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Quando i nonni devono mantenere i nipoti?

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L’art. 316 bis cod. civ. recita testualmente: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Dalla lettura della suddetta norma emerge chiaramente l'obbligo in capo agli ascendenti a concorrere al mantenimento dei nipoti allorquando sussistano delle particolari condizioni.


Attraverso tale norma, l'ordinamento, in attuazione del dettato costituzionale, si preoccupa di garantire tutela ai figli nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti per adempiere all'obbligo di mantenimento, ed individua negli ascendenti i soggetti tenuti a sopperire alla mancanza dei mezzi della famiglia nucleare.
Per ascendenti si intendono i nonni, ma anche i bisnonni, mentre nessun obbligo grava sui parenti in linea collaterale (cioè gli zii) atteso che la norma fa riferimento esclusivo agli ascendenti, ossia i parenti in linea retta (Cass. Civ. 24 novembre 2015 n. 23978)

Quali sono i presupposti dell'obbligo?

I presupposti per l'obbligo sono:

1 La mancanza in capo ad entrambi i genitori di ogni risorsa economica;
2. l'impossibilità oggettiva al mantenimento della prole da parte dei genitori;
3. l'omissione volontaria da parte di entrambi i genitori o di uno di essi e mancanza di disponibilità economica da parte dell'altro genitore.

Tali presupposti evitano che venga riconosciuto arbitrariamente in capo ai nonni un dovere contributivo che in realtà non spetta loro, così come assicurano che il minore abbia sempre qualcuno che lo sostenga economicamente. 
In pratica solo nel caso in cui il genitore obbligato si trovi nell’impossibilità di provvedere al mantenimento del proprio figlio, nè riesca a recuperare diversamente le somme dovute agendo nei confronti del genitore inadempiente oppure del suo datore di lavoro, può rivolgersi ai nonni.

Si possono, dunque, affermare quelle che sono le caratteristiche dell'obbligo in capo agli ascendenti:

- la solidarietà tra tutti gli ascendenti obbligati nella ripartizione tra ascendenti dello stesso grado, vale a dire che l'obbligo sarà equamente diviso tra nonni materni e paterni;
- natura sussidiaria dell'obbligo, cioè che si viene a creare solo in seguito a inadempienza dei genitori;
- anche per gli ascendenti si applica per analogia il criterio proporzionale utilizzato per i genitori
- si renderà necessaria una valutazione comparativa della situazione patrimoniale e reddituale non solo dei genitori ma di tutti gli obbligati

Con riferimento alla solidarietà, l'obbligo dei nonni al mantenimento dei nipoti grava contemporaneamente su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, indipendentemente da chi sia il genitore che di volta in volta crei l'insorgenza dello stato d'insufficienza dei mezzi economici (ex multis Cass. Civ. n. 251/2002) .

Nel merito della natura sussidiaria, si osserva che tale obbligo ha una funzione di complemento e d'integrazione rispetto alle cure economico/affettive genitoriali.
Invece, con riferimento al criterio di proporzione e di valutazione comparativa si precisa che i nonni non dovranno, in ogni caso, necessariamente corrispondere l'esatta e intera somma a cui è obbligato il genitore inadempiente bensì l'importo dell'assegno dovrà essere commisurato dal giudice alle capacità e risorse economiche di questi ultimi.

Come si formula la richiesta?

Dal punto di vista prettamente procedurale sono legittimati ad attivare tale tutela giudiziaria chiunque ne abbia interesse (genitore collocatario o prole divenuta maggiorenne) e l'azione giudiziaria di cui all'art. 316-bis c.c. dovrà essere esercitata nei confronti dei nonni sia materni che paterni.
La domanda ex art. 316-bis c.c. dovrà essere presentata con ricorso e la decisione, che costituirà titolo esecutivo, assumerà la forma del decreto. Il ricorrente dovrà dare altresì prova di aver esperito ogni tentativo di recupero credito tramite anche l'esecuzione forzata dall'obbligato principale.

I casi pratici

La Corte di Cassazione ha individuato i seguenti casi rispetto ai quali i nonni sono stati chiamati a rispondere di tale obbligo:
Impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori. Per esempio casi di disoccupazione, assenza di ogni risorsa economica, malattia che rende inabili a produrre reddito.
Omissione volontaria da parte di entrambi i genitori. Questi i casi di abbandono materiale del minore, in cui i genitori non si occupano dei figli.
Omissione anche solo di uno dei genitori, qualora l’altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli. Questo è il caso tipico che si verifica in una separazione quando il genitore onerato non paga il mantenimento.

Per approfondire leggi anche:

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