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Il decreto sicurezza 2026 tra fermo preventivo e altre misure

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026 il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, il Decreto sicurezza recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale».

Nel provvedimento, già in vigore dal 25 febbraio 2026, sono numerose le novità introdotte, di carattere preventivo, con particolare riferimento ai fatti di violenza che si verificano durante le manifestazioni pubbliche.



Il fermo preventivo

Si tratta, in sintesi, della facoltà attribuita agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza, in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di accompagnare presso gli uffici di polizia persone per le quali, sulla base di specifiche circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, sussista un fondato motivo di ritenere che possano porre in essere condotte idonee a determinare un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

La finalità del “fermo” è quella di prevenire fenomeni di violenza collettiva durante le manifestazioni pubbliche, anticipando la soglia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, così da garantire lo svolgimento pacifico dell’iniziativa e la salvaguardia della sicurezza collettiva.

L’applicazione di tale misura è subordinata alla presenza di due condizioni:

1. l’ufficiale o agente deve essere impegnato in una specifica operazione di polizia amministrativa disposta nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico alla quale partecipi il soggetto fermato;

2. devono sussistere fondati motivi di ritenere, alla luce di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, che il soggetto possa realizzare condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

Il trattenimento deve durare il tempo strettamente necessario agli accertamenti e, comunque, non può superare le dodici ore.
Sull’operato della polizia amministrativa è previsto un controllo dell’autorità giudiziaria: il pubblico ministero, informato immediatamente dell’avvenuto accompagnamento (con indicazione dell’ora in cui è stato effettuato), può ordinarne il rilascio se ritiene insussistenti i presupposti di legge.
Allo stesso pubblico ministero deve essere data inoltre immediata comunicazione anche del successivo rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso avviene.

Violenze contro dirigenti scolastici, docenti e personale ferroviario addetto ai controlli.

L'art. 11 del D.L. n. 23/2026 prevede l'estensione dell’art. 583-quater c.p. alle lesioni contro dirigenti scolastici, docenti e personale ferroviario addetto ai controlli; in particolare, la pena della reclusione da due a cinque anni viene prevista per l’ipotesi di “lesioni cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola”.

Le pene di cui al primo comma dell’art. 583-quater c.p. (da due e cinque anni) vengono estese mediante un nuovo comma, inserito dopo il secondo, alle “ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell’esercizio o a causa di tali attività”.
Viene previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.


Altre novità del Decreto Sicurezza 2026

Nel dl viene ampliato il ricorso, da parte dei prefetti, delle 'zone rosse' in aree caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, dove non possono sostare soggetti segnalati dall'autorità giudiziaria per reati contro la persona, stupefacenti o per il porto di armi.

Il decreto contempla altresì il potenziamento del daspo urbano (Dacur) con l'estensione del divieto di accesso alle aree urbane a chi risulta denunciato o condannato per reati commessi durante le proteste di piazza.

Altra norma a lungo dibattuta è quella relativa ai coltelli: è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque porti al di fuori della propria abitazione strumenti con lame affilate senza giustificato motivo, oltre che con la sospensione della patente e di eventuale porto d'armi.

Per approfondire leggi anche: 

Violenze di gruppo e bullismo: colpevole anche chi assiste

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