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Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento

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Il diritto di famiglia pone le sue basi sulla tutela dei soggetti economicamente più deboli, in particolar modo i figli (siano essi minorenni o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti) e l'ex coniuge che versi in una condizione di oggettivo svantaggio economico a seguito di separazioni e divorzi che mettono fine al matrimonio.

Uno degli strumenti per garantire l'effettività di tale tutela è l'assegno di mantenimento.

Quando un tribunale, attraverso una sentenza di separazione o di divorzio, stabilisce una determinata somma mensile a titolo di contributo per il mantenimento, quella cifra rispecchia le condizioni economiche del preciso istante in cui il provvedimento viene emesso, cristallizzando la situazione in un momento specifico.

Tuttavia, le condizioni economiche di un genitore possono modificarsi nel tempo: può cambiare impiego, subire un calo dei guadagni ovvero, al contrario, fare carriera.
Se dunque l'importo dell'assegno dovesse rimanere fisso e immutabile nel corso degli anni, rischierebbe di non rispecchiare più la reale situazione economica.

Per ovviare a questo rischio, l'ordinamento giuridico prevede il meccanismo del cosiddetto adeguamento ISTAT.

Si tratta di sistema di rivalutazione monetaria periodica, elaborato dall'Istituto Nazionale di Statistica, attraverso il quale i prezzi vengono adattati al costo della vita. È un procedimento necessario, in ragione del fatto che l'inflazione incide costantemente sul costo dei beni al consumo delle famiglie italiane.
Adeguare la cifra dell'assegno di mantenimento serve proprio per questo motivo: far sì che il contributo rimanga proporzionato alle condizioni economiche dei genitori e continui a garantire ai figli un tenore di vita dignitoso.

L'assegno di mantenimento per i figli

Per quanto riguarda la prole, l'art. 337-ter del Codice Civile stabilisce che ciascuno dei genitori sia tenuto al mantenimento dei figli in misura proporzionata al proprio reddito.
Il giudice pertanto, nel fissare la misura del contributo, dovrà tener conto non soltanto delle risorse economiche dei genitori, bensì delle esigenze del figlio e del tenore di vita da lui goduto prima della separazione o del divorzio dei genitori.
Poiché, insieme all'aumento del costo della vita, anche le esigenze di un figlio crescono con il passare degli anni, l'adeguamento monetario è considerato una componente fondamentale del diritto al mantenimento stesso.

L'assegno di mantenimento per l'ex coniuge

In ambito di divorzio, l'art. 5, comma 7 della Legge 890/1970 (Legge sul Divorzio) dispone espressamente che la sentenza debba stabilire un criterio di adeguamento automatico nell'assegno, di regola collegato agli indici di svalutazione monetaria.

Anche in sede di separazione personale dei coniugi, l'art. 156 del Codice Civile prevede la determinazione di un assegno a favore del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, qualora egli non disponga di adeguati redditi propri.
Sebbene il testo dell'art. 156 non menzioni esplicitamente l'adeguamento automatico come fa la legge sul divorzio, la giurisprudenza ha uniformato i due istituti, applicando il principio della rivalutazione annuale anche agli assegni di separazione, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

L'automatismo dell'adeguamento ISTAT

L'aspetto fondamentale dell'adeguamento è la sua automaticità: il genitore che ha diritto a ricevere l'assegno di mantenimento non ha l'onere di inviare solleciti al genitore tenuto al pagamento.
È compito del soggetto obbligato informarsi sull'andamento degli indici ISTAT e versare l'importo aggiornato.
Il provvedimento giudiziario originario (la sentenza, il decreto) costituisce un titolo esecutivo, dunque è sufficiente a legittimare l'azione di recupero di dette somme.

Chi non adegua la somma accumula un debito.
La parte che deve ricevere il mantenimento può esigere tutti gli arretrati e gli interessi legali maturati, ma entro un limite: la prescrizione quinquiennale (art. 2948 c.c.), dopodiché le somme dovute si estinguono.
Se non si trova un accordo, il genitore che deve riscuotere può notificare un atto di precetto e avviare il pignoramento (dei beni, dei conti correnti...).

Conclusione

L'adeguamento ISTAT è un obbligo automatico che spetta a chi deve versare l'assegno, senza bisogno di ricevere solleciti.
L'obiettivo dell'adeguamento non è quello di "arricchire" il beneficiario, ma quello di conservare l'equilibrio economico originario stabilito, impedendo che il passare del tempo favorisca ingiustamente il genitore "debitore".

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