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Scuola pubblica o privata: se i genitori litigano decide il bambino

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Cosa succede quando i genitori separati non concordano sulle scelte per il futuro del minore? E' spesso necessario l'intervento di un terzo soggetto al di fuori della coppia, in questo caso il giudice delega la decisione e fa scegliere al bambino il proprio percorso formativo.


Per quanto non sia frequente nei procedimenti civili, tuttavia talvolta accade che il giudice disponga la fissazione di un’udienza finalizzata all’audizione di un minore. E’ quanto successo recentemente al Tribunale di Verona in un procedimento che ha fatto cronaca.

Infatti nel capoluogo veneto il Collegio della Prima Sezione Civile, dedicata al Diritto di Famiglia, ha deciso di convocare avanti alla Presidentessa Dott.ssa Lara Ghermandi un ragazzo di undici anni, le cui dichiarazioni sono state determinanti per dirimere la lite tra i genitori separati.

Proprio il nostro codice civile prevede all’articolo 336bis che anche il minore con meno di dodici anni, purchè capace di discernimento, può essere ascoltato nel giudizio in cui verranno adottati dei provvedimenti che lo riguardano.
In altri termini il giudice può disporre di sentire un soggetto minorenne solo quando sia certo che quest’ultimo disponga della capacità di comprendere ciò che gli è utile e di effettuare scelte autonome senza l’influenza di altri soggetti.

Ed è esattamente questo il contesto giuridico in cui è stato coinvolto il nucleo familiare in oggetto. Infatti nel verbale redatto dai magistrati viene dato conto del fatto che, per quanto non ancora undicenne, il ragazzino ha saputo esprimersi con una naturalezza che ispira immediatamente simpatia; a dispetto dell'età il giovane ha dimostrato una piena capacità di discernimento e una notevole maturità, spiegando anche di aver parlato a lungo della questione con mamma e papà ed esprimendo le proprie determinazioni in modo autentico ed esplicito.

Scuola pubblica o privata? Decide il bambino

L’oggetto del contendere riguardava in particolare la scuola secondaria di secondo grado a cui iscrivere l’undicenne, terzo figlio della coppia.

Diversamente da quanto pacificamente deciso per le due sorelle maggiori, il padre avrebbe di gran lunga preferito che il ragazzo frequentasse un istituto privato, ritenendo da una parte superiore l’offerta formativa grazie all’insegnamento di professori meglio qualificati, e dall’altra interessante l’opportunità di avvalersi del tempo pieno.

Al contrario la madre riteneva utile che il figlio venisse iscritto alla scuola pubblica, non solo perché più vicina alla residenza familiare dove il giovane è collocato con la madre, ma anche in quanto il figlio avrebbe potuto continuare a coltivare la sua passione per la musica seguendo i corsi messi a disposizione dall’istituto statale.

Pertanto i genitori, già separati da tempo, hanno deciso di iscrivere al ruolo della volontaria giurisdizione di Verona una causa per l’adozione di un provvedimento riguardante il figlio, nello specifico domandando che il Tribunale stabilisse quale dei due dovesse prevalere nell’assumere la decisione riguardante l’istituto a cui iscrivere il ragazzo per i tre anni successivi delle scuole medie inferiori.

L'affidamento condiviso e le decisioni sulla prole

Si sa che quando l’affidamento della prole è condiviso dai genitori separati, come peraltro accade nella gran parte della fattispecie, le decisioni relative all’istruzione dei figli devono essere assunte da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Inoltre, aggiunge l’articolo 337ter, in caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.

Nel caso in esame la Presidentessa del Collegio ha ritenuto che la soluzione più opportuna e maggiormente tutelante dell’interesse superiore del minore fosse quella di assecondare la volontà del medesimo, nel pieno rispetto delle inclinazioni del giovane infradodicenne, ritenuto già capace di rendersi ben consapevole della scelta migliore per se stesso.

In particolare l’audizione si è mostrata tutt’altro che superflua; infatti in quella sede il ragazzo ha espresso con serenità e determinazione al giudice la preferenza ad essere iscritto alla scuola pubblica, la medesima frequentata anche dalle due sorelle maggiori.

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