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Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: la guida

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Per tentare di contrastare gli effetti della pandemia sui soggetti deboli, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2021 n. 172 è stato riconosciuto un contributo denominato reddito di libertà.
Vediamo insieme caratteristiche e requisiti di questo provvedimento con il modulo scaricabile per la richiesta del contributo.


A quanto ammonta il reddito di libertà?

Il reddito di libertà è stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile ed è concesso in un’unica soluzione per un massimo di dodici mensilità.
In particolare il Governo ha stanziato risorse pari a 3 milioni di euro da ripartire tra le regioni e gli enti, quindi il contributo potrà essere erogato fino a esaurimento del fondo.
Le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere oggetto di accoglimento fino al 31 dicembre, in caso di respingimento di domande già presentate.

Quali sono i requisiti di accesso al reddito di libertà?

Il reddito di libertà è riconosciuto alla singola donna che abbia subito violenza e che si trovi in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà con lo scopo di favorirne l'autonomia economica, indipendentemente dal fatto che la richiedente abbia dei figli.

La donna che presenta l’istanza deve risultare in carico ai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.

Beneficiarie del contributo sono le donne le cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Si specifica che alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

Chi può presentare la domanda?

La domanda per il reddito di libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato.

Modalità di compilazione e presentazione della domanda

Per facilitare la presentazione telematica delle istanze è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani, dai cui sportelli verranno inoltrate solo ed esclusivamente le richieste debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate, previa esibizione a fini identificativi del documento di identità ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario.

La domanda è presentata all'Inps compilando l'apposita autocertificazione, che deve essere conforme al modello di cui alla Circolare Inps n. 166 dell’8.11.21, e allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la donna, attestante il percorso di emancipazione intrapreso e lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente. Inoltre per l’inoltro della domanda è necessario il possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Ciascuna richiedente può presentare esclusivamente una sola istanza.

Non verranno inoltrate istanze rispondenti a un modello differente rispetto a quello allegato.

L’operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

In particolare, oltre all’acquisizione, sono presenti le funzioni di:

- consultazione delle domande inserite (in cui la ricerca può avvenire per codice fiscale o per nominativo);
- annullamento delle domande presentate;
- rettifica dell’IBAN.

Quando si può presentare la domanda?

L’istituto di previdenza comunicherà prossimamente l’attivazione dell’applicazione per l’invio delle istanze.
Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.

Come avviene l’erogazione?

Il contributo viene accreditato mensilmente su conto corrente o libretto di risparmio o carta prepagata intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici.
In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo “Identificazione finanziaria Area SEPA”, reperibile sul sito istituzionale dell’INPS, timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

A cosa serve il reddito di libertà?

Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e personale nonchè il percorso scolastico e formativo della prole minorenne.
Nello specifico, l’articolo 3, comma 5, del citato D.P.C.M. prevede che il Reddito di Libertà sia finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

E’ compatibile con altre misure di assistenzialismo?

Si, il contributo è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, o di altri sussidi economici a sostegno del reddito (Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).

E’ soggetto a tassazione?

No, il contributo è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ex art. 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.

Per le persone interessate a questa misura alleghiamo il PDF scaricabile: Modulo richiesta reddito di libertà INPS

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