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Decreto lavoro: dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione

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Il nuovo decreto Legge n. 48 del 2023 entrato in vigore il 5 maggio scorso, il cosiddetto Decreto Lavoro, costituisce uno dei primi fondamentali interventi del nuovo esecutivo, insediatosi ad ottobre, avente il chiaro obiettivo di  promuovere l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
Salito alla ribalta delle cronache come il provvedimento per l'abolizione del reddito di cittadinanza, il Decreto Lavoro in realtà va a rimodulare e ridisegnare il contesto di aiuti alle famiglie in difficoltà.


In Italia le famiglie che si trovano sotto la soglia di povertà sono circa due milioni con circa 5,6 milioni di soggetti che vivono dentro questi nuclei familiari; preoccupanti sono anche i dati che giungono dall'Europa sulla disoccupazione giovanile, dove si registra un tasso di disoccupazione tra gli under 25 vicino al 15% sia in Italia che nell'Eurozona.
Alla luce di tali problematiche, il nuovo Governo ha ritenuto doveroso intervenire e predisporre ogni più opportuno strumento assistenziale per favorire le famiglie ed i soggetti in difficoltà.
Quali sono le novità introdotte con il nuovo Decreto Lavoro a sostegno delle famiglie?

L'addio al reddito di cittadinanza

Una delle misure principali e più discusse riguarda l'introduzione dell'assegno di inclusione che segna definitivamente la fine del reddito di cittadinanza, già preannunciata dalla Legge di Bilancio 2023, che aveva introdotto delle limitazioni già in vigore.
Difatti, da questo 1° gennaio 2023, il Governo aveva dato una stretta ai percettori del reddito di cittadinanza introducendo due novità:

- la riduzione da 18 a 7 mensilità per i soggetti "occupabili", 
- la decadenza del sussidio in caso di rifiuto anche di una sola offerta di lavoro.

In riferimento alla prima novità, occorre preliminarmente precisare che sono ritenuti "occupabili" gli uomini e le donne, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, abili al lavoro, non già occupati e che non frequentano un regolare corso di studi, ad esclusione di soggetti disabili, di beneficiari della Pensione di cittadinanza, di titolari di pensione.
Possono chiedere di essere esclusi dalla categoria coloro che assistono familiari minori di 3 anni o persone con disabilità.

In riferimento, dunque, a tali soggetti sono state ridotte le mensilità da 18 a 7, tranne che per i nuclei familiari con persone con disabilità, soggetti minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
Queste tre categorie continueranno a percepire il sussidio nella misura di 18 mesi rinnovabili.

La seconda grande novità della Legge di Bilancio riguarda la possibilità di rifiutare le proposte di lavoro.
Prima della modifica, il soggetto occupabile aveva la possibilità di non accettare fino a due proposte di lavoro, dal 1 gennaio 2023, il rifiuto anche di una sola offerta di lavoro fa perdere il sussidio.

Con il nuovo Decreto Lavoro, però il reddito di cittadinaza andrà ufficialmente in pensione, infatti a partire dal 1° Gennaio 2024 lascerà il posto al cd. assegno di inclusione.  

Che cos'è l'assegno di inclusione? Chi può beneficiare di tale sussidio?

L'art. 1 del Decreto Legge definisce l'assegno di inclusione come "una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa".
I beneficiari di tale sostegno economico sono i soggetti componenti di un nucleo familiare con disabilità, con minorenni o almeno sessan'tanni di età, che presentano i seguenti requisiti:

• siano cittadini dell'Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Stati Terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolari dello status di protezione internazionale;
• residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare deve avere:

• un ISEE non superiore a Euro 9.360,00;

• un reddito familiare inferiore ad Euro 6.000,00 annui; se il nucleo è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in Euro 7.560,00 annui;

• un valore del patrimonio immobiliare entro un valore ai fini IMU massimo di Euro 150.000,00, se diverso dalla casa di abitazione non superiore ad Euro 30.000,00;

• un valore di patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di Euro 6.000, accresciuta di Euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo e fino a un massimo di Euro 10.000,00, incrementato di ulteriori 1.000,00 per ogni minorenne successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di Euro 5.000,00 per ogni componente disabile e di Euro 7.500,00 per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;

• nessun comnponente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli in favore delle persone con disabilità ai sensi della discilplina vigente.

• nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di navi e imbarcazioni da diporto;

Sono, infine, esclusi dal diritto a percepire l'assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente sia disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, o colui che è sottoposto a misura cautelare personale o abbia condanne penali definitive intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

L'importo dell'assegno di inclusione

Per ciò che concerne l'importo, esso è di almeno Euro 480,00  da moltiplicarsi per la scala di equivalenza del nucleo, a cui si aggiunge fino ad un massimo di Euro 280,00 per chi vive in affitto.
Invece, per quanto riguarda i nuclei familiari con componenti aventi un'età uguale o superiore a 67 anni oppure con un componente avente un'età uguale o superiore ad anni 67 ed altro componente affetto da disabilità grave, l'assegno sarà pari ad Euro 630,00 da moltiplicarsi per la scala di equivalenza del nucleo a cui aggiungere fino ad un massimo di Euro 150,00 per l'affitto.

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’assegno di inclusione, attivabile al lavoro, deve iscriversi al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e sottoscrivere un patto di attivazione digitale.
Il beneficio economico verrà erogato a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto digitale, poi, dovrà presentarsi presso i servizi sociali per il primo appuntamento, da ripetere ogni 90 giorni, per aggiornare la propria posizione.
In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Inoltre, tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario dell’assegno, di età compresa tra 18 e 59 anni e attivabili al lavoro, devono recarsi presso i centri per l’impiego per la sottoscrizione di un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, pena la revoca della misura.

I casi di sospensione dell'assegno di inclusione

La famiglia perde il beneficio se il richiedente o gli altri componenti del nucleo familiari abili al lavoro rifiutino offerte di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata oltre i 12 mesi su tutto il territorio italiano, ovvero un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno, sempre che la retribuzione proposta non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
L’assegno viene revocato anche in caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo determinato inferiore a 12 mesi (sempre che non si inferiore ad un mese) non distante oltre 80 km da casa.

Il supporto per la formazione e lavoro

Per quanto riguarda i soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno dell'assegno di inclusione, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive.
Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi.

Per beneficiare di tale strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione.
Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità senza possibilità di rinnovo, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a euro 350,00 mensili.
Per accedere a tale indennizzo l’ISEE non dovrà essere superiore ai 6 mila euro.

Il nuovo assegno Unico e Universale

Il Decreto Lavoro introduce una rilevante novità in tema di Assegno Unico e Universale. In particolare il nuovo intervento normativo prevede una maggiorazione a favore dei genitori vedovi e lavoratori di 30 € al mese in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 €; si riduce fino ad azzerarsi oltre i 40.000 € annui. A differenza della normativa attuale, che riconosce una maggiorazione solo ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori percepiscono reddito, il nuovo Decreto Lavoro estende, a partire dal prossimo giugno, l’aumento dell’Assegno Unico anche per i figli minori con un solo genitore lavoratore, se l’altro è deceduto. La durata dell’agevolazione è di 5 anni.

Per approfondire leggi anche:

L'assegno unico è compreso nel mantenimento per i figli?

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