Ascolta "Madre ostacola le visite del padre: multata" su Spreaker.
Recentemente il Tribunale di Verona ha emesso una sentenza che ha destato parecchio scalpore: una madre che impediva al padre di vedere il figlio, trattenendolo all’estero in spregio al provvedimento giudiziario, è stata multata con una sanzione di € 200,00 per ogni giorno di inadempienza del provvedimento.
In realtà, a sommesso parere della scrivente, questo ammonimento non dovrebbe destare particolare attenzione poiché si tratta della pedissequa applicazione dell’art. 473- bis 39 del codice di procedura civile che consente al giudice di adottare delle misure coercitive d’ufficio in caso di inadempienze di uno o dell’altro genitore, che sistematicamente cerca di ostacolare il diritto di visita dell’altro.
Il fatto che questo genere di sentenza susciti così tanta attenzione è collegato al fatto che, solitamente, i Tribunali sono restii ad applicare la normativa in oggetto anche se, nella stragrande maggioranza dei casi, questo rimane l’unico strumento a disposizione del genitore non collocatario (quasi sempre il padre) che vede costantemente violato il diritto di visita del proprio figlio di trascorrere tempo con lui.
Come definito dal Prof. Camerini, questo strumento giuridico fa parte dell’ “arsenale di buone pratiche” atto a scongiurare il fattore di rischio dell’alienazione parentale, considerando che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del figlio ad una reale bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Nella fattispecie che riguarda la sentenza in esame, la madre aveva portato il figlio all’estero, ignorando sia le disposizioni del Tribunale italiano che quelle del Tribunale straniero, che disponevano di poter garantire il diritto di visita del padre (rectius del figlio).
È molto rilevante precisare che la madre ammonita, era già stata condannata al pagamento di un risarcimento danni pari ad € 3000,00 per avere già precedentemente ostacolato gli incontri del figlio con il padre e, a causa del continuativo e persistente rifiuto ad adempiere i provvedimenti giudiziari, il Tribunale di Verona si è pertanto determinato a sanzionarla ancor più pesantemente con lo scopo di tutelare il diritto del minore ad un rapporto di bigenitorialità con l’altro genitore.
Purtroppo in Italia vi è la sgradevole sensazione che, se un genitore di prefigge di non far vedere il figlio all’altro, ci riesca quasi sempre, motivo per cui l'Italia è stata più volte sanzionata dalla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo).
Sarebbe davvero auspicabile che l’applicazione dell’art.473 bis 39 cpc diventi prassi in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affido e dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Questo genere di interventi coercitivi da parte dei Giudici potrebbero certamente determinare una maggiore conformità alle disposizioni giudiziarie da parte dei genitori ed evitare la condizione di grave rischio evolutivo con compromissione del funzionamento psicologico ed adattivo del figlio.
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