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E' reato rivelare il tradimento al coniuge ignaro?

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Il tradimento all'interno di una coppia è un fatto che può avere rilevanza giuridica.
Infatti, come noto, se si dimostra in sede di separazione che la crisi della coppia e la conseguente impossibilità di continuare la vita matrimoniale sia una conseguenza derivante direttamente dalla scoperta della relazione clandestina, il coniuge traditore si potrebbe vedere addebitare la separazione con notevoli conseguenze patrimoniali per lo stesso.


L'addebito infatti è una sanzione che viene comminata al coniuge che ha violato gli obblighi coniugali stabiliti dagli artt. 143 e seguenti del c.c. e che comporta:

1. La perdita del diritto all'assegno di mantenimento così come regolato dall'art. 156, co. 1 c.c.;

2. La perdita dei diritti successori, previsti dall'art. 548, co. 2 c.c.

L’addebito, però, non elimina il dovere di versare gli alimenti, in caso di bisogno, ai sensi dell’art. 433 c.c.

Queste dunque sono le principali conseguenze in ambito civilistico, nel caso in cui un coniuge dovesse scoprire casualmente la vita parallela del proprio partner.

Ma se fosse direttamente il caso dell'amante che esce allo scoperto e rivela il tradimento al coniuge? Questo comportamento è ritenuto corretto e lecito dal nostro ordinamento?

La Corte di Cassazione si è occupata, negli anni, anche di questi casi, creando un vero e proprio filone giurisprudenziale per il quale: l'amante che rivela la relazione extraconiugale alla moglie o al marito, rischia una condanna penale.
I reati configurabili in capo al soggetto che rivela il tradimento sono in realtà diversi, a seconda delle modalità poste in essere dallo stesso.

Alcune decisioni:
La prima sentenza risale al 2009, Cass. Pen. n. 28852/2009, nella quale una donna è stata condannata per il reato di molestie, in quanto per mera vendetta nei confronti dell'amante che aveva smesso di considerarla, aveva deciso di inviare alcuni SMS alla moglie di lui, con l'intento di informarla della vita extra-matrimoniale del marito e a nulla ha rilevato il fatto che gli SMS fossero molto brevi e in numero limitato.

Lo stesso reato si configura, anche nel caso in cui la rivelazione avvenga tramite delle telefonate, come stabilito dalla Cassazione Penale nella sentenza. n. 28493/2015: anche in questo caso la donna si era difesa sostenendo che le telefonate non erano state assillanti e che si erano protratte per diverso tempo, in quanto la persona offesa aveva avuto interesse nell'ascoltare quelle informazioni.
I giudici respingevano tale argomentazione in quanto l’atteggiamento della moglie non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto dell'importanza delle rivelazioni fatte.
Inoltre la natura molesta e petulante della chiamate veniva individuata dai Giudici sia nel contenuto della telefonate stesse, sia nel fatto che avvenissero utilizzando la forma anonima.

Anche in una recente vicenda, conclusasi con la sent. n. 12013/2022, la Corte ha ribadito il proprio orientamento, confermando la condanna di una donna al pagamento di un'ammenda di € 400,00, per commesso il reato di molestie, per avere la stessa ripetutamente molestato, con il telefono e tramite WhatsApp, la moglie del proprio amante, inviandole immagini riproducenti momenti di condivisione intima intrattenuti con lo stesso.

Da ultimo, nella sentenza n. 29826/2015, la Cassazione ha ravvisato nei comportamenti posti in essere dall'amante anche il reato di stalking o di atti persecutori di cui all'art. 615 bis c.p.: nel caso di specie l’amante, oltre a informare il marito tradito, rendeva tale notizia di pubblico dominio attraverso lettere anonime, descrizioni particolareggiate dei rapporti intervenuti e insinuazioni circa la reale paternità dell’ultimo figlio.

Per la Corte, inoltre, non ha avuto alcuna rilevanza il fatto che i contenuti delle lettere fossero fondati o meno, poiché gli stessi erano tali da danneggiare gravemente la riservatezza, l’intimità e la serenità della coppia.

Per approfondire leggi anche:

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