Novità

Continui sms all'ex coniuge: quando è reato penale

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Condannato un uomo che tempestava di messaggi la ex moglie anche di notte, a parti invertite invece una donna fu assolta.

La prima sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 17442/2018 ha ritenuto la penale responsabilità di un uomo in ordine al reato previsto dall'art. 660 c.p. (molestie o disturbo alle persone), per avere ossessionato l'ex moglie con un numero imbarazzante di sms notturni.

L'attività istruttoria ha infatti confermato quanto sostenuto dalla donna, ovvero che l'ex marito le inviava continuamente messaggi contenenti minacce ed ingiurie ed ha altresì dato atto della sofferenza patita dalla persona offesa per il tono delle comunicazioni inviate, che "avevano interferito sgradevolmente nella sfera privata della persona offesa, comprensibilmente privata della possibilità di vivere una quotidianità serena attesa l'invadenza e l'intromissione continua da parte dell'ex coniuge".

Inoltre, la sentenza ha pacificamente accertato la volontà dell'imputato di arrecare volontariamente disturbo e disagio all'ex moglie, provata "dalla condotta stessa posta in essere, dalle caratteristiche che chiaramente rivelano una volontà finalizzata a creare disturbo al destinatario dei messaggi".
L'uomo è stato pertanto condannato alla ammenda di € 330,00 ed al risarcimento del danno in sede civile.

Si rileva la differenza sostanziale con la sentenza sempre pronunciata dalla Suprema Corte, sezione prima penale nel 2016 (n. 27776), che aveva invece assolto l'ex moglie per ripetuti squilli e sms all'ex coniuge.

Infatti, in quella fattispecie, le ripetute telefonate vertevano su questioni non futili ma di rilevante interesse per i figli, poichè l'ex marito aveva, fin dai tempi della separazione, violato gli obblighi di assistenza materiale, non versando il mantenimento per il figlio.
La condotta della donna derivava pertanto dal fatto di trovarsi in evidente stato di bisogno e non aveva certo lo scopo di arrecare disturbo, come nel caso in questione.

Per approfondire leggi anche:

I messaggi di Whatsapp e Telegram valgono come prova in giudizio?

E' reato rivelare il tradimento al coniuge ignaro

E' stalking se il padre assilla la ex con la scusa di vedere il figlio

Stalking e maltrattamenti in famiglia: differenze e aggravanti

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo