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    VIOLENZA SULLE DONNE: il codice rosso adesso è legge

    VIOLENZA SULLE DONNE: il codice rosso adesso è legge

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    Chiamato per sintesi “codice rosso”, il disegno di legge, proposto dal Governo, approvato dal Senato e adesso diventato Legge dello Stato, modifica il codice di procedura penale sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

    La violenza sulle donne avrà ora una “corsia preferenziale” per combatterla con indagini più veloci e pene più pesanti.
    Le novità introdotte riguardano diversi ambiti:

    - Denunce e indagini: la polizia giudiziaria dovrà comunicare al magistrato le notizie di reato di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate avvenute in famiglia o tra convivente e la vittima dovrà essere sentita dal Pubblico Ministero entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

    - Violenza sessuale: le pene salgono a 6-12 anni rispetto ad oggi, quando la reclusione minima è di 5 anni e quella massimo di 10. La violenza diventa aggravata in caso di atti sessuali con minori di 14 anni a cui è stato promesso o dato denaro o qualsiasi altra cosa utile.

    - Stalking: si rischia il carcere fino a un massimo di 6 anni e 6 mesi.

    - Botte in famiglia: per maltrattamenti contro familiari o conviventi, la reclusione passa dagli attuali 2-6 anni a 3-7 anni; la pena è aumentata fino alla metà se il fatto avviene in presenza o ai danni di un minore, di una donna in gravidanza, di un disabile oppure se l’aggressore è armato.

    - Sfregi: il codice penale si arricchisce di un articolo sui casi di aggressione a una persona, con lesioni permanenti al viso fino a deformarne l’aspetto; il responsabile è punito con la reclusione da 8 a 14 anni e se lo sfregio provoca la morte della vittima scatta l’ergastolo. Per i condannati sarà più difficile ottenere benefici come il lavoro fuori dal carcere, i permessi premio e le misure alternative.

    - Stop alle nozze forzate: punisce chi induce un altro a sposarsi usando violenza, minacce o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi. La pena va da 1 a 5 anni.

    - Stop al revenge porn: chiunque invii, consegni, pubblichi o diffonda foto o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso, rischia da 1 a 6 anni di carcere e una multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o acquisito le immagini, le invia, consegna, pubblica o diffonde senza il consenso dell’interessato per danneggiarlo. La pena viene aumentata se l’autore della vendetta è il coniuge, un ex o se i fatti sono avvenuti con strumenti informatici.

    La violenza non è forza, ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla …

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