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L'assegno unico è compreso nel mantenimento per i figli?

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Successivamente al 1° marzo 2022, come oramai ben noto, se nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare, proprio perché l'Assegno unico sostituisce le precedenti misure a sostegno delle famiglie con figli, siano esse assegni familiari, detrazioni in busta paga o nel cedolino dello stipendio, nonché bonus o altre indennità per i figli a carico.


L’assegno unico viene erogato mese per mese e la scelta sulla modalità di erogazione rimane in capo ai genitori: può essere richiesto dal padre o dalla madre, se entrambi lavorano oppure si può richiedere la divisione al 50% tra entrambi i coniugi.

Assegno unico e mantenimento ai figli

Prescindendo dalla nomenclatura data ai diversi strumenti di supporto, lecito è chiedersi se tali Assegni facciano o meno parte del mantenimento ai figli, o meglio se possano incidere sulla sua misura una volta che essa sia stata decisa con sentenza in sede di separazione o divorzio.

Proprio in merito a tale questione, diverse volte, la Corte di Cassazione è stata chiamata a delineare le linee guida in materia, stabilendo chiaramente se gli Assegni familiari o, a partire da questo mese, l'Assegno unico rientrassero nell'assegno di mantenimento.

La Cassazione negli anni ha creato un vero e  proprio principio secondo il quale: in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ove gli accordi tra i coniugi o le statuizioni del giudice non abbiano espressamente tenuto conto dell'ammontare degli assegni familiari corrisposti al coniuge non affidatario, siffatte voci non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderle o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento. Ribadito da ultimo nella sentenza n. 12012/2019.

Insomma, salvo non vi sia stata una specifica statuizione del giudice all'esito del giudizio di separazione o divorzio, l'ammontare dell'Assegno si deve sommare all'importo dell'assegno di mantenimento definito con la sentenza all'esito del giudizio. Di conseguenza, il genitore obbligato al mantenimento, non potrà decurtare il relativo ammontare dall'emolumento stabilito per i figli.
Se lo facesse, rischierebbe di essere denunciato per violazione degli obblighi familiari, con conseguenze, non solo civilistiche di recupero del credito e trattenuta sulla busta paga, ma anche penali.

Tale ragione si può perfettamente applicare anche al caso dell'Assegno unico, considerando, come si è detto, che racchiude e somma in sé tutti i precedenti sostegni economici alle famiglie con figli.

Chiaramente, se questa è la prassi ordinaria, nulla vieta ai coniugi, in sede di separazione consensuale, di accordarsi in modo diverso e quindi stabilire un assegno di mantenimento che tenga conto dell'importo percepito dal coniuge collocatorio a titolo di Assegno unico.
In pratica, ai coniugi, è consentito trovare un’intesa sull’ammontare del mantenimento e ridurlo proporzionalmente.
Anche il giudice potrebbe fare lo stesso, ma deve chiarirlo in modo espresso: in mancanza di esplicita previsione, l'Assegno unico è da considerarsi una somma aggiuntiva al mantenimento e non ne può comportare una contrazione.

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