quanto era stato licenziato e aveva iniziato a percepire la Naspi, di importo certamente inferiore rispetto allo stipendio.
Tale istanza veniva accolta dal giudice di merito che riduceva l’ assegno.

La Suprema Corte ha rilevato che il giudice di secondo grado aveva giustificato la diminuzione dell'assegno esclusivamente sulla base del licenziamento del genitore obbligato, il cui reddito da lavoro era stato sostituito dall'indennità di disoccupazione.

Tuttavia, tale valutazione è stata ritenuta insufficiente, poiché non accompagnata da un accertamento contabile richiesto dall'altro genitore, volto a chiarire l'effettiva incidenza della perdita del lavoro sulla capacità contributiva complessiva del padre.

Secondo la Cassazione, la mancata ammissione della CTU assume rilievo decisivo, soprattutto considerando che il genitore obbligato aveva ricoperto incarichi societari idonei a far presumere la disponibilità di ulteriori risorse economiche, oltre al trattamento Naspi.
L'accertamento risulta inoltre necessario alla luce della situazione patrimoniale dell'altro genitore, privo di attività lavorativa e di redditi autonomi.

Il principio giurisprudenziale

In ragione di tale ordinanza è stato affermato il seguente principio di diritto: il giudice deve ordinare una consulenza tecnica d’ufficio contabile (CTU) ogni volta che la situazione economica dei genitori appare complessa o poco chiara (ord. 32540/2025); questo accertamento serve per verificare la reale capacità contributiva del genitore che chiede lo sconto sul mantenimento dei figli.

Il tribunale ha l’obbligo di indagare se esistano altre entrate o patrimoni che permettano di mantenere lo stesso contributo.
La perizia diventa indispensabile soprattutto quando l’altro genitore non lavora e non dispone di redditi propri per provvedere alle necessità del minore.

Che cos’è la Consulenza Tecnica d’Ufficio contabile?

La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) è un incarico affidato dal giudice a un esperto (iscritto in appositi albi) per ottenere chiarimenti su questioni tecniche, scientifiche o artistiche complesse durante un processo civile, aiutando il magistrato a prendere una decisione informata attraverso una perizia scritta, che si affianca ai consulenti di parte (CTP) e rispetta il principio del contraddittorio.
La consulenza tecnica d’ufficio contabile consta nell’ incarico affidato dal giudice a un esperto contabile (Commercialista) per fornire chiarimenti su questioni economiche/ reddituali.
Nel processo di diritto di famiglia la consulenza contabile viene disposta al fine di accertare la reale capacità patrimoniale e reddituale della parte chiamata a versare una somma di denaro in favore del figlio e dell’altra parte.

In tal senso, l’elaborato peritale dell’ausiliario del giudice, nel valorizzare l’informativa di natura fiscale desumibile dalla dichiarazione dei redditi delle parti, deve comunque estendere l’indagine anche al di là del “perimetro” fiscale/reddituale, incrociando e comparando il dato fiscale con altri elementi rivelatori della capacità di spesa, come a titolo esemplificativo il patrimonio mobiliare ed immobiliare unitamente alle movimentazioni bancarie globalmente considerate, al fine di pervenire alla determinazione della effettiva capacità reddituale e finanziaria del soggetto ob­bligato.

Per approfondire leggi anche: 

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