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Figlio violento con i genitori: che fare?

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Il termine violenza domestica è solitamente utilizzato per fare riferimento alla violenza tra partner, la quale si realizza in un comportamento abusante di uno o entrambi i compagni in una relazione intima di coppia, quali il matrimonio e la coabitazione, tuttavia, viene talvolta utilizzato anche per riferirsi alla violenza nei confronti dei figli, o più in generale alla violenza perpetuata all'interno della famiglia.


Ed è proprio a questa seconda ipotesi che si inserisce un caso recentemente trattato nel nostro studio legale di Lecco, con riferimento agli articoli 342 bis e ter del nostro codice civile, introdotti dalla L. 154/2001 rubricata “misure contro le violenze nelle relazioni familiari”, creata allo scopo di reprimere le condotte antigiuridiche che espongono a rischio l'integrità fisica o morale di uno qualsiasi dei componenti della famiglia.

Insomma la ratio è quella di anticipare il più possibile la tutela della persona debole, consentendole di allontanare il soggetto che ha tenuto la condotta pregiudizievole, senza necessariamente denunciarlo per ottenere protezione.

Violenza e maltrattamenti in famiglia

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter.

Questo è letteralmente ciò che prevede il Codice Civile all'art. 342 bis, in tutti quei casi in cui un qualsiasi membro della famiglia metta in atto dei comportamenti violenti nei confronti degli altri appartenenti al nucleo familiare, conviventi sotto lo stesso tetto.

Si ricorda che il termine convivenza fa riferimento alla condizione di due persone (non importa se dello stesso sesso oppure no), in cui esistono legami affettivi e una condivisione di scopi, spazi, tempi. Per tale ragione i rimedi descritti dagli art. 342 bis e ter possono rivolgersi a qualsiasi componente nel nucleo familiare, ivi compresi i figli.

Cosa sono gli ordini di protezione

I provvedimenti adottabili dal giudice vengono definiti ordini di protezione e non sono altro che un comando impartito dal giudice al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, a cessare tali comportamenti illeciti, disponendo, se ritenuto necessario, anche l'allontanamento di quel soggetto dalla casa familiare.

Inoltre il contenuto di questi ordini non è fisso, ma può essere ampliato e personalizzato dal magistrato in base alle esigenze ed alla gravità della situazione a lui proposta.

Principalmente viene ordinando al colpevole di non avvicinarsi a tutti quei luoghi, normalmente, frequentati dalla vittima:

• Il suo luogo di lavoro;

• Il domicilio della famiglia d'origine o di altri prossimi congiunti;

• I luoghi di istruzione dei figli della coppia.

Tuttavia il giudice ha l'ulteriore facoltà di disporre l’intervento:

• Dei servizi sociali del territorio

• Dei centri di mediazione familiare

• Delle associazioni per sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti.

Anche se con il termine violenza domestica ci si riferisce a diverse tipologie di condotte, non solo quindi alla violenza fisica, ma anche a quella verbale e psicologica che possono essere ricondotte a comportamenti vessatori, maltrattamenti o ingiurie, per poter usufruire dei rimedi civilistici occorre soddisfare alcuni requisiti:

• La violenza deve essere messa in atto necessariamente da un membro della famiglia che sia convivente

• La violenza deve essere tale da negare il valore della persona all'interno della famiglia, ciò significa che, per quanto non sia necessario sfociare in una condotta rilevante per il diritto penale, non è neppure sufficiente un semplice comportamento scorretto.

La procedura di allontanamento

Arrivando ora alla parte pratica, vediamo come può essere richiesto l'allontanamento da casa del convivente violento: per rivolgersi al giudice ed ottenere questo rimedio occorre presentare, tramite il proprio avvocato, un ricorso e depositarlo nel tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'istante (la vittima).

Il giudice, sentite le parti e considerata la gravità dei comportamenti messi in atto, procede nel modo che ritiene più opportuno e in caso di urgenza può adottare immediatamente l’ordine di protezione.

Queste misure in quanto limitative della libertà personale del soggetto condannato, non possono protrarsi in modo indeterminato. Infatti non possono avere durata superiore a un anno, potendo comunque essere prorogati, una sola volta, se ricorrono gravi ragioni.

Per approfondire leggi anche:

L'obbligo di assistenza ai genitori anziani

VIOLENZA SULLE DONNE: il codice rosso adesso è legge

La violenza assistita è motivo di sospensione della responsabilità genitoriale


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