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Mantenimento del figlio maggiorenne: cambia l'orientamento

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La Corte di Cassazione appare ultimamente molto attiva nell'introdurre novità estremamente significative in materia di diritto di famiglia.
Ad esempio nel corso degli ultimi tre mesi gli Ermellini si sono pronunciati con fermezza e determinazione sul tema della natura e dell'importo dell'assegno divorzile ma le novità riguardano anche i figli maggiorenni e il loro diritto a percepire l'assegno di mantenimento.


Un figlio maggiorenne ha diritto ad essere mantenuto?
A quali condizioni?

Vediamo insieme le nuove tendenze introdotte sul punto dalla Corte di Cassazione, che evidentemente ha operato un importante cambio di rotta.
In Italia sono numerosissime le coppie separate o divorziate e, conseguentemente, sono altrettanto numerosi i figli a cui spetta il diritto di ricevere mensilmente un assegno di mantenimento dal genitore obbligato.
Finchè i figli sono minorenni non sorgono dubbi sulla spettanza di questo tipo di versamento; il problema si pone quando i ragazzi crescono e compiono la maggiore età.

Fino a poco tempo fa, la giurisprudenza granitica adottava favorevolmente un atteggiamento assistenzialista nei confronti del figlio maggiorenne; infatti la Suprema Corte sosteneva che il diritto del figlio ad essere mantenuto dai propri genitori non cessasse automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdurasse, senza subire modifiche nell'an e nel quantum, finché il genitore obbligato al versamento non fornisse la prova dell'indipendenza economica del ragazzo o  dall'inerzia del figlio nel trovare un'adeguata occupazione.

Concretamente, prima del recente cambio di rotta, il genitore tenuto al mantenimento veniva sgravato dall'obbligazione in favore della prole solamente nei casi in cui il figlio fosse disinteressato alla ricerca di un lavoro, o ne avesse rifiutato uno idoneo al proprio titolo di studio, ovvero, nel caso estremo in cui l'età anagrafica del figlio fosse tale da far presumere la capacità di provvedere a se stesso.

L'orientamento ora è però significativamente mutato.

All'esito delle recenti pronunce, quindi, quali criteri vengono utilizzati dalla magistratura per arrivare a dichiarare la cessazione dell'obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne?
Su cosa verte l'accertamento giudiziale? Quale parte ha l'obbligo di fornire al Tribunale gli elementi di prova?
Ad esempio, un ragazzo ventenne, nella sua piena capacità lavorativa, ha diritto a percepire l'assegno di mantenimento da parte dell'ascendente?
Quale parte deve fornire la prova dei presupposti e delle circostanze fattuali?

Ad oggi, tendenzialmente, la risposta deve essere negativa in quanto dagli ultimi interventi della Consulta emerge chiaramente un favor per il principio dell'autoresponsabilità del figlio maggiorenne.

Infatti sul punto la più recente Ordinanza della Corte di Cassazione Civile, la n. 29779 sezione VI del 29 dicembre 2020, afferma nella massima quanto segue: "Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni".

Il caso per cui la Cassazione si è espressa in questi termini riguardava una madre che proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello con cui veniva escluso l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento in via indiretta del figlio.
Infatti la Corte d'appello aveva ritenuto che, nonostante il ragazzo convivesse con la madre, tuttavia, proprio in ragione della sua età di ventisette anni, dovesse ritenersi autosufficiente e  privo dei presupposti giuridici per beneficiare dell'assegno di mantenimento paterno; specificamente la signora sosteneva che l'erroneità del giudizio di secondo grado dovesse rinvenirsi nel fatto che mancasse la prova dell'accertamento dell'indipendenza economica del figlio.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sostenendo che mancasse la prova del fatto che  il figlio non fosse occupato ed economicamente indipendente, anche parzialmente; allo stesso modo non risultava provato che il ragazzo avesse cercato attivamente delle soluzioni lavorative.

L'ordinanza in oggetto aderisce a quella di pochi mesi prima, la n. 17183 del 14 agosto 2020, che ha elevato l'autoresponsabilità del figlio maggiorenne a criterio guida in tema di diritto al mantenimento.

In sostanza il ragazzo che compie 18 anni, acquista la capacità di agire e la capacità lavorativa e, di fatto, perde il diritto al mantenimento.

Eccezionalmente, affinchè i diritto permanga, il figlio deve dimostrare che sussistono le condizioni che giustificano il permanere dell'obbligo gravante sul genitore: l'onere della prova ha subito una drastica inversione.
In altri termini il figlio deve produrre gli elementi idonei a provare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo, impegnandosi attivamente e ridimensionando ove necessario le proprie aspirazioni proporzionalmente alle offerte del mercato.

Per esclusione e in definitiva, quali sono i casi in cui permane il diritto all'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne?

Secondo l'orientamento attuale l'assegno è dovuto al ragazzo ultradiciottenne, ad esempio nei seguenti casi:
• quando vi siano delle minorazioni o debolezza delle capacità personali;
• quando la prosecuzione degli studi ultraliceali avvenga con diligenza ed effettivo impegno, tali da portare ad adeguati voti e risultati;
• quando sia trascorso un lasso di tempo breve dalla conclusione degli studi e in questo lasso di tempo il figlio si sia comunque adoperato nella ricerca di un lavoro;
• quando il lavoro non sia stato reperito nonostante siano stati messi in atto tutti i possibili tentativi di ricerca anche in ambiti non confacenti alla propria specifica preparazione professionale.

Alla luce di tutto ciò più l'età anagrafica avanza, più sarà improbabile riuscire a dimostrare i requisiti richiesti per l'accertamento del diritto al mantenimento.
Pertanto è ovvia la considerazione per cui non rimane spazio alcuno alla possibilità del figlio maggiorenne e lavoratore di cumulare l'assegno di mantenimento con uno stipendio, a maggior ragione se frutto di un lavoro fisso e a tempo indeterminato.

Per approfondire e confrontare l'evoluzione degli orientamenti in materia leggi anche:

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