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I nonni possono pretendere le visite dei nipoti?

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I nonni di una bambina di nove anni hanno recentemente instaurato una causa per reclamare il loro diritto di visita e di poter avere contatti con la nipotina; in merito si è espressa la Cassazione con sentenza 16410/2020.
Analogamente qualche tempo fa i nonni materni di un bimbo orfano di madre, rivendicavano di poter recuperare il rapporto con il piccolo.


Azioni di questo genere sono tutelate e promosse dal nostro ordinamento, che vuole proprio avere un occhio di riguardo al rapporto tra i nonni e i loro nipoti; addirittura le cure del nostro legislatore si estendono anche ai nonni "acquisiti", cioè i nuovi consorti dei nonni biologici.

Inoltre è esplicativo che la rilevanza dei diritti in oggetto sia tale da condurre eventualmente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, ogniqualvolta il genitore ostacoli il rapporto tra i nonni e i nipoti, violando i suoi doveri o abusando dei suoi poteri con grave pregiudizio per il figlio.

Il fondamento del diritto di visita dei nonni ai nipoti e ad avere  tra loro un rapporto stabile e duraturo può essere rinvenuto nell'articolo 24, al secondo comma della Carta di Nizza e negli articoli 2 e 30 della Costituzione.

E' ormai pacifico che tanto agli ascendenti quanto ai loro nipotini viene riconosciuta una posizione soggettiva azionabile in giudizio: ai sensi dell'articolo 317 bis del codice civile, il nonno può instaurare il giudizio ricorrendo al giudice del luogo in cui il minore ha la residenza e, ai sensi dell'articolo 336, sempre del codice civile, il minore gode del diritto di essere ascoltato.

In particolare al diritto dei nonni corrisponde uno speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere dei rapporti significativi con i parenti; nello specifico la giurisprudenza è consolidata nell'affermare a chiare lettere che il nipote debba essere considerato una parte processuale; concretamente tale posizione soggettiva si sostanzia nella partecipazione attiva del minore al procedimento, mediante l'audizione dello stesso e l'instaurazione del contraddittorio.
L'ultimo chiarimento in questo senso è pervenuto dalla Corte di Cassazione, che nella recentissima sentenza, la numero 16410 del 2020, ha reso cristallino il ruolo processuale del bambino all'interno di un procedimento instaurato dai nonni.

Sulla medesima linea argomentativa, gli Ermellini, in una precedente sentenza del 2014, affermavano che la contrapposizione dei genitori agli ascendenti "comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa" (Cassazione n. 5097/2014).

Ovviamente esiste anche un limite al diritto dei nonni all'instaurare e mantenere il rapporto con i bambini: infatti l'impossibilità degli ascendenti di coltivare il legame con i nipoti sussiste quando viene accertato che il rapporto tra nonni e bambini contrasta con l'interesse del minore: il che si verifica tendenzialmente quando la presenza dei nonni si rivelasse inadeguata o dannosa per lo sviluppo del bambino.
Ad esempio, è accaduto che il Tribunale per i Minorenni si pronunciasse in questi termini, negando il diritto di visita in considerazione degli atteggiamenti negativi e ostili dei nonni nei confronti della madre della bambina.

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