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E' notizia di questi giorni la presentazione di un disegno di legge in materia di affido condiviso dei figli nei casi di separazione e divorzio, in un'ottica più globale di applicazione del principio di bigenitorialità a tutela del rapporto con entrambi i genitori dei figli minorenni.
Il disegno di legge vuole porre l'accento sulla pariteticità della responsabilità genitoriale e sulla tutela del diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
In tal senso, introduce modifiche al codice civile e di procedura civile promuovendo la cooperazione e il dialogo tra i due genitori, introducendo strumenti come la mediazione familiare obbligatoria in una fase preliminare e la figura del coordinatore genitoriale per gestire la conflittualità e favorire l’attuazione del piano genitoriale.
L'inserimento del doppio domicilio del figlio dei separati/divorziandi
Il disegno di legge stabilisce che, in caso di affido condiviso, il minore abbia il domicilio di entrambi i genitori, sottolineando così la pariteticità del ruolo genitoriale anche a livello formale.
Tale scelta favorirebbe l'esercizio del vero "diritto alla casa" del figlio (diritto di cui si trovano tracce nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, innanzitutto nell'art. 16), del vero domicilio nel senso codicistico, quale sede principale degli affari e degli interessi (ovvero della vita quotidiana) e del senso etimologico di domicilio.
La pariteticità del ruolo genitoriale
La cura, l’educazione, l’istruzione e l’assistenza morale dei figli diventano obblighi paritetici di entrambi i genitori, indipendentemente dal loro stato civile.
L'art. 2 del ddl stabilisce che: "All'articolo 147 del codice civile, le parole: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli» sono sostituite dalle seguenti: «La filiazione impone pariteticamente ai genitori l'obbligo di provvedere alla cura, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale dei figli»".
Riformulazione dell'art. 147 si rifà al dettato dell'art. 30 della Costituzione in cui si parla del diritto e dovere dei genitori indipendentemente dal matrimonio.
L'articolo 337 -ter c.c.: l'affido condiviso
L’articolo 337-ter c.c, cuore della disciplina sull’affidamento condiviso, viene sostituito. La nuova norma afferma ildiritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo cura, educazione e istruzione da entrambi con pari responsabilità e opportunità di frequentazione. L’affido condiviso diventa la modalità ordinaria, salvo eccezioni motivate dall’interesse del minore.
Novità per i genitori non coniugati
Per quanto riguarda i genitori non coniugati il nuovo art. 316-ter prevede che il padre contribuisca alle spese del parto non coperte dal sistema sanitario e al mantenimento della madre per tre mesi se priva di risorse.
L’articolo 316-quater invece stabilisce un obbligo di mantenimento temporaneo a carico del genitore economicamente più forte verso l’altro genitore in difficoltà, per un massimo di due anni o fino al terzo anno di età del figlio.
Modifiche al codice di procedura civile
Rafforzato il diritto del minore a essere ascoltato: il giudice deve valutare la fondatezza di un eventuale rifiuto del minore a essere ascoltato e procede all’ascolto dello stesso se ne fa domanda, anche in caso di omologazione di accordi tra i genitori.
Si provvede a introdurre l’obbligo di un primo incontro informativo sulla mediazione familiare in caso di disaccordo sull’affido condiviso, prima di adire il giudice (salvo urgenze).
Il primo incontro è gratuito e il giudice può anche segnalare l’opportunità della mediazione in fasi successive del giudizio. In caso di fallimento della mediazione o del suo rifiuto, il giudice invita le parti a redigere un piano genitoriale e si prevede la figura del coordinatore genitoriale, che può essere nominato dal giudice o dalle parti per facilitare l’attuazione del piano e risolvere eventuali disaccordi, anche con il potere di assumere decisioni di secondario rilievo.
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