Ascolta "Modifiche alla norma sulle donazioni: la nuova legge 182/2025" su Spreaker.
La legge di Semplificazione 2025 (l. 2.12.2025, n. 182, art. 44), entrata in vigore il 18 dicembre 2025, ha introdotto una rilevante modifica della disciplina di tutela dei legittimari lesi o pretermessi.
In particolare, quest’ultimi, secondo la nuova normativa possono agire in riduzione contro i donatari, che hanno ricevuto donazioni in vita dal defunto, ma non possono più esercitare l’azione di restituzione contro i terzi che abbiano acquistato diritti sui beni donati, qualora il donatario non sia in grado di soddisfare la legittima.
Chi sono i legittimari pretermessi o lesi?
I legittimari sono le persone a cui la legge italiana riserva obbligatoriamente una quota del patrimonio di una persona defunta (il "de cuius"), chiamata quota di legittima o riserva, anche contro la sua volontà espressa in testamento.
I legittimari sono principalmente il coniuge, i figli (legittimi, naturali, adottivi) e, in assenza di figli, gli ascendenti (genitori/nonni).
Sono chiamati pretermessi o lesi, allorquando nel testamento sono stati completamente esclusi (pretermessi) o hanno ricevuto meno di quanto spetta (lesi).
Entrambi devono agire con l'azione di riduzione per ottenere la loro quota.
La disciplina precedente
Precedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa accadeva che se i donatari contro i quali veniva pronunziata la riduzione avevano alienato a terzi gli immobili donati e non fossero trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, poteva chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili, secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima.
In tale caso il terzo acquirente poteva liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.
Tale disciplina comportava, naturalmente, uno stallo anche nel mercato immobiliare, ma soprattutto un grande limite per il futuro acquirente all’accesso del credito presso gli istituti bancari. Difatti, le banche concedevano a fatica prestiti e mutui allorquando l’immobile oggetto della compravendita proveniva anche in parte da una donazione, stante il pericolo di una futura azione di riduzione di eventuali legittimari esclusi o lesi.
La nuova normativa
Con la nuova normativa si è verificata una rilevante modifica nelle disposizioni del codice civile in materia.
Il nuovo art. 561 c.c. stabilisce che i pesi e le ipoteche iscritti dal donatario restano efficaci anche qualora l'immobile venga restituito in conseguenza dell'azione di riduzione.
Viene meno, pertanto, il principio della "purgazione" delle ipoteche che caratterizzava la disciplina anteriore.
A tutela del legittimario che recupera il bene gravato, la norma prevede l'obbligo per il donatario di compensare in denaro il minor valore del bene conseguente all'esistenza del gravame, nei limiti necessari per integrare la quota di riserva.
Tale disciplina si applica, per espressa previsione, anche ai beni mobili iscritti in pubblici registri e ai beni mobili non registrati.
L'articolo 563 c.c., completamente riscritto, sancisce che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati.
L'acquisto del terzo avente causa a titolo oneroso diviene pertanto definitivo al momento del trasferimento, indipendentemente dal decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione.
Il legittimario leso mantiene un diritto di credito nei confronti del donatario, il quale è tenuto a compensarlo in denaro per integrare la quota di legittima.
Nel caso in cui il donatario risulti insolvente:
- se l'alienazione al terzo è avvenuta a titolo oneroso, il rischio dell'insolvenza grava sul legittimario, che non ha azione verso il terzo.
- se l'alienazione è avvenuta a titolo gratuito, il terzo acquirente è tenuto a compensare i legittimari nei limiti del vantaggio conseguito (art. 563, comma 2, nuova formulazione).
È stato altresì modificato l'articolo 2652, n. 8 c.c. per le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, il termine oltre il quale la sentenza non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso viene ridotto da dieci a tre anni dalla trascrizione.
Si tratta in sostanza della trasformazione della tutela della quota di legittima da reale, cioè opponibile ai terzi, in obbligatoria.
Una modificazione strutturale della natura delle donazioni, da sempre intese quali anticipazioni sulla successione, e del principio di intangibilità non solo quantitativa, ma anche qualitativa della legittima.
A quali donazioni si applica la nuova disciplina?
La nuova normativa si applica alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge (18 dicembre 2025) e alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge e alle donazioni pregresse, salvo quanto previsto dalla clausola di salvaguardia semestrale.
Per le successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge, o per le donazioni già stipulate, il regime previgente (con la possibilità di azione di restituzione verso i terzi) continua ad applicarsi solo a condizione che i legittimari attivino specifici rimedi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
Nello specifico, entro tale termine perentorio, i legittimari devono:
- notificare e trascrivere la domanda di riduzione (se la successione è già aperta);
- oppure notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa (se il donante è vivente).
In mancanza di tali adempimenti entro il semestre, anche alle donazioni e successioni pregresse si applicheranno integralmente i nuovi articoli 561 e 563 c.c., comportando la perdita dell'azione reale verso i terzi e la stabilizzazione delle ipoteche iscritte. Restano fermi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti sotto il vigore della precedente disciplina, che conservano efficacia.
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