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Bacio sulla bocca alla moglie: condannato per violenza sessuale

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Esistono Paesi in cui il bacio sulla bocca non è un gesto erotico, come in Russia, dove si tratta di un comune segno di saluto.
In Stati come il nostro, invece, è possibile considerare vittima di violenza sessuale la persona che riceve questa effusione senza desiderarla?
Nel caso in esame il marito stringeva il viso della moglie tra le mani, imponendole un bacio sulla bocca nonostante la donna gli mostrasse chiaramente la propria resistenza; l’uomo pretendeva che la relazione proseguisse, non volendo rassegnarsi al desiderio di separazione della moglie.


Il fatto si verificava nel 2018 e il procedimento penale presso il Tribunale di Messina si concludeva con la condanna dell’uomo, poi parzialmente riformata con la Sentenza della Corte di Appello.
In linea generale infatti l’uomo aveva tenuto condotte improntate alla prevaricazione, violenza e vessazione ai danni della moglie e dei figli.

Il marito ricorreva in Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, che non fossero state raccolte dichiarazioni dibattimentali sufficienti a provare la commissione del reato di violenza sessuale lui ascritto; inoltre la difesa dell’uomo tendeva a sminuire il fatto affermando che, per quanto il bacio fosse avvenuto in assenza del consenso della moglie, tuttavia non si erano verificate “violenze fisiche particolari, nè violenze verbali”.

Cassazione n. 37460 del 14/10/2021

Il Procuratore Generale domandava che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e tale richiesta veniva accolta dagli Ermellini con Sentenza n. 37460 del 14 ottobre 2021.
Con specifico riferimento alla descritta violenza sessuale, la Suprema Corte rammenta anzitutto che, secondo una tesi risalente, “ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come "atto sessuale" anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra”.

Inoltre gli Ermellini richiamano altra Giurisprudenza più recente, secondo cui un bacio sulla bocca può configurare il reato di violenza sessuale, sebbene insistendo sulla “necessità di valutare la condotta nel suo complesso, tenendo conto del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, la sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, il contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e ogni altro dato fattuale qualificante”.

Il bacio come atto lesivo della libertà della vittima

Nel caso di specie, sotto il profilo dell'analisi dell'elemento soggettivo del reato, ai Giudici della legittimità è parso chiaro che il ricorrente abbia avuto senza dubbio la volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente, ritenendo irrilevanti eventuali fini ulteriori, anche se consistenti nel tentativo di riconciliazione con la vittima.
Inoltre il marito ben conosceva l’intento della donna di porre fine al rapporto e giungere alla separazione, idea a cui l’uomo non voleva invece rassegnarsi.

In definitiva la Cassazione ha ritenuto configurabile il delitto di violenza sessuale a carico dell'imputato, allargando la verifica ai dati di contesto, oltre che al gesto di valenza sessuale in sé considerato.

Pertanto ha affermato che “non occorre che la violenza sia di forma o veemenza particolare o, men che meno, brutale ed aggressiva, potendo essa manifestarsi anche come sopraffazione funzionale e limitata alla pretesa dell'atto sessuale stesso”.

Italia condannata per i pregiudizi sul ruolo delle donne

Questa sentenza della Corte di cassazione Penale Sez. V, Sent., 14 ottobre 2021, n. 37460 interviene a pochi mesi di distanza dalla decisione del 27 maggio 2021 con cui la CEDU condannava l’Italia, nella causa J.L. c. Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in tema di diritto alla vita privata e all'integrità personale.

La causa riguardava un procedimento penale nei confronti di sette uomini accusati di violenza sessuale di gruppo e poi assolti dai giudici italiani e i Giudici europei rilevavano che nel procedimento penale non sono stati adeguatamente tutelati i diritti della presunta vittima di violenza.

La Corte di Strasburgo ha ritenuto che il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla corte italiana configurano pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana e che rischiano di ostacolare la protezione efficace dei diritti delle vittime della violenza di genere, nonostante un quadro legislativo soddisfacente.

In risposta alla condanna dell’Europa, la Suprema Corte è intervenuta su questa tematica scottante anche con una seconda sentenza del 15 ottobre 2021, n. 37530.

Cassazione n. 35730 del 15/10/2021

Il caso in esame riguardava una coppia di coniugi il cui matrimoni si trovava in fase di dissoluzione; nello specifico il marito costringeva la moglie a subire rapporti sessuali completi, noncurante del fatto che la donna manifestasse una volontà contraria e cercasse di impedire gli approcci.
In primo grado il Tribunale di Trento riconosceva l’attenuante del fatto di minore gravità, rilevando che la violenza sessuale era stata consumata in un contesto di convivenza dei coniugi in corso di separazione, per cui il mantenimento delle loro relazioni aveva potuto indurre l’imputato in errore, anche se non giustificante verso i propri doveri e sentimenti verso la moglie.

La Suprema Corte, ribaltando la decisione del merito, affermava che “ai fini del riconoscimento della diminuente, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre per il diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità”.

In linea alle due pronunce richiamate, si segnala per completezza che l’ultima decisione della Suprema Corte ha così affermato: “il palpeggiamento repentino integra il reato di violenza sessuale”, Cass. Pen., Sez. III, Sent., 19 ottobre 2021, n. 37725.

Tutte queste decisioni sposano la tendenza di ampliare il novero degli atteggiamenti di stampo sessuale che i giudici riconducono alla fattispecie della violenza sessuale.

La Cassazione nel corso degli ultimi 15 anni è arrivata a ricomprendere tra gli atti sessuali:

- quelli riguardanti la sfera genitale;

- quelli diretti verso altre zone erogene, come le labbra, il seno, le natiche, e anche i polsi (Cass. Pen., Sez. Un., n. 16207 del 19.12.2013; Cass. Pen., Sez. III, n. 12425 del 26.3.2007; in senso conforme Cass. Pen., Sez. IV, n. 3447 del 3.10.2007);

- quelli diretti a un distretto corporeo sessualmente indifferente, ma a condizione che la porzione di corpo che l'agente pone a contatto con quello della vittima sia connotata da valenza sessuale (Cass. n. 57515/2018).

Inoltre è attualissima la discussione sulla configurabilità dello stealthing come reato. Si tratta dell’atto di sfilare il preservativo o di danneggiarlo all’insaputa del partner, per un approfondimento del quale si rinvia a Sfilare il preservativo senza consenso: la rilevanza penale dello stealthing .

Sul punto sono intervenute sporadiche sentenze di condanna in Europa; invece in California è stata approvata la Legge AB 453, che contempla un’ipotesi di responsabilità civile a carico di chi pone in essere tale condotta.

Per approfondire leggi anche:

Consulta: avvocato sempre gratuito per le vittime di violenza

Contro la violenza sulle donne: il 25 novembre, come ogni giorno

VIOLENZA SULLE DONNE: il codice rosso adesso è legge

Sfilare il preservativo senza consenso: la rilevanza penale dello stealthing

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