Novità

Moglie tradita pedinava l'amante: condannata

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva
 

La gelosia che si manifesta all'interno delle coppia può condurre a compiere gesti che vanno ben oltre il limite del lecito. Ad esempio, inseguire l'amante del marito con l'auto o a piedi può integrare reato di atti persecutori, più noto come stalking?


Per rispondere a questa domanda può venirci in aiuto  la pronuncia dellla Cassazione 11198/2020 che ha condannato una moglie al pagamento delle spese processuali, oltre che di tremila euro alla Cassa delle Ammende, nel rigettare il ricorso con cui la donna voleva tutelare le proprie ragioni per aver importunato l'amante del marito.

Stando a quanto accertato dai giudici, la signora aveva ripetutamente pedinato quest'ultima e le aveva inviato messaggi ingiuriosi per esprimere, con i mezzi propri, le rimostranze e il biasimo per la relazione sentimentale extraconiugale che si stava protraendo da tempo tra i due. Dei fatti, proseguiti per circa otto mesi, era stata resa testimonianza da due conoscenti.

La Corte di Appello aveva qualificato questa condotta come molestia o disturbo alla persona, escludendo però che i fatti potessero essere qualificati come una fattispecie del reato di stalking. Questa decisione è stata assunta nonostante il tentativo di suicidio posto in essere dall'amante, vittima delle molestie.

Infatti i giudici del secondo grado, accertati i fatti e verificato il succedersi degli eventi, hanno ritenuto che non esistesse un nesso causale effettivo tra le condotte poste in essere dalla moglie gelosa e il tentativo di compiere quel gesto estremo da parte dell'amante.

In altre parole i pedinamenti e le ingiurie ricevute dalla vittima non erano state tali da  alterarne le abitudini di vita e da integrare il reato di stalking o di atti persecutori.
Nel caso specifico, infatti, il vero motivo per cui l'amante aveva tentato il sucidio era da ricollegare alla decisione dell'uomo di troncare la relazione extraconiugale e di recuperare il proprio matrimonio senza giungere alla separazione.

Alla luce della decisione della Corte d'Appello e nonostante il riavvicinamento con il marito, la moglie imputata ricorreva in Cassazione sulla base di tre motivi.

• Innanzitutto la donna deduceva il vizio della motivazione, in quanto riteneva che i giudici del secondo grado non avessero dato adeguato peso alle incertezze e alle contraddizioni presentate dalle deposizioni dell'amante, persona offesa costituitasi parte civile: i fatti non sarebbero stati contestualizzati correttamente nel tempo e mancherebbe traccia dell'invio degli SMS.

• Pertanto, proprio con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 660 c.p. in quanto, in mancanza della prova degli SMS, i pretesi pedinamenti non sarebbero stati da considerare interferenti con la vita dell'amante. Di conseguenza sarebbe venuto a mancare il requisito della petulanza, elemento oggettivo del reato.

• Infine, con il terzo motivo, la donna contestava la decisione di aver escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Come già anticipato, la Suprema Corte Penale, prima sezione, dichiarava inammissibile  il ricorso, con la sentenza n. 11198 del 2020.

Gli ermellini hanno ritenuto che i pedinamenti perpetrati per un tempo significativo dalla moglie siano stati insistenti, invadenti e infastidenti, al punto tale da integrare il reato di molestie ex art. 660 del codice penale, a conferma di quanto già deciso dalla Corte d'Appello.
Analogamente per i medesimi motivi, la Cassazione ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto già espresso in seconde cure.

La differenza tra molestie e stalking

Vediamo però quale sia la differenza tra molestie e stalking stando al ragionamento degli ermellini; infatti, al di là della specifica vicenda fattuale, sono ineteressanti le considerazioni utilizzate dalla Consulta per disegnare il confine tra  il reato di molestie, di cui all'articolo 660 c.p., e quello di atti persecutori ex art 612 bis c.p.

In particolare, richiamando alcune precedenti decisioni dell'aprile 2019 e del febbraio 2014  (Cass. pen., Sez. V, 4 aprile 2019, n. 36139, rv. 277027-01; Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 18117, rv. 259295-01) il reato di molestia o disturbo alle persone può essere integrato anche solo inseguendo insistentemente la persona offesa o il suo veicolo.
Infatti anche un semplice inseguimento comporta una sensibile interferenza nella sfera di libertà del soggetto che lo subisce, arrecandogli fastidio o turbamento.

Tuttavia, la condotta dell'inseguire, proprio in quanto si limita a interferire con la libertà della vittima, deve rimanere ben distinta da altri gesti persecutori ben più gravi, di natura materiale o morale, che integrano il reato di stalking ex art. 612 bis.

La gravità è da rinvenire nel fatto che, a differenza del più mite inseguimento, gli atti persecutori non solo interferiscono con la libertà e la vita, ma addirittura creano "uno stato di ansia o paura, il timore per l'incolumità propria o altrui e l'alterazione delle abitudini di vita".


Per approfondire leggi anche:

E' reato rivelare il tradimento al coniuge ignaro

E' stalking se il padre assilla la ex con la scusa di vedere il figlio

Stalking e maltrattamenti in famiglia: differenze e aggravanti

Marito sospettoso entra nel profilo facebook della moglie: condannato

Il risarcimento nel caso di depressione da tradimento

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo


Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo