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Il pignoramento della pensione

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Il pignoramento della pensione è un atto formale previsto dalla legge che rientra nel cd. pignoramento presso terzi, ossia il creditore attraverso questo procedimento esecutivo ha una possibilità di recupero crediti vantati nei confronti del debitore.

La procedura. Nel caso in cui il debitore non ottempera al pagamento del debito, il creditore, in un'ottica di recupero crediti, si rivolge al giudice competente per far emettere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.
A seguito del decreto ingiuntivo, il debitore inadempiente riceve la notifica dell’atto di precetto contenente l’intimazione al pagamento del debito entro 10 giorni dalla notifica.
Trascorsi 10 giorni, senza che il debitore paghi quanto dovuto, il creditore ha diritto a richiedere la notifica anche del pignoramento presso terzi; infatti verrà inviata sia al debitore sia a un soggetto terzo, che in questo caso può essere l’Inps, l’Ente pensionistico, la banca o la Posta, presso cui il debitore riceve il pagamento della pensione.
Questi ultimi dispongono il blocco delle somme fino a nuove disposizioni da parte del giudice e comunicano al creditore di aver proceduto al pignoramento della pensione per la somma indicata e di averla resa disponibile.

L’importo della pensione pignorabile. La pensione non può essere pignorata per intero, è sempre utile lasciare nelle disponibilità del pignorato un certo importo. In particolare il decreto legge n. 83/2015 ha inserito nel codice di procedura civile un nuovo comma all’art. 545 che prevede che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima dell’assegno sociale aumentata della metà;  per cui se l’importo dell’assegno sociale  è pari a € 453,00 il nuovo limite pignoramento pensione è pari a € 679,50, cioè pari a € 453,00 + 226,50, ossia la metà di € 453,00. Le pensioni che non sono mai pignorabili sono: l’assegno sociale, la pensione di invalidità totale e l’indennità di accompagnamento.

Una particolarità: nel caso di concorso di crediti per cause diverse, la giurisprudenza più recente, come indicato anche nel provvedimento emesso dal Tribunale di Siracusa, prevede che “si può procedere all’assegnazione della quota ancora disponibile sino alla concorrenza dell’importo massimo pignorabile e cioè la metà di quanto eccede il minimo garantito.”

Per approfondire leggi anche:

Il pignoramento: cos'è, cosa aggredisce ed entro quali limiti

Stop ai pignoramenti sulla prima casa da parte della banca: c'è il decreto

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