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Stalking e maltrattamenti in famiglia: differenze e aggravanti

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L’ex marito assillante, opprimente e minaccioso nei confronti della ex moglie è imputabile e condannabile per il reato di maltrattamenti o per quello di atti persecutori, comunemente detto stalking?
Ha risposto a questa domanda la Corte di Cassazione Penale, Sezione Quinta, con sentenza del 26 maggio 2021 n. 20861, ribadendo il discrimine tra il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e il reato di stalking di cui all’articolo 612bis del codice penale.


Già in un nostro precedente articolo, sul caso della Moglie tradita pedinava l'amante: condannata, avevamo illustrato il confine che la giurisprudenza segna tra il reato di stalking e il reato di molestie, osservando che la condotta dell'inseguimento, proprio in quanto interferente solo con la libertà della vittima, deve rimanere ben distinta da altri gesti persecutori ben più gravi ascrivibili sotto l’articolo 612bis.

Quando le molestie diventano atti persecutori?

In quel caso, con la sentenza n. 11198 del 2020 i giudici di legittimità spiegavano come la gravità tipica degli atti persecutori sia da rinvenire nel fatto che, a differenza del più mite inseguimento, essi non si limitano a interferire con la libertà e la vita, ma creano addirittura uno stato di ansia o paura, legato al timore per l'incolumità propria o altrui, che determina un’alterazione delle abitudini di vita.

In applicazione della medesima ratio legis, anche se relativamente a una fattispecie diametralmente opposta in cui ricorrevano imputazioni particolarmente gravi, lo scorso maggio la Consulta ha dato conferma della sentenza della Corte di Appello che condannava per stalking un marito separato dalla moglie.
Questa decisione degli Ermellini è di importante rilievo non soltanto per i penalisti ma per tutti gli avvocati matrimonialisti che si occupano quotidianamente di questioni attinenti il diritto di famiglia e minorile.

Condanna per stalking all'ex marito

La fattispecie vedeva coinvolto nelle vesti di imputato l’uomo, ricorrente in Cassazione per impugnare la sentenza del giudice di seconde cure che lo condannava alla pena di un anno e tre mesi di reclusione in relazione ai reati in continuazione di atti persecutori e a quelli di cui agli articoli 570 e 570bis c.p.
In questa sede sorvoliamo sul secondo capo di imputazione e condanna, concernente la violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui abbiamo già fatto cenno in un precedente articolo (Un fondo a sostegno dei genitori in difficoltà con il mantenimento) quando abbiamo illustrato le misure assistenziali 2021 previste dallo Stato in favore dei genitori obbligati all’assegno di mantenimento. Invece sono rilevanti le argomentazioni conclusive poste dalla magistratura a sostegno della condanna per gli atti persecutori.

Infatti da una parte la difesa dell’imputato proponeva come secondo motivo di ricorso la violazione di legge in relazione all’art 612bis, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto ascrivere a maltrattamenti non solo le azioni commesse dall’uomo nei confronti della moglie in costanza di matrimonio, ma analogamente anche quelle successive alla separazione.

La pronuncia della Cassazione

A supporto della posizione dell’imputato, nel ricorso veniva richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 39331 del 2016, ove si leggerebbe che “anche dopo la separazione legale è possibile ritenere che prosegua la condotta di maltrattamenti quando non vi sia iato cronologico tra i momenti di esplicazione delle prime e delle seconde azioni, solo apparentemente divise dalla cessazione della convivenza e dalla separazione”.

In totale disaccordo, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, esplicitando quale debba essere la corretta interpretazione di tutta la giurisprudenza precedente in materia di stalking in famiglia e individuando come canone interpretativo fondamentale la pronuncia a Sezioni Unite n. 34655 del 28.05.2005, nota come Sentenza Donati.

In particolare gli Ermellini hanno ben chiarito che la condotta ascritta come maltrattamento può essere la medesima, prima e dopo la separazione, “solo se è riscontrabile la coincidenza della triade fenomenica “condotta – nesso causale – evento naturalistico”, e dunque quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costituivi”.

Di conseguenza quando il legame familiare e solidaristico non sia più attuale e non sia più configurabile una qualche aspettativa al riguardo, allora il reato che deve ritenersi sussistente per le condotte successive alla separazione non sono più i maltrattamenti in famiglia, ai sensi dell’articolo 572 del codice penale, bensì il più grave reato di stalking ai sensi dell’articolo 612bis, purchè ovviamente ricorrano le condizioni oggettive e soggettive del suo verificarsi.

Nel caso di specie i giudici hanno accertato la sussistenza dei presupposti di configurabilità degli atti persecutori, che si realizzano quando:

• la vittima è stata costretta a modificare importanti sue modalità di vita, soprattutto il luogo di lavoro;

• ha subito gravi conseguenze psicofisiche in termini di ansia e paura della condotta dell’imputato;

• ha avuto fondato timore per la propria incolumità e quella dei propri figli , anche perché risulta che l’imputato i un’occasione abbia anche tentato di investirla con lo scooter.

Tra l’altro è bene ricordare che recentemente, con la Sentenza n. 3781/2020 la stessa Corte di Cassazione ha confermato che anche solo uno di questi tre eventi è idoneo alla configurabilità del delitto di stalking.

Il discrimine tra i reati

In definitiva si può affermare che il discrimine tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori è di natura sostanziale ed attiene alla possibilità o meno di configurare il permanere di un vincolo solidaristico tra i coniugi o tra i familiari, a prescindere dal dato della convivenza, poiché solo nel caso in cui detto vincolo si riveli comunque esistente è possibile configurare il reato di maltrattamenti previsto dall’articolo 572 c.p.; in mancanza le condotte sono persecutorie ex art. 612bis.

Vi è di più. Infatti sul tema dello stalking la Cassazione si è ulteriormente espressa in corso d’anno 2021 con la sentenza n. 19883, che ha deciso un caso di atti persecutori mediante l’utilizzo dei social, in particolare per il tramite della diffusissima applicazione messaggistica WhatsApp: gli Ermellini hanno deciso che l’utilizzo di WhatsApp nella commissione di condotte persecutorie e minacciose costituisce un’aggravante dello stalking.

Per approfondire leggi anche:

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