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La procedura di recupero del credito

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Con il termine generico di recupero crediti si fa riferimento a tutte quelle attività che un soggetto mette in atto contro il debitore per far valere i suoi diritti e ricevere il pagamento di quanto gli spetta; tali attività possono essere divise in stragiudiziali quando il recupero del credito avviene senza l'intervento dell'autorità giudiziaria (solleciti o tentativi di accordo tra le parti) oppure davanti al giudice che procederà con l'esecuzione forzata in caso di mancato accordo tra le parti.


Ai sensi dell'articolo 2740 c.c. il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; affinchè il creditore possa far valere il proprio diritto, pervenendo sino alla riscossione forzata degli importi dovuti, è necessario seguire schematicamente una serie di passaggi.

Innanzitutto, in via stragiudiziale, viene notificata una lettera di diffida ad adempiere al debitore, costituito in mora dal momento della ricezione.

Per quanto la lettera moratoria non debba necessariamente essere redatta da un avvocato, è tuttavia consigliato il supporto tecnico del legale, soprattutto nell'ottica di un'eventuale trattativa qualora il debitore proponesse una transazione.
Solitamente la diffida ad adempiere viene notificata alla parte inadempiente o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata; dal punto di vista del contenuto, la lettera moratoria deve indicare in forma chiara e dettagliata l'ammontare del credito e la documentazione da cui emerga che il credito esiste, è determinato e può essere riscosso; nei rapporti commerciali solitamente il creditore produce, quale documentazione a supporto del proprio diritto, le fatture emesse dal debitore.

Tuttavia, perchè il creditore possa agire coattivamente sul patrimonio del proprio debitore per il recupero del credito, è necessario che la documentazione in suo possesso acquisti il carattere dell'esecutività, divenendo cioè un cosiddetto titolo esecutivo; in particolare si distingue tra i titoli esecutivi stragiudiziali, come gli assegni o le cambiali che diventano tali solo quando vengono protestati presso un notaio, e titoli esecutivi giudiziali, cioè quei provvedimenti del tribunale che diventano esecutivi solo dopo che la cancelleria vi appone la formula esecutiva.

Nella pratica quotidiana il titolo esecutivo maggiormente utilizzato è proprio il decreto ingiuntivo dotato di formula esecutiva.
Per ottenerlo, innanzitutto viene presentato il ricorso ex art. 633 c.p.c. al giudice, producendo la documentazione che attesti il diritto di credito; qualora il ricorso venga accolto, il decreto ingiuntivo può essere già provvisoriamente esecutivo nel caso in cui il creditore abbia prodotto una prova “forte”, come un assegno, una cambiale o negli altri casi previsti ex art. 642 cpc: pertanto sarà possibile notificare immediatamente il decreto ingiuntivo insieme all’atto di precetto. Viceversa, in assenza delle condizioni dell'art. 642 c.c, il decreto è da considerare non ancora esecutivo.

Pertanto, in questo secondo caso, sarà necessario richiedere l'apposizione della formula esecutiva presso la cancelleria del tribunale. Infatti è solo a partire dal momento in cui il decreto viene dotato dell'esecutività che il creditore potrà notificarlo al debitore.

Decorso il termine dei 40 giorni dalla notifica, senza che sia intervenuta né l'opposizione al decreto, né il pagamento, né una transazione, il creditore può intimare il pagamento della somma ingiunta dal tribunale, mediante la notifica al debitore di un secondo atto, che è l'atto di precetto, intimando che entro 10 giorni si adoperi al pagamento della somma capitale, aumentata delle spese e degli interessi moratori.

Qualora il debitore continui a rimanere insolvente, il creditore può decidere di svolgere delle indagini sul patrimonio mobiliare o immobiliare del debitore, avvalendosi di agenzie investigative ad hoc.

Nella sventurata ipotesi in cui risulti il debitore nullatenente, il creditore non può far altro che tenere monitorata nel tempo la situazione patrimoniale del debitore; viceversa, se il debitore è solvente, allora il creditore può decidere di procedere con un terzo atto, che è l'atto di pignoramento.

In particolare esistono tre tipologie di pignoramento: su beni mobili, su beni immobili o presso terzi; la scelta in favore di uno dei tre tipi dipende innanzitutto dalla composizione del patrimonio del debitore e, nel caso in cui costui disponga di più di una tipologia di beni, allora la decisione sarà strategica.

Nella maggior parte dei casi, in esito a un bilanciamento tra i costi e i benefici, si tende a preferire il pignoramento mobiliare di autoveicoli, ai sensi dell'art. 251bis c.c., o di altri beni mobili; tuttavia non tutti i beni mobili sono pignorabili: infatti non lo sono assolutamente gli oggetti destinati all’esercizio del culto, gli animali domestici e gli oggetti necessari per il sostentamento, ecc.

Viceversa risultano più costosi e meno frequenti il pignoramento sui beni immobili e il pignoramento presso terzi; questo secondo ha ad oggetto un qualsiasi credito che il debitore vanti nei confronti di altri soggetti, come un conto in banca o lo stipendio.

Nel caso in cui il pignoramento dia un esito positivo, il creditore dovrà avere la pazienza di attendere i tempi utili al ricollocamento o alla vendita dei beni pignorati ad opera di appositi soggetti o istituti nominati dal tribunale.

In conclusione il procedimento di recupero del credito è tanto più vantaggioso quanto più sono consistenti le somme da recuperare.

Infatti, soprattutto per il fatto che nelle fasi successive all'invio della diffida è necessaria l'assistenza di un legale, il recupero crediti è considerato una procedura onerosa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle tempistiche; insomma, quando le somme da recuperare non sono ingenti è auspicabile prediligere la soluzione transattiva e cercare un accordo tra le parti.

Per approfondire leggi anche:

Il pignoramento: cos'è, cosa aggredisce ed entro quali limiti

Il concordato preventivo: le ultime dalla Cassazione

Stop ai pignoramenti sulla prima casa da parte della banca: c'è il decreto

Il pignoramento della pensione

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