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Il pernottamento del figlio presso il genitore non collocatario

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Il diritto alla bigenitorialità del figlio minore, ossia il diritto di mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori anche dopo la rottura della relazione sentimentale tra gli stessi, comprende anche il diritto del minore a pernottare presso il genitore non collocatario.

Non c’è una norma di legge che stabilisca l'età da cui è possibile il pernottamento con l'altro genitore, pertanto, nessun limite di età potrebbe quindi impedire al genitore non collocatario di trascorrere la notte con il proprio figlio.


Qual è il criterio per la suddivisione del tempo tra i genitori?

Il diritto alla bigenitorialità del minore e la pari partecipazione dei genitori alla vita del minore si attuano non per il tramite di una meccanica suddivisione in parti uguali dei tempi di permanenza, ma in chiave funzionale, organizzando il tempo e gli spazi del minore in modo da consentire ad entrambi i genitori di partecipare al suo sviluppo e alla sua formazione e di consolidare con lui un'autentica ed effettiva relazione familiare.

La Giurisprudenza sul punto si è già più volte pronunciata, enunciando che la suddivisione dei tempi deve essere frutto di una valutazione operata dal giudice di merito, il quale deve garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenendo conto del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo.

Dunque, il criterio principale a cui il Giudice deve attenersi per la ripartizione dei tempi tra i genitori e del pernottamento è sempre e comunque il superiore interesse del minore stesso.
Nella propria valutazione  il giudice adito deve considerare il rapporto tra la condizione di fragilità legata all’età del minore e il diritto del figlio stesso di pernottare con il padre presso l’abitazione di quest’ultimo, tenendo sempre in considerazione il best interest of the child, che in questo caso si concretizza nell’interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori sin dai primi anni di vita.

Impedire al minore di pernottare con il genitore non collocatario significherebbe privarlo delle più elementari consuetudini quali, ad esempio, cenare, riposare nella casa paterna, condividere i momenti legati al calar della sera e, pertanto, compromettere il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori, pregiudicando il preminente interesse del minore oltre che il diritto del genitore ad esercitare il proprio ruolo.

Alla luce di ciò, non vi è dubbio che unico motivo per cui non può essere disposto il pernottamento consta nella sussistenza di una particolare condizione:  il pregiudizio specifico ed attuale in capo al minore.
Qualora, ad esempio, il bambino abbia bisogno di essere allattato anche di notte, oppure non sia stato ancora svezzato, sussiste in questa situazione la necessità del figlio che impedisce il riconoscimento di un ampio diritto di visita comprensivo del pernottamento.
In una recente ordinanza della Cassazione, si sottolinea come “la sola tenera età” dei bambini non può limitare a priori il diritto di visita del genitore non collocatario.

La Giurisprudenza italiana

Sulla questione i Tribunali di tutta Italia sembrano ormai uniformati sul riconoscimento del pernottamento del minore presso il genitore non collocatario fin dalla tenera età.
Difatti, la Giurisprudenza di legittimità e di merito hanno risolto molti casi su tale linea di pensiero, escludendo il pernotto solo in casi in cui costituiva un reale e serio pregiudizio per il minore. 

Ad esempio, il Tribunale di Milano con decreto del 14.01.2015, in riferimento alla separazione di una coppia con una bimba di soli due anni, ha affermato che «la genitorialità si apprende facendo i genitori» e di sicuro non può affermarsi per presunzione che un padre non sappia fare il genitore.
Tale provvedimento disciplinava il diritto di visita in maniera esemplare poiché prevedeva l’affidamento della piccola ad entrambi i genitori, la sua permanenza con il padre almeno un giorno infrasettimanale e il pernottamento con quest’ultimo a week end alterni, oltre che naturalmente un’equa alternanza dei periodi di festa.

Per approfondire leggi anche:

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