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Spese ordinarie e spese straordinarie nel mantenimento dei figli

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Il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli è espressamente sancito dall’art. 30 della Costituzione e trova ulteriore disciplina nell’art. 316-bis c.c. che, regolando il mantenimento dei figli, prevede l’adempimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore delle spese per i minori.
Tale obbligo di mantenimento dei figli non viene meno neppure in caso di separazione o divorzio.


In queste situazioni, infatti, l’art. 337-ter c.c. stabilisce che, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun genitore debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e, ove necessario, il giudice dispone la corresponsione di un assegno periodico, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità.
Ne consegue che entrambi i genitori sono tenuti a contribuire equamente alle spese relative ai figli, in base alle proprie disponibilità economiche.

Spese ordinarie e spese straordinarie?

Nella prassi, tuttavia, non è raro che dopo la separazione o il divorzio sorgano controversie tra i genitori in merito alla natura delle spese sostenute da uno dei genitori per le quali si richiede il rimborso.
A tal proposito il problema principale risiede nel fatto che il legislatore non ha fornito una distinzione esplicita delle spese tra spese ordinarie, generalmente ricomprese nell’assegno di mantenimento e le spese straordinarie, che danno luogo al cosiddetto contributo “extra”; concependo l’obbligo di mantenimento come ad una obbligazione unitaria.

A colmare questo vuoto è intervenuta la giurisprudenza che ha delineato i criteri utili per distinguere le due categorie di oneri con l’obiettivo di tutelare l’interesse del minore a ricevere tutto il necessario per la sua crescita, educazione e istruzione e garantire una ripartizione equa delle spese tra i genitori, anche in relazione alle esigenze imprevedibili.

- Per quanto riguarda le spese ordinarie secondo la costante giurisprudenza (tra le tante: Cass., sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 25531; Cass., sez. VI-1, ord. 18 settembre 2013, n. 21273), esse sono quelle che si caratterizzano per la loro costanza e prevedibilità nel tempo e che, proprio per tale ragione, sono ricomprese nell’assegno di mantenimento forfettizzato versato dal genitore non collocatario.
Si tratta, in sostanza, delle spese connesse alle normali esigenze di vita quotidiana della prole, quali, ad esempio: l’acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco; il vitto; il parrucchiere; le visite di controllo routinarie; la ricarica del cellulare; il trasporto urbano; l’abbigliamento (Cass. civ., 19 luglio 1999, n. 7672; Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6201; Cass. civ., 4 novembre 2009, n. 23411).

- Di contro, le spese straordinarie sono generalmente individuate come quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita del minore e non risultano quantificabili in via anticipata, ovvero non sono di lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2012, n. 9372).
Come meglio precisato dal Tribunale di Catania, le spese straordinarie sono «quelle connotate dal requisito dell’imprevedibilità, che non ne consente l’inserimento nell’assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante, proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita, avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare» (Trib. Catania, 4 dicembre 2008).

I giudici di merito hanno ulteriormente precisato che il concetto di straordinarietà va inteso sia in senso soggettivo, in quanto riferito a spese non prevedibili al momento della determinazione dell’assegno, sia in senso oggettivo, poiché tali spese devono avere un ammontare tale da non poter essere agevolmente sostenuto mediante il contributo ordinario (cfr. Trib. Prato, sent. 22 novembre 2011; Trib. Messina, sez. I, 14 giugno 2005).

A titolo esemplificativo, sono considerate spese straordinarie quelle relative all’istruzione (quali rette di scuole private, ripetizioni o viaggi di istruzione), alle attività sportive, alle spese sanitarie specialistiche o agli interventi chirurgici, nonché ad altre esigenze di particolare rilievo economico, come l’acquisto di un veicolo.
Tali spese possono anche avere carattere periodico, purché mantengano i requisiti della non prevedibilità e della rilevanza economica.

È necessaria la preventiva informazione e accordo sulle spese straordinarie?

In linea generale, le spese straordinarie vengono suddivise in due categorie principali:

- da un lato quelle che richiedono il previo accordo dei genitori, come ad esempio l’iscrizione a scuole private, la partecipazione ad attività sportive agonistiche o i viaggi di istruzione;

- dall’altro quelle che, per la loro natura obbligatoria o urgente, non necessitano di un preventivo consenso, come le spese sanitarie urgenti, l’acquisto dei libri scolastici o il pagamento delle tasse scolastiche e universitarie.

Tuttavia, anche in assenza di un accordo preventivo, il genitore che abbia sostenuto la spesa non perde automaticamente il diritto al rimborso, qualora il giudice accerti che la stessa risponde all’interesse del minore e risulti sostenibile in relazione alle condizioni economiche dei genitori.

Sul punto la giurisprudenza non è univoca e si è sviluppata secondo due principali orientamenti:

- Secondo un primo orientamento il regime di concertazione tra i genitori deve essere graduato in base all’importanza della decisione.
Le scelte di maggiore rilievo per la vita del minore, quali la scelta del percorso di studi o della scuola o la partecipazione a viaggi all’estero, richiedono un accordo preventivo tra entrambi i genitori; per le altre spese, invece, può essere sufficiente la mancata espressione di un dissenso tempestivo da parte del genitore non collocatario (Cass. n. 14564/2023; Cass. n. 28462/2021; Cass. n. 5059/2021).

- Un diverso e più recente orientamento ha invece ampliato la prospettiva, ponendo l’accento non tanto sulla preventiva condivisione della spesa quanto sulla sua rispondenza all’interesse del minore.
Secondo tale impostazione, anche in presenza di decisioni di particolare rilevanza non sussiste necessariamente un obbligo di informazione o concertazione preventiva in capo al genitore collocatario, con la conseguenza che il diritto al rimborso permane se la spesa risulta conforme all’interesse del figlio (Cass. n. 4060/2017; Cass. n. 2127/2016; Cass. n. 19607/2011).
In questa prospettiva, il genitore non affidatario è tenuto al rimborso delle spese sostenute, purché non abbia manifestato tempestivamente validi motivi di dissenso, in base al principio generale per cui devono essere rimborsate tutte le spese non superflue, effettivamente funzionali all’interesse del minore e compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. ord. n. 12013/2016; Cass. n. 19607/2011; Trib. Udine, 2 settembre 2016).

Riflessioni finali

Alla luce di quanto esposto, la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie assume un rilievo centrale nella concreta attuazione dell’obbligo di mantenimento dei figli.
In assenza di una definizione normativa puntuale, è stata la giurisprudenza a individuare i criteri utili per qualificare le diverse voci di spesa, con l’obiettivo di garantire il superiore interesse del minore e una equa ripartizione degli oneri tra i genitori.
Ne deriva, sul piano pratico, che il genitore collocatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute, purché queste siano giustificate, proporzionate e conformi alle esigenze del figlio, restando tuttavia frequenti margini di incertezza interpretativa che alimentano il contenzioso.

Per approfondire leggi anche: 

Riduzione del mantenimento ai figli: la CTU contabile

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