Novità

Il pignoramento: cos'è, cosa aggredisce ed entro quali limiti

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ascolta "Il pignoramento: cos'è, cosa aggredisce ed entro quali limiti" su Spreaker.

Nella vita quotidiana chiunque conclude dei contratti, i quali, nella maggioranza dei casi, si compongono di prestazioni corrispettive, cioè a fronte di un proprio sacrificio si ottiene quanto voluto, assumendo di volta in volta la qualifica di creditore o di debitore.

In caso di inadempimento da parte del debitore, il creditore può agire per il recupero dei crediti attraverso diversi strumenti previsti dalle nostre leggi. Il principale e sicuramente più comune è il pignoramento, che rappresenta un vincolo giuridico riguardante il valore del bene utilizzato per soddisfare il diritto del creditore procedente.


In questo caso il debitore può comunque continuare a disporre dei propri beni oggetto della misura esecutiva, ma senza poterli sottrarre alla garanzia del credito, distruggerli o deteriorarli.

Sinteticamente, il pignoramento può essere:
- Pignoramento immobiliare: se ha per oggetto beni immobili;
- Pignoramento mobiliare: se ha per oggetto cose mobili o beni mobili registrati;
- Pignoramento presso terzi: se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi, come ad esempio il pignoramento del conto corrente in caso di saldo positivo (nella disponibilità della banca) oppure il pignoramento dello stipendio (nella disponibilità del datore di lavoro).

Una delle modalità utilizzata più di frequente per il recupero dei crediti è proprio il pignoramento presso terzi, bloccando una parte dello stipendio o di un'altra indennità che viene corrisposta in virtù di un rapporto di lavoro.
Infatti attraverso questo strumento il creditore si rivolge non solo al debitore, bensì anche al suo datore di lavoro, che rappresenta "il terzo", intimandogli di accantonare una quota dello stipendio, al fine di poter soddisfare la propria pretesa: tuttavia, per poter procedere il creditore deve rispettare alcuni passaggi imposti dalla normativa.

COSA DEVE FARE IL CREDITORE?

Infatti il pignoramento rappresenta solo l'ultimo atto di una serie di formalità utili al suo ottenimento:

- prima di tutto è necessario che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo che accerti l'effettiva sussistenza del suo credito nei confronti di quel determinato soggetto. Una volta ottenuto tale atto, dovrà essere notificato, rispettando i termini previsti;

- a seguito della notifica del titolo esecutivo, il creditore dovrà inviare al debitore un'ulteriore ingiunzione di pagamento, rappresentata dall'atto di precetto;

- infine, solo quando saranno trascorsi 10 giorni dalla notificazione di questo atto, il creditore potrà procedere utilizzando il pignoramento presso terzi.

Il pignoramento dovrà essere notificato al debitore e al suo datore di lavoro, il quale entro 10 giorni dovrà comunicare tramite PEC o raccomandata a/r l’importo dello stipendio del dipendente debitore, nonché degli altri eventuali pignoramenti già in atto.
Laddove comunque lo stipendio dovesse essere già gravato da un altro pignoramento, il nuovo pignoramento dovrà attendere l'estinzione della precedente obbligazione.

LE TUTELE PER IL DEBITORE

Se questa è la procedura che deve seguire il creditore, il debitore ha comunque diverse tutele dalla sua parte.
Infatti lo stipendio può essere pignorato solo entro determinati limiti stabiliti dalla legge, questo perché deve essere sempre e comunque garantita una minima entrata reddituale che permetta il sostentamento del soggetto e che permetta di vivere una vita dignitosa.

La legge stabilisce che lo stipendio non possa essere pignorato oltre il limite di 1/5. Questo calcolo deve essere effettuato sull’importo netto.
Le uniche eccezioni sono rappresentate dai crediti che abbiano natura alimentare, che permettono un pignoramento più elevato, sino al 30% ovvero se si tratti di crediti dell'Agenzia delle Entrate, i quali prevedono limitazioni diverse a seconda dell'importo dello stipendio percepito.

Da ultimo, il trattamento di fine rapporto o di servizio (per gli statali) è sottoposto agli stessi limiti di pignorabilità e verrà versato al creditore solo se, al termine del rapporto di lavoro, il debito sia ancora in essere e non sia stato integralmente soddisfatto attraverso il pignoramento.

Infine il debitore ha due strumenti che può utilizzare per tutelarsi dal pignoramento se lo ritiene non corretto.

Si tratta di due tipologie di opposizione:
1. Opposizione all'esecuzione, art. 615 c.p.c.: con cui si contesta il diritto stesso del creditore a procedere all'esecuzione forzata;
2. Opposizione agli atti esecutivi, art. 617 c.p.c.: con cui il debitore evidenzia delle irregolarità formali negli atti dell'esecuzione (pignoramento) ovvero in quelli che hanno portato all'esecuzione (atto di precetto).
Chiaramente il debitore può evitare l'esecuzione forzata attraverso il pignoramento presso terzi pagando quanto dovuto al creditore nelle mani dell'ufficiale giudiziario che gli notifica il pignoramento e le relative spese.
Attraverso il pagamento tardivo, infatti, si blocca la procedura e di fatto si estingue l'intero pignoramento.

Per approfondire leggi anche:

La procedura di recupero del credito

Dipendente non paga il mantenimento al figlio: ecco quando e come deve farlo il datore di lavoro

Stop ai pignoramenti sulla prima casa da parte della banca: c'è il decreto

Cosa fare se il datore di lavoro non paga lo stipendio?

Il pignoramento della pensione

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo