Quando, dopo una separazione, un figlio rifiuta di vedere uno dei genitori, la prima reazione è spesso quella di cercare un colpevole: il genitore rifiutato, l’altro genitore accusato di manipolazione, oppure i servizi sociali, percepiti come un potere oscuro che “porta via i bambini”.
In realtà, il quadro che emerge dalla normativa più recente e dalle decisioni dei giudici è molto diverso: i servizi sociali non sono un terzo genitore che sostituisce la famiglia, ma uno strumento – talvolta scomodo ma necessario – che il tribunale può utilizzare per proteggere il minore e, quando possibile, ricostruire i legami spezzati.
L’affidamento al servizio sociale è oggi disciplinato in modo più preciso dall’art. 5‑bis della legge 4 maggio 1983 n. 184, che rappresenta la nuova regola applicabile anche nei giudizi di separazione e divorzio.
Non si tratta di una misura “di routine”: il giudice può disporla solo dopo che siano stati tentati, senza successo, interventi di aiuto e sostegno alla famiglia, oppure in situazioni di urgenza in cui il pericolo per il minore è immediato.
L’affidamento, inoltre, non coincide con il collocamento: un bambino può essere affidato formalmente ai servizi sociali, ma continuare a vivere con uno dei genitori o presso un parente, mentre i servizi vigilano, coordinano e, in alcuni casi, assumono determinate decisioni in ambito sanitario o scolastico.
La Corte di Cassazione ha chiarito di recente come si intrecciano i ruoli dei diversi giudici quando viene disposto l’affidamento al servizio sociale.
Con la sentenza 17 febbraio 2026 n. 3489, la Suprema Corte ha stabilito che, se l’affidamento è disposto dal tribunale per i minorenni con un provvedimento che definisce il giudizio, la vigilanza sull’esecuzione concreta della misura spetta al giudice tutelare presso il tribunale ordinario, mentre il Tribunale per i Minorenni resta competente a modificare in seguito i provvedimenti nell’interesse del minore.
Questo assetto rafforza il controllo sul lavoro dei servizi sociali: da un lato, c’è un giudice che segue nel tempo l’attuazione del progetto; dall’altro, l’autorità specializzata sui minorenni conserva il potere di intervenire se la situazione cambia.
Nei casi di rifiuto di un genitore, le sentenze di merito mostrano come l’affidamento ai servizi sociali sia stato utilizzato per gestire situazioni familiari altamente conflittuali, in cui il minore rischiava di essere schiacciato tra gli adulti.
In una decisione del Tribunale di Cosenza del 18 ottobre 2017 n. 2044, ad esempio, il padre collocatario ostacolava sistematicamente i rapporti del figlio con la madre, realizzando una grave forma di emarginazione della figura materna: il tribunale ha disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali, prevedendo un progetto di recupero della relazione con la madre e condannando il padre al risarcimento dei danni in favore del figlio e della genitrice esclusa.
In altri casi, come nella sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 6 marzo 2012, i giudici hanno ritenuto entrambi i genitori talmente inadeguati da non poter collocare i figli né presso l’uno né presso l’altro, disponendo l’affidamento provvisorio al dirigente dei servizi sociali e il collocamento presso una zia, proprio per dare ai minori uno spazio neutro in cui poter ricostruire gradualmente un rapporto più equilibrato con i genitori.
Anche i tribunali di Milano e Genova, in alcune note pronunce (Trib. Milano 11 marzo 2017; Trib. Genova 21 luglio 2017 n. 4317), hanno fatto ricorso all’affidamento al servizio sociale in presenza di condotte che, pur senza parlare di “sindrome” in senso clinico, erano riconducibili a fenomeni di alienazione parentale: campagne di denigrazione, ostacoli sistematici alle visite, coinvolgimento del minore nel conflitto di coppia.
In questi casi il minore è stato affidato al comune di residenza o ai servizi sociali, mantenendo il collocamento presso uno dei genitori ma inserendo prescrizioni dettagliate, incontri protetti e percorsi di sostegno, sotto la regia dei servizi.
Non sempre, però, l’intervento dei servizi si limita al monitoraggio e al sostegno.
Quando il rifiuto del minore si accompagna a un grave pregiudizio per il suo equilibrio psicologico, o quando nessuno dei genitori appare in grado di garantire un ambiente adeguato, la giurisprudenza è arrivata a disporre l’inserimento in comunità o in casa‑famiglia.
La Cassazione, con la sentenza 20 gennaio 2012 n. 784, ha confermato la decisione di un tribunale che, di fronte a un figlio affidato al padre, ormai del tutto chiuso verso la madre e afflitto da difficoltà scolastiche e disturbi psicopatologici, aveva escluso l’affidamento alla madre e disposto il temporaneo inserimento del minore in una struttura idonea tramite l’intervento del comune. L’idea di fondo è che, in certe situazioni, l’unico modo per interrompere dinamiche patologiche e permettere al minore di rielaborare il rapporto con entrambi i genitori sia spostarlo in un contesto neutro e protetto, seppur per un periodo.
Accanto a questi casi più estremi, vi sono decisioni che mostrano un uso più “fino” dell’affidamento ai servizi sociali.
In una pronuncia del 9 marzo 2023 n. 1055, la Cassazione ha confermato un provvedimento con cui il tribunale aveva affidato i figli ai servizi sociali limitando la responsabilità genitoriale della madre sulle scelte sanitarie e scolastiche, proprio perché la donna, pur collocataria, non riusciva a comprendere le esigenze dei minori e tendeva a ostacolare il rapporto con il padre.
In questo modo, i servizi sociali sono stati investiti del compito di garantire che il genitore non collocatario potesse partecipare effettivamente alle decisioni importanti della vita dei figli, riequilibrando un assetto familiare sbilanciato.
Tutto questo si inserisce in un contesto processuale profondamente rinnovato dal rito unitario in materia di persone, minori e famiglia.
Il nuovo codice prevede che, in presenza di un rifiuto del minore di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice proceda senza ritardo all’ascolto del minore, assuma sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e possa abbreviare i termini del procedimento.
I servizi sociali pertanto non sono più solo “segnalatori” di situazioni critiche, ma veri e propri attuatori di un progetto definito dal giudice: organizzano incontri protetti, seguono percorsi di sostegno alla genitorialità, monitorano l’andamento delle relazioni, propongono aggiustamenti e riferiscono periodicamente al tribunale.
Il loro intervento, però, è incardinato in un sistema di garanzie: c’è un giudice che vigila, un pubblico ministero che può impugnare i provvedimenti ritenuti lesivi degli interessi del minore e la possibilità, per i genitori, di chiedere la modifica delle decisioni quando le circostanze cambiano, ai sensi delle norme sulla revisione delle disposizioni in materia di affidamento.
Per i genitori che vivono il dramma di un figlio che rifiuta l’altro genitore, tutto ciò si traduce in alcuni messaggi chiave.
Il rifiuto del minore non è mai preso come un dato assoluto e immodificabile: il giudice è chiamato a indagarne le cause, con l’aiuto dei servizi sociali e, se necessario, dei consulenti tecnici, e a costruire un percorso che, per quanto possibile, miri al recupero della relazione con il genitore rifiutato.
I servizi sociali, dal canto loro, non dovrebbero essere percepiti come “nemici”, ma come interlocutori con cui è importante collaborare: la disponibilità a partecipare ai progetti proposti, a rispettare le prescrizioni e a mettersi in discussione è spesso un elemento decisivo nella valutazione dell’idoneità genitoriale.
In definitiva, la combinazione tra la nuova disciplina dell’affidamento al servizio sociale, le pronunce della Cassazione – come le sentenze n. 784/2012, n. 1055/2023 e n. 3489/2026 – e gli orientamenti della Corte EDU, delinea un modello in cui il rifiuto del minore non viene né banalizzato né usato come arma, ma affrontato come un segnale complesso che richiede tempo, competenze e un lavoro di rete tra famiglia, servizi e giustizia.
L’obiettivo non è punire un genitore o premiare l’altro, ma offrire al bambino o al ragazzo la possibilità di crescere in un contesto il più possibile sano, in cui i legami familiari, se non possono essere pienamente ricomposti, almeno non vengano spezzati in modo irreversibile.
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