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I messaggi di Whatsapp e Telegram valgono come prova in giudizio?

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Una pratica sempre più consolidata negli anni è quella di rapportarsi con altre persone usando app di messaggistica istantanea, quali ad esempio Whatsapp o Telegram, per inviare  in chat dei brevi messaggi di testo oppure dei file che possono essere sia audio che video.
Importante è determinare se questi, che sono documenti a tutti gli effetti, abbiano valore legale e pertanto possano essere usati in giudizio per i più disparati motivi.


Per sgombrare il campo da alcune dicerie è bene chiarire subito come sia ormai giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione considerare i messaggi scambiati tramite applicazioni di messaggistica istantanea alla stregua delle classiche prove documentali.

Tali conversazioni assumono un valore e un “peso” diverso a secondo dell'ambito del processo in cui vengono utilizzate, infatti:

In ambito penale, le conversazioni contenute in WhatsApp, Telegram o altre applicazioni sono considerate una forma di memorizzazione di un fatto storico, comparabile ad una prova documentale e per tale ragione trova applicazione l’articolo 234 c.p.p., dedicato proprio alla prova documentale, intesa come ogni scritto o altro documento in grado di rappresentare fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia o qualsiasi altro mezzo (Cass. sent. n. 39529/2022);

In ambito civile, i messaggi sono qualificati come documenti informatici, cui si applicano tutte le norme in materia e in particolare l’art. 2712 c.c., che prevede: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche e ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Inoltre, come stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 12794/2021), in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche, la contestazione avanzata dal soggetto contro cui sono prodotte le chat, che sia effettivamente idonea a far perdere loro la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestiva, soggiacendo a preclusioni processuali, ma anche chiara, circostanziata ed esplicita, dovendosi allegare elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta.
Da ciò consegue che non è sufficiente dichiarare che quelle riproduzioni potrebbero essere state alterate attraverso un software per il fotoritocco, senza ulteriori prove concrete dell'alterazione.

Come vengono inserite nel processo le chat?

La riproduzione di un messaggio WhatsApp può entrare nel processo come prova documentale in diversi modi:

1. Attraverso una semplice foto dello schermo del cellulare, il cosiddetto screenshot; ottenuto il quale, la foto può essere stampata o depositata attraverso una penna usb nel fascicolo della parte che intende utilizzarla;

2. Tramite prova testimoniale, quando il soggetto chiamato a deporre sia un testimone diretto, cioè abbia letto il contenuto dei messaggi in prima persona, non sarebbe infatti ammessa la c.d. Testimonianza de relato, che riporta quanto appreso da altri;

3. Con la diretta acquisizione del cellulare all’interno del processo medesimo, opzione solitamente utilizzata in ambito penalistico.

Cosa può essere provato con l'utilizzo delle chat?

In ambito penale, la Cassazione nella sent. n. 839/2020, in una vicenda di stalking in cui la vittima era stata oggetto di continui invii di messaggi da parte del marito, ha espressamente precisato che i messaggi su WhatsApp e gli SMS hanno natura di documenti, ai sensi dell’art. 234 c.p.p.
Sottolineando, inoltre, che la loro acquisizione può avvenire mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p.

In ambito civile, invece, in un'interessante sentenza del 2016 il Tribunale di Roma (n. 6432/2016) ha dichiarato che gli SMS trovati sul telefono del coniuge costituiscono valido elemento di prova per richiedere e ottenere l'addebito della separazione.

Problema della privacy

Proprio nella sentenza appena citata, il Tribunale di Roma ha affrontato anche la questione inerente alla sussistenza o meno di una violazione della privacy ovvero di un illecito, quando vengano utilizzati documenti derivanti dal cellulare altrui.

Il Tribunale, nella propria decisione, ha affermato la piena utilizzabilità degli SMS e di conseguenza la mancata violazione della privacy, dichiarando che: “è la stessa natura del vincolo matrimoniale che implica un affievolimento della sfera di riservatezza e la creazione di un ambito comune, nel quale vi è una implicita manifestazione di consenso, alla conoscenza di dati e comunicazioni di natura anche personale”.

Sottolineando che, ai fini dell'esclusione della vigenza della privacy e quando manchi una specifica cura nel proteggere i propri dati: “non può ritenersi illecita la scoperta casuale del contenuto dei messaggi, per quanto personali, facilmente leggibili su di un telefono lasciato incustodito in uno spazio comune dell'abitazione familiare”.

Nel caso trattato, la separazione era stata addebitata alla moglie, tenuto conto della documentazione acquisita sia dalle pagine personali di Facebook sue e dell'amante, sia dal tenore dei messaggi che erano conservati nella memoria del cellulare della moglie.

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