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Dipendente non paga il mantenimento al figlio: ecco quando e come deve farlo il datore di lavoro

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Il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro è una delle tutele previste in favore dei figli e svolge la funzione di dissuadere dal persistere nell'inadempimento.
La procedura di recupero delle somme dal datore del genitore inadempiente a favore del figlio è differente a seconda che il mantenimento sia dovuto nel contesto di una separazione, di un divorzio o in esito a una separazione more uxorio (in assenza di matrimonio)


♦ Nel primo caso, quello della separazione ai sensi dell'articolo 156 del codice civile, l'obbligo di erogazione dell'assegno di mantenimento in capo al datore viene richiesto dalla parte istante e viene disposto con ordine del giudice.

In particolare il giudice gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle circostanze dell'inadempimento: tendenzialmente la giurisprudenza reputa ragionevole escludere la rilevanza del solo e semplice ritardo nel versare l'assegno, occorrendo un ritardo significativo oppure un ritardo che provochi fondati timori in ordine alla tempestività dei futuri adempimenti.

Di altrettanta discrezionalità il giudice gode anche nella determinazione dell'ammontare del versamento, non incontrando i limiti quantitativi previsti, ad esempio, per il sequestro e il pignoramento di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici.

Colui che presenta istanza per l'ordine di versamento diretto deve provare l'esistenza del diritto all'assegno di mantenimento, di contro il resistente dovrà fornire la prova dell'intervenuto adempimento.

Il provvedimento recante l'ordine di versamento diretto va notificato al terzo in copia autentica, possibilmente già indicando le modalità per il pagamento; in caso di inadempimento del terzo, nel silenzio della legge, l'orientamento prevalente esclude la possibilità dell'azione diretta nei suoi confronti; a ben vedere, tuttavia, una soluzione simile potrebbe finire per vanificare la tutela del creditore.

♦ Nel secondo caso, quello del divorzio, si applica l'articolo 8 della legge n. 898/1970; diversamente dalla procedura di recupero appena descritta per la separazione tradizionale, in questo contesto il creditore non deve ricorrere al giudice, a condizione che sia stato precedentemente emesso un provvedimento giudiziale per stabilire la misura del pagamento dell'assegno divorzile e, ovviamente, purchè esista un terzo obbligato a corrispondere somme periodiche di denaro all'ex coniuge debitore dell'assegno.

L'avente diritto deve inviare al coniuge obbligato al versamento dell'assegno una lettera raccomandata con avviso di ricevimento; trascorsi inutilmente trenta giorni, il creditore, se l'inadempimento persiste, può notificare al datore di lavoro un invito al pagamento diretto, unitamente al provvedimento che determina l'importo dell'assegno dovuto e a una copia della raccomandata rimasta inottemperata.

Il pagamento diretto nel caso del divorzio è peculiare perchè il datore di lavoro può essere obbligato a versare al coniuge creditore non più del 50% della somma spettante all'altro coniuge lavoratore.

Infine, un'altra particolarità rispetto a quanto previsto in caso di separazione si ritrova nel fatto che il coniuge creditore abbia azione esecutiva diretta nei confronti del terzo inadempiente.

♦ Nell'ultima ipotesi configurabile, quella dell'assegno di mantenimento a favore di figli nati da relazioni more uxorio concluse, la disciplina non è ancora cristallina perchè le norme di riferimento sono state oggetto di svariate interpretazioni.

Secondo la giurisprudenza ad oggi maggioritaria, il legislatore avrebbe previsto lo stesso meccanismo operativo in caso di divorzio.

In conclusione, è auspicabile che la tutela della prole nel caso di inadempimento all'obbligo di mantenimento venga presto disciplinata in modo identico sia per i figli nati nel matrimonio che per quelli nati al di fuori dello stesso confidando che la procedura di recupero presso il datore di lavoro potrebbe essere semplificata dal legislatore, in modo tale che la soddisfazione del credito si realizzi in tempi e modi favorevoli ai diritti della prole.

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