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    La sottrazione internazionale di minore: quando un genitore porta il figlio all'estero

    La sottrazione internazionale di minore: quando un genitore porta il figlio all'estero

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    Le famiglie multiculturali, ossia quelle composte da un partner italiano e l’altro straniero, rappresentano una realtà sempre più diffusa nel nostro Paese.
    Quando una relazione di questo tipo giunge al termine, una delle situazioni che si verifica con maggior frequenza è il desiderio del genitore straniero di tornare nel proprio Paese d'origine insieme al figlio minore.


    In tale contesto, è fondamentale distinguere il trasferimento del minore all'estero effettuato con il consenso dell'altro genitore con il trasferimento realizzato in assenza di tale consenso, poichè quest'ultima ipotesi può integrare la fattispecie della sottrazione internazionale di minore, con possibili conseguenze anche sotto il profilo penale.

    Rilevante, in materia, è il Regolamento UE 2201/2003, noto come Bruxelles II bis, che distingue infatti il trasferimento del minore in uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale autorizzato dai genitori e il trasferimento non autorizzato, che configura una sottrazione internazionale.

    Si parla, pertanto, di sottrazione internazionale di minore quando un genitore conduce o trattiene il figlio minorenne in uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale, con l'intenzione di non farvi più rientro, senza il consenso dell'altro genitore o in violazione dei diritti di affidamento e collocamento a quest'ultimo riconosciuti.

    Alla luce di quanto precede, il consenso del genitore assume un ruolo centrale: la sua assenza, infatti può determinare l'integrazione della condotta di sottrazione internazionale di minore.

    The best interest of the child

    Nell'eventualità in cui il genitore trasferisca il minore all'estero senza il consenso dell'altro, è fondamentale che quest'ultimo si attivi con la massima tempestività per richiederne il rientro nello Stato di residenza abituale antecedente allo spostamento.
    In tali contesti, così come in tutte le questioni che riguardano i minori, il principio cardine cui le autorità sono tenute a conformarsi nell'adozione di provvedimenti o decisioni è quello del supremo interesse del minore.

    In particolare con il termine best interest of the child si indica quel criterio secondo cui, in ogni decisione pubblica o privata che riguardi un minore, l’interesse del bambino deve essere considerato in posizione prioritaria rispetto agli interessi degli adulti coinvolti.

    Tale principio, di matrice internazionale e recepito dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (art. 3, l. 27 maggio 1991, n. 176) funge da parametro di valutazione per giudici, amministrazioni e genitori nella gestione della vita del minore.

    La centralità di tale criterio comporta dunque che, qualora il minore si sia stabilmente radicato nello Stato in cui è stato trasferito o trattenuto illecitamente, il suo rientro potrebbe essere escluso anche in presenza di una decisione favorevole emessa dall'autorità giudiziaria.
    In tale ipotesi, infatti, l'allontanamento dal nuovo contesto di vita potrebbe essere ritenuto contrario al superiore interesse del minore, prevalendo così sull'esigenza di ripristinare la situazione antecedente alla sottrazione.

    Gli strumenti di tutela previsti dalla normativa

    Come detto, qualora un genitore trasferisca il minore all'estero senza il consenso dell'altro, quest'ultimo deve attivarsi con la massima tempestività per richiederne il rientro nello Stato della sua residenza abituale.
    Lo strumento più immediato è rappresentato dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, che disciplina una procedura rapida finalizzata al ritorno del minore nello stato di residenza abituale.

    La Convenzione attribuisce un ruolo centrale alle Autorità Centrali degli Stati contraenti, chiamate a cooperare per favorire il rientro del minore e l'esecuzione delle decisioni adottate dalle autorità competenti.
    Sebbene il rientro immediato del minore costituisca la regola generale, la Convenzione prevede alcune eccezioni. In particolare, il rientro può essere negato qualora il minore si sia ormai integrato nel nuovo ambiente di vita e il rimpatrio risulti contrario al suo superiore interesse, oppure quando il rientro esporrebbe il minore ad un grave rischio di danni fisici o psicologici.

    Un ruolo particolarmente rilevante è attribuito anche dall’art. 29 del Regolamento UE 2019/1111, il quale riconosce al giudice dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima della sottrazione la competenza a pronunciarsi sul rientro del minore qualora sia già stato investito di un procedimento di merito (esempio sulla separazione personale dei coniugi).

    Ne consegue che il genitore può rivolgersi al Tribunale territorialmente competente, per promuovere il procedimento di separazione personale o altri giudizi relativi all'affidamento e alla responsabilità genitoriale, chiedendo contestualmente l'adozione dei provvedimenti necessari per il rientro del minore.
    Infine, sul piano penale, il genitore può sporgere denuncia-querela nei confronti dell'altro per il reato previsto dall'art. 574 bis. c.p. "Sottrazione e trattenimento di minore all'estero" e, richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta illecita costituendosi parte civile.

    In conclusione qualora il figlio sia stato trasferito illecitamente all'estero da uno dei genitori, è fondamentale attivarsi tempestivamente per richiederne il rientro.
    Con il passare del tempo, infatti, la permanenza del minore nel nuovo Stato potrebbe favorirne il radicamento nel nuovo paese, con la conseguenza che anche l'eventuale ottenimento di un provvedimento favorevole posto dall'autorità giudiziaria potrebbe non essere sufficiente a garantirne l'effettivo rimpatrio.

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