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Viaggi e voli cancellati: come fare?

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Una recente sentenza del Corte di Giustizia dell’UE, emessa il 4 marzo 2026,, ha stabilito un principio fondamentale a tutela dei viaggiatori riguardo ai ritardi aerei.
Secondo i giudici, se il ritardo di un volo dipende dalla compagnia aerea, la quale, a titolo esemplificativo, decide volontariamente di posticipare la partenza per attendere i passeggeri provenienti da un volo precedente, tale scelta non può essere invocata come una circostanza eccezionale per negare il risarcimento previsto dalla legge.
Diversa invece è la situazione attuale che interessa viaggi e voli in zone a rischio del Medio Oriente soggetti a cancellazioni e spostamenti.


Come detto, il passeggero può ottenere una compensazione pecuniaria per il volo cancellato o ritardato, e può ottenerla anche nella valuta nazionale del luogo di residenza, come afferma la sentenza della Corte UE, 3 settembre 2020, C-356/19.
Infatti, il principio di parità di trattamento e l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri, espressamente sanciti dal Regolamento CE n. 261/2004, prevedono che non sia possibile negare il risarcimento per il solo fatto che la richiesta risarcitoria sia avvenuta nella valuta nazionale.
L’interpretazione estensiva ha l’obiettivo di garantire un alto livello di protezione, considerando il passeggero come la parte debole nel contratto di trasporto aereo.

Biglietti aerei

Il recente conflitto in Iran ha condizionato e stravolto il traffico aereo internazionale creando, di conseguenza, molte incertezze tra i viaggiatori che hanno acquistato biglietti aerei per viaggi turistici o di lavoro.
Molte compagnie aeree, tra cui Emirates, Lufthansa, Air France e ITA Airways, si sono viste costrette a sospendere o deviare circa diecimila voli in pochi giorni verso le zone a rischio del Medio Oriente.

Nonostante la causa della cancellazione sia un evento eccezionale (l’instabilità politica) che, in quanto tale, libererebbe il vettore dall’obbligo di corrispondere al passeggero il diritto alla compensazione pecuniaria da cancellazione/ritardo, la compagnia ha degli obblighi inderogabili.

Come stabilito dal Reg. CE n. 261/2004, coloro che hanno acquistato un biglietto aereo hanno diritto di scegliere tra:
- Un rimborso completo del biglietto (entro 7 giorni)
- Un volo alternativo: la compagnia aerea deve fornire un biglietto per raggiungere la destinazione finale il prima possibile oppure in una data successiva, scelta dal viaggiatore.

Mentre il viaggiatore attende una soluzione, la compagnia deve garantire gratuitamente pasti e bevande, una sistemazione in hotel, qualora la partenza sia posticipata al giorno seguente, e i trasferimenti tra aeroporto e albergo.

È necessario sottolineare che le tutele previste dal Regolamento UE non riguardano soltanto i voli interni al territorio europeo, bensì si estendono ad altre situazioni, come indicate dall’art. 3:

- Voli in arrivo nell’UE: la tutela si applica nei confronti di coloro che, partendo da un paese extra-UE, giungono in Europa con una compagnia aerea europea.
- Voli in partenza dall’UE: il regolamento tutela chiunque decolli da un aeroporto europeo verso qualsiasi destinazione nel mondo, a prescindere dal fatto che la compagnia aerea sia UE o extra-UE.
- Oltre ai 27 Stati membri, le norme si applicano anche ai voli da e verso la Svizzera, la Norvegia, l’Islanda, e ad alcuni territori quali la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione, Saint Barhelemy, le Antille Francesi, le Azzorre, Madera, le Canarie (escluse le isole Faer Øer).

Pacchetto turistico: volo + hotel

Il pacchetto turistico è la combinazione di almeno due servizi turistici diversi ai fini dello stesso viaggio/vacanza. Esso include:
- gli acquisti di volo + hotel online oppure volo + auto sullo stesso sito
- l’acquisto di un servizio su un sito e di altro servizio utilizzando il link fornito dallo stesso sito

Se è stato acquistato un pacchetto volo + hotel, il viaggiatore è soggetto ad una tutela maggiore, ad opera della direttiva 2015/2302, recepita in Italia dal Codice del Turismo (D.lgs. 62/2018):

- Annullamento senza penali: se si verificano circostanze straordinarie e inevitabili nel luogo di destinazione, il viaggiatore può recedere dal contratto prima della partenza e ottenere il rimborso integrale. In tale caso, non sono dovute penali da parte del viaggiatore.
- Alternative durante il viaggio: se il problema sorge quando il viaggiatore è già giunto alla propria destinazione, l’organizzatore del pacchetto deve offrire soluzioni alternative senza costi aggiuntivi o rimborsare la differenza di prezzo per servizi inferiori offerti.
- Assistenza in caso di impossibilità di rientro: se il viaggiatore non può rientrare dal viaggio per cause di forza maggiore, l’operatore deve sostenere il pagamento dell’alloggio per un massimo di tre notti.

Tuttavia, tali garanzie sui pacchetti turistici non si applicano in alcuni casi: qualora i servizi siano stati acquistati separatamente e da fornitori diversi, qualora il viaggio duri meno di 24 ore (senza pernottamento) o qualora si tratti di un viaggio di lavoro regolato da accordi commerciali specifici.

In un contesto globale incerto, la tutela garantita dal Regolamento CE n. 261/2004 e dal Codice del Turismo rappresenta una difesa essenziale per il viaggiatore. Per una protezione completa è oggi fondamentale adottare strategie di prenotazioni flessibili, privilegiando i biglietti modificabili o rimborsabili, anche se più costosi, che permettano di adattare l’itinerario senza penali.

Per approfondire leggi anche:

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