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L'obbligo di assistenza ai genitori anziani

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I dati demografici degli ultimi anni, come noto, mostrano un progressivo invecchiamento della popolazione che pone spesso di fronte al problema di anziani in stato di bisogno che vivono soli o che possono essere a tutti gli effetti considerati genitori abbandonati dai loro figli.


All'interno del nostro codice civile, come è noto, è previsto l'obbligo dei genitori di prendersi cura dei propri figli e mantenerli sino al raggiungimento della loro completa autonomia economica.
Tuttavia, meno conosciuto ma non meno importante, potrebbe essere il corrispondente obbligo dei figli, nei confronti dei propri genitori, i quali si trovino in stato di bisogno e incapacità a provvedere al proprio mantenimento, sancito dall'art. 433 c.c.
Inoltre, se i genitori ormai anziani vengono lasciati a se stessi, i figli e/o i nipoti potrebbero rischiare di incorrere nel reato previsto dall'art. 591 c.p., il quale sanziona l'abbandono di persone incapaci.

Per sapere quando questo reato sussista, occorre partire dall'articolo stesso del codice penale, secondo cui: chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Tali pene vengono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Tale fattispecie è stata più volte interpretata dalla Corte di Cassazione, il cui precedente orientamento, prevedeva che ai fini della sussistenza del reato di abbandono di persone incapaci, era necessario accertare in concreto l’incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso.
A differenza dei bambini, che a prescindere vengono considerati incapaci fino al compimento dei 14 anni, per quanto riguarda gli anziani va valutato caso per caso, in quanto l'età avanzata, di per sè, non può essere considerata motivo invalidante.
Con la conseguenza che, non essendoci presunzione di incapacità per la vecchiaia, in quanto condizione non patologica, abbandonare il genitore anziano senza malattie specifiche, non poteva costituire reato.

Con la sentenza n. 44098/2016 la Corte cambia orientamento: il caso trattava di un anziano, padre della ricorrente, il quale trovandosi in uno stato di precaria salute e sostanzialmente abbandonato dalla figlia, sarebbe stato posto in pericolo.
La ricorrente era, infatti, stata condannata per abbandono di incapace dal tribunale di primo grado, con sentenza confermata anche dalla Corte d’appello di Bari.
La donna tuttavia si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando un'errata applicazione dell’art. 591 c.p., poiché il pericolo per l’incolumità fisica derivante dall’inadempimento dell’obbligo di assistenza, non poteva sussistere, in quanto il padre non era mai stato affidato alla sua custodia. In aggiunta, precisava che l'impossibilità di assistere il padre derivava dalla necessità di accudire i propri figli.

La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi presentati dalla ricorrente infondati, sancendo che: "l’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità dei soggetto passivo"; sottolineando, inoltre, come dalle precedenti sentenze, soprattutto di primo grado, il Giudice abbia ampiamente motivato sul tema del dovere giuridico, oltre che morale, di cura ravvisabile in capo all’imputata verso il padre.

Tale motivazione viene fondata sull'interpretazione sistematica di diverse norme, sia di livello costituzionale, che riguardano il riconoscimento della famiglia come società naturale, il suo inquadramento tra le formazioni sociali ove si svolge la personalità dei singoli e l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale (artt. 3 e 29 Cost.), sia di quelle del codice civile che impongono il dovere di rispetto dei figli verso i genitori, che diventa concretamente stringente in caso di stato di bisogno ed incapacità del singolo a provvedere al proprio mantenimento ( art. 433 c.c.).

La Corte di Cassazione si sofferma infine sul dovere di cura gravante sulla donna, sancendo che chi lascia il proprio genitore anziano da solo, in condizioni di grave incapacità fisica o mentale, anche senza una patologia specifica ma semplicemente per vecchiaia, risponde del reato di abbandono di persone incapaci, così come previsto dall'art. 591 c.p., sancendo che l’obbligo di accudire i genitori non è più unicamente morale, ma stabilito per legge, grazie anche ai rinvii operati alla Costituzione e al codice civile.

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