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Social network: creare un profilo falso è reato?

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L'utilizzo dei social network è ormai una costante nelle giornate della maggior parte delle persone; tuttavia, molte volte accade che di tale strumento si  faccia un uso improprio.
Difatti, uno dei  fenomeni sempre più in crescita negli ultimi tempi è la creazione di profili fake sui social network. Accade, però, sempre più spesso che l'account falso sia più un pretesto per porre in essere condotte disdicevoli, come ad esempio scrivere una recensione negativa diffamatoria ad un ristorante o ad un'attività commerciale, oppure mettere in atto condotte ingiuriose o vessatorie verso altri utenti.


Cosa può comportare creare profili fake sui social?
Quando creare un profilo falso costituisce reato?

È bene evidenziare che non sempre la creazione di un profilo non corrispondente alla realtà possa assumere rilevanza penale; difatti, basti pensare, ai profili con nickname di fantasia, come "Spiderman", o comunque non riconducibili a  persona esistente o se esistente consenziente. 
Tuttavia, nel caso in cui si crei un account utilizzando abusivamente l'immagine di un altro soggetto del tutto inconsapevole, anche associandolo ad un nominativo diverso dal reale, oppure, venga utilizzato un account con  nome e cognome o dati riconducibili a persona diversa realmente esistente, ben può dirsi integrato il delitto previsto e punito dall'art.  494 c.p. rubricato "Sostituzione di persona".

Tale norma dispone che "chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno"

Affinchè, però, possa dirsi sussistente il delitto in questione, è necessario che la condotta sostitutiva induca in errore un'altra persona circa l'identità personale dell'utilizzatore, con l’obiettivo di voler procurare a sè o ad altri  un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Si pensi al caso in cui si crei un profilo fake per gioco, quindi i soggetti che vi interagiscono ne sono consapevoli e non c’è un secondo fine di mezzo. In tali circostanze non si potrà parlare di reato di sostituzione di persona, rilevato che non sussiste nè l'induzione in errore nè il danno o il vantaggio in capo all'utilizzatore.

Diversamente, nella circostanza in cui, però, si utilizzi l'account fake per scrivere, ad esempio, recensioni diffamatorie oppure ingiuriare altri utenti, tenendo all'oscuro il reale proprietario di quell'identità, è pacifico che tali condotte costituiscano un danno in capo a quest'ultimo, che inconsapevolmente verrà identificato dai più come l'autore del commento diffamatorio o dell'ingiuria.

In riferimento, invece, al vantaggio, la Dottrina e la Giurisprudenza sono concordi nel ritenere che tale elemento  possa essere di qualsiasi natura, anche lecita o non patrimoniale.
Difatti, la nozione di vantaggio implica un miglioramento che non necessariamente deve essere quantificabile in termini economici ma, in senso lato, deve corrispondere ad un mutamento esistenziale percepito come positivo dall'agente o ad un accrescimento delle opportunità.

Si pensi all'ormai emergente, purtroppo, fenomeno delle "truffe amorose",  ove un soggetto crea un falso profilo al fine di circonvenire il malcapitato, instaurando con quest'ultimo una relazione sentimentale finta.
In questi casi, la Giurisprudenza ha ritenuto che il vantaggio consiste nell'avere instaurato o comunque mantenuto, per un apprezzabile periodo di tempo, una relazione affettiva e di convivenza; pertanto, l'utilizzatore verrà chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 494 c.p. sostituzione di persona.

Indubbiamente al giorno d'oggi i social network costituiscono una grande risorsa dal punto di vista delle relazioni personali, della visibilità e della promozione della propria immagine, ma è bene ricordare agli utenti che ciò non giustifica un uso degli stessi libero da regole, ma anzi è bene sempre tenere a mente che l'utilizzo improprio di tale strumento può in alcuni casi assumere risvolti giudiziari anche significativi.

Per approfondire leggi anche:

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