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Rilascio passaporto: non è più necessario il consenso dell'altro genitore

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Il passaporto è un documento di riconoscimento emesso dal governo statale che identifica il portatore come un cittadino di un determinato Stato, con il quale si può richiedere il permesso, nel nome della sovranità dello Stato emittente, di entrare e/o passare per altri Stati.
Al momento del rilascio per i genitori di figli minorenni veniva richiesto il consenso dell'altro genitore, situazione particolare che diventava complicata nel caso di ex mogli o compagne che si rifiutavano di rilasciare il nullaosta.

Con le modifiche introdotte dal DL 69 del 13 giugno 2023 la procedura per il rilascio del passaporto sarà più snella anche per i genitori, in quanto il rilascio dello stesso non sarà più vincolato al consenso dell'altro genitore.

Il passaporto, come risaputo, viene rilasciato su richiesta del soggetto dalla Questura competente per territorio e ha una validità di 10 anni dalla data del rilascio.
Vigono, tuttavia, delle eccezioni con riferimento ai soggetti minorenni. Infatti, da diverso tempo anche coloro che non hanno compiuto i 18 anni devono obbligatoriamente possedere un proprio passaporto, in quanto, l'iscrizione del minore sul documento dei genitori, dal 2012, non è più valida.

In caso di soggetto minorenne, per consentire un continuo aggiornamento della foto identificativa, il passaporto ha una scadenza più breve:
♦ 3 anni per i minori di età inferiore a tre anni;
♦ 5 anni per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni.

Un ulteriore caso particolare riguarda i genitori con figli minorenni, che vorrebbero richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto.
Infatti, non tutti sanno che se si è genitori per richiedere il proprio passaporto è necessario il consenso dell'altro genitore.

Tale obbligo è previsto specificatamente dalla Legge che regolamenta proprio questi documenti e cioè la Legge n. 1185/1967 il cui art. 3 stabilisce che: tra gli altri, non possono ottenere il passaporto i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare.
Tale autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore che dimori nel territorio della Repubblica.

Il consenso deve essere prestato a prescindere dalla relazione intercorrente tra i genitori e quindi è del tutto indifferente che gli stessi siano coniugati, conviventi, separati o divorziati.
L'assenso è una condizione imprescindibile e l'altro genitore dovrà firmarla davanti al Pubblico Ufficiale presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione per il rilascio o il rinnovo.
Se è impossibilitato a presentarsi per firmare, il richiedente potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente, insieme a una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio entrambe firmate in originale.

Le modifiche introdotte dal Decreto Legge 69/2023

Con la modifica operata dall'art. 20 D. L. 69/2023 viene eliminata proprio la parte di norma appena citata, rendendo di fatto non più necessario il consenso dell'altro genitore al rilascio del passaporto in presenza di prole minorenne.
La procedura quindi diventa molto più rapida, tuttavia la novità, non ha semplicemente abrogato tale vincolo, bensì lo ha sostituito con una nuova regola.
Infatti, la ragione alla base del preventivo consenso era la tutela dei minori, allo scopo di evitare potenziali situazioni in cui i genitori, espatriando, si sarebbero sottratti agli obblighi nei confronti dei propri figli.

Proprio mantenendo questo intento di tutela, la nuova lettera b, dell’art. 3, della L. 1185/1967 come modificata dall'art. 20, D. L. 69/2023 stabilisce che:
- Il genitore potrà chiedere un’inibitoria al rilascio del passaporto dell'altro genitore nel caso in cui sussista il pericolo concreto e attuale che il genitore obbligato trascuri di adempiere agli obblighi alimentari e di mantenimento a lui facenti capo.
L’inibitoria deve essere richiesta con ricorso presso il Tribunale in cui il minore ha la residenza abituale secondo le forme del rito camerale; se pende tra le stesse parti un procedimento ex art. 473-bis c.p.c. (quindi inerenti la separazione o il divorzio), la domanda si presenta al giudice che procede; se il minore è residente all’estero, il ricorso deve essere presentato al Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

In seguito all'entrata in vigore della nuova norma pertanto la richiesta di passaporto di un genitore verrà accettata senza l'autorizzazione dell'altro genitore del figlio minorenne, al quale spetterà, nel caso di comprovati ed evidenti motivi, richiedere un'inibitoria al Giudice.

La modifica introdotta, comunque, ha mantenuto l'obbligo dell'assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per il rilascio dei documenti dei minori.

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