Novità

Stop alle false recensioni online

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ascolta "Stop alle false recensioni online" su Spreaker.

Secondo i dati del Codacons, circa il 77% dei consumatori italiani consulta le recensioni online prima di acquistare un prodotto o prenotare un servizio; tuttavia, senza regole e limiti, la recensione online può diventare uno strumento per la scorretta concorrenza, comportando in capo alle attività destinatarie di tali pratiche gravi danni e perdite anche in termini economici.
La stretta sulle false recensioni online rientra nel contrasto alle pratiche commerciali scorrette già al centro della direttiva 2019/2161/UE del Parlamento europeo, a cui il governo italiano ha dato attuazione quattro anni dopo con il Dlgs 26/2023.


Le disposizioni di quest’ultimo provvedimento prevedevano già una tutela per il consumatore anche riguardo alle recensioni false online, dove un feedback del cliente può essere bollato come pratica commerciale ingannevole se non è possibile verificare, da parte del venditore, l’effettivo acquisto del prodotto.

Con la nuova normativa, il legislatore colpisce duramente il fenomeno delle opinioni manipolate che popolano il web: esiste ora un limite temporale invalicabile per chiunque voglia esprimere un giudizio su un acquisto o un servizio e, altresì, la recensione lasciata ad un servizio deve rispettare specifici requisiti.

Le disposizioni si applicano esclusivamente alle recensioni pubblicate dal 7 aprile 2026 in poi, e riguardano prodotti, prestazioni e servizi offerti da imprese della ristorazione e da strutture del settore turistico situate in Italia.

I nuovi requisiti per una recensione valida

In primo luogo, la normativa prevede che la recensione deve essere pubblicata entro 30 giorni dalla data di effettivo utilizzo del prodotto o del servizio, e deve provenire da chi lo ha personalmente fruito.

Non basta l'esperienza generica: la norma introduce una presunzione di autenticità per le recensioni accompagnate da documentazione fiscale: ovvero, scontrino, fattura o equivalente.

Ogni recensione perde la sua efficacia dopo soli due anni dalla pubblicazione; questo significa che i vecchi commenti non possono più influenzare il mercato perché sono considerati privi di attualità

Divieto di commercializzazione di recensioni

Sono illecite le recensioni scritte in cambio di sconti, omaggi o qualsiasi forma di incentivo concessa dal fornitore; l’art 20 della legge 11 marzo 2026, n. 34 introduce un espresso e generalizzato divieto di acquisto, vendita o cessione di recensioni online, di apprezzamenti e di interazioni, a qualsiasi titolo, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.

Sono tutte misure volte a mettere il mercato delle fake review nel mirino dell'AGCM; si cerca quindi di combattere innanzitutto il fenomeno per cui broker costruiscono reti di utenti disposti a pubblicare commenti a 5 stelle in cambio di rimborsi o prodotti omaggio.

La stessa autorità ottiene così poteri investigativi e sanzionatori ai sensi dell'art. 27 del Codice del consumo. Le sanzioni potranno riguardare anche i motori di ricerca, se non vigilano adeguatamente sui propri algoritmi.

Le critiche alla nuova normativa

Alcuni esperti hanno già sollevato dubbi sull'applicabilità concreta di alcune disposizioni, in particolare sul meccanismo di verifica tramite documentazione fiscale e su potenziali conflitti con la normativa europea. Il punto critico è l’assenza, ad oggi, delle linee guida applicative previste dall'art. 21.
I tempi di elaborazione potrebbero non essere brevi, il che lascerebbe un vuoto operativo proprio nella fase di avvio.

Cosa si può fare oggi contro le recensioni false

In attesa delle linee guida applicative della nuova normativa, oggi vi sono già strumenti che possono essere utilizzati dalle imprese a tutela dalle recensioni false.
Innanzitutto, è possibile segnalare contenuti ritenuti illeciti ai gestori delle piattaforme online e chiederne la rimozione, in linea con quanto previsto dal Digital Services Act.

Qualora le recensioni false siano state utilizzate da un concorrente come strumento di concorrenza sleale, l’imprenditore può segnalare la pratica all'Antitrust (AGCOM - Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato), che può intervenire con sanzioni che vanno da 5 mila euro fino a 10 milioni di euro, per violazione del Codice del consumo.
Tuttavia, questo tipo di procedura non consente all'utente di ottenere un risarcimento diretto, che può invece essere perseguito attraverso una causa ordinaria.

Altresì, nell’ipotesi in cui sia stata scritta una falsa recensione negativa, con l’intento quindi di danneggiare la reputazione di un qualsivoglia professionista o commerciante, si incorre nel reato di diffamazione aggravata.
Difatti il reato anzidetto, si integra quando si nuoce alla reputazione di un terzo a sua insaputa, diffamandolo alla presenza di due o più persone. In particolare, l’ipotesi aggravata di tale illecito, si verifica quando si utilizza internet, in quanto si raggiunge una vasta ed indefinita platea di persone, ragion per cui il danno ricevuto è enorme.

La pubblicazione di un'opinione negativa non comporta il reato di diffamazione se i fatti riportati vengono descritti rispettando i seguenti principi: verità, pertinenza e continenza.

Difatti, se rispettano tali requisiti le recensioni rientrano nel legittimo diritto di critica.

Diversamente integra il reato di diffamazione allorquando la recensione racconta fatti non veri, inventati o distorti e/o si trasforma in un attacco personale, che va oltre la critica sul servizio ricevuto e/o utilizza espressioni offensive o pesanti, anche se riferite a episodi realmente accaduti.

In tal senso, a fronte di una recensione di tale portata il venditore potrà presentare formale querela entro tre mesi dal fatto costituente la fattispecie di reato di cui sopra e chiedere il risarcimento del danno, anche d’immagine.

Per approfondire leggi anche: 

Social network: creare un profilo falso è reato?

Truffe online: come recuperare i soldi?

Influencer tra social e pubblicità: quando è consentita

Facebook: diffamazione aggravata anche per un commento


Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo



Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2026Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo