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Autocertificazione: quando è valida?

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In alcuni specifici casi, i cittadini possono compilare e presentare agli Uffici che ne hanno fatto richiesta un'autocertificazione, con la quale sostituire il certificato rilasciato dall'Ente competente e dichiarare sotto la propria responsabilità i dati e le informazioni utili, evitando di doversi recare fisicamente ad ottenere il certificato in originale.
Le norme sulle autocertificazioni sono contenute nella legge n. 15/1968 e sono state successivamente raccolte nel D.P.R. n. 445/2000, definito anche Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, il quale ha esteso il campo di applicabilità delle dichiarazioni sostitutive dei certificati.


In primo luogo occorre capire chi e soprattutto in quali casi si possa utilizzare l'autocertificazione.
Gli interessati possono ricorrere all'autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano certificabili da una Pubblica Amministrazione.

Tale possibilità viene riconosciuta a tutti i cittadini italiani, dei Paesi europei e dei Paesi extracomunitari che siano regolarmente soggiornanti in Italia, ma per questi soggetti l’utilizzo è limitato a quei dati che siano verificabili dai soggetti pubblici italiani.
L'autocertificazione può essere utilizzata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi.
Non possono invece essere utilizzate autocertificazioni tra privati, salvo consenso delle parti, e davanti all'autorità giudiziaria per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Chiaramente i casi in cui è possibile sostituire un certificato con un'autocertificazione, vengono regolamentati ed elencati nella L. 15/1968 e nel D.P.R. 445/2000. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'autocertificazione può essere utilizzata nei seguenti casi:
- Data e luogo di nascita;
- La residenza e la cittadinanza;
- Lo stato di famiglia e la nascita del figlio
- Lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
- Il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente.
- Ulteriori casi riguardano anche i titoli di studio acquisiti e le qualifiche professionali.

L'autodichiarazione può essere scritta dall'interessato su carta semplice, sottoscrivendola e dichiarando sotto la propria ed esclusiva responsabilità la veridicità di quanto inserito nella stessa.

Un'ulteriore ipotesi prevista, riguarda le autocertificazioni sostitutive dell'atto di notorietà, le quali riguardano tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione e vengono regolamentate dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Tali autocertificazioni possono riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti e di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
In questi casi l'autocertificazione deve essere effettuata dichiarando i fatti conosciuti direttamente e personalmente al funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero al notaio, cancellerie o funzionario incaricato dal sindaco, con la possibilità, qualora ritenuto necessario dall'Amministrazione Pubblica, di controllare la veridicità delle dichiarazioni entro 15 giorni dalle stesse, richiedendo la documentazione necessaria.

L'utilizzo dell'autocertificazione non è mai ammesso per i certificati:
- medici, sanitari e veterinari;
- di origine;
- di conformità all’Ue;
- per marchi e brevetti.

Le dichiarazioni sostitutive possiedono la stessa validità degli atti che sostituiscono e generalmente i certificati hanno una validità di sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo validità superiore stabilita da leggi o regolamenti.
Hanno validità e durata illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a mutamenti nel tempo, come i certificati di nascita, di morte, etc.

Nel caso in cui le amministrazioni abbiano dei dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
La falsità negli atti e l’uso di atti falsi integrano alcune fattispecie di reato e vengono puniti sia dal codice penale, che dalle leggi speciali che regolamentano la materia.

Infine, se il dichiarante abbia ottenuto dei benefici derivanti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, vi decade e i benefici saranno revocati.

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