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Consulta: avvocato sempre gratuito per le vittime di violenza

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Con una sentenza rivoluzionaria, che implicitamente faciliterà le donne a denunciare maltrattamenti in famiglia e abusi, la Corte Costituzionale ha espressamente introdotto il diritto al gratuito patrocinio, indipendentemente dal livello di reddito e a prescindere da situazioni di “non abbienza”, per tutte le vittime di violenze sessuali.

La pronuncia della Consulta va ad integrare quanto già previsto nel Codice Rosso contro la violenza sulle donne, estendendo il gratuito patrocinio a spese dello Stato a tutte le vittime di violenza, indipendentemente dai livelli di reddito.

Il gratutito patrocinio

Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente detto “gratuito patrocinio”, rappresenta un istituto di civiltà giuridica, che consente anche ai meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria. Quindi, il cittadino, che non abbia i mezzi per pagare un difensore, può ugualmente agire per impugnare una cartella di pagamento, per opporsi ad una sanzione amministrativa, per presentare una querela e via discorrendo, in quanto il compenso dell’avvocato resta a carico dello Stato.

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (tale importo viene aggiornato ogni due anni)

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi:
- che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d’invalidità, l’indennità accompagnamento et cetera;
- che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ad esempio, interessi sui conti correnti;
- che sono soggetti ad imposta sostitutiva

Patrocinio gratuito per le vittime di violenza

La lista dei reati per i quali è previsto il gratuito patrocinio, indipendentemente dal livello di reddito, è stata espressamente inserita nella sentenza e riguarda le persone colpite da:

- maltrattamenti in famiglia,

- mutilazioni degli organi genitali femminili,

- violenze sessuali,

- abusi sessuali su minori,

- stupri di gruppo,

- stalking e da altri atti persecutori,

- riduzione a schiavitù

- prostituzione minorile,

- pedopornografia,

- turismo sessuale,

- sesso davanti a minori e dall'adescamento di minorenni.

Con tale decisione è stato compiuto un ulteriore passo avanti al fine di garantire alle donne protezione e assistenza; si tratta di un sostegno concreto sia materiale sia psicologico che permette alla vittima che si trova in stato di particolare vulnerabilità di intraprendere un percorso di denuncia e di uscita dalla violenza.

La ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo incoraggiare la vittima a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.

Per approfondire leggi anche:

Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: la guida

VIOLENZA SULLE DONNE: il codice rosso adesso è legge

Mutui sospesi alle donne vittime di violenza: firmato l'accordo

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