Ascolta "Maternage e bigenitorialità: andare oltre la 'mamma per definizione'" su Spreaker.
Nelle separazioni e nei divorzi con figli, una delle prime domande è sempre: “Con chi vivranno i bambini?”.
Per molto tempo, la risposta implicita è stata: “Con la madre”, perché è lei ad aver garantito il cosiddetto maternage: quella cura quotidiana fatta di routine, attenzioni, gestione della vita di tutti i giorni.
Oggi, però, il diritto di famiglia italiano ha cambiato prospettiva: al centro non ci sono più i ruoli tradizionali dei genitori, ma il diritto del minore alla bigenitorialità e il suo interesse concreto, valutato caso per caso.
Cos’è il maternage e perché conta ancora
Per maternage si intende, in senso ampio, l’insieme delle cure quotidiane rivolte al bambino: nutrirlo, cambiarlo, accompagnarlo a scuola, occuparsi della salute, dei compiti, delle attività extrascolastiche, consolarlo, organizzare i suoi tempi.
Nel processo il maternage entra come fatto:
- chi, nella storia di quella famiglia, si è fatto maggiormente carico della vita quotidiana del minore;
- con quale continuità e con quali risultati sul piano del benessere del bambino;
- se e come questo ruolo sia condiviso o sbilanciato tra i genitori.
Questi elementi sono importanti quando il giudice deve compiere il giudizio prognostico: cioè decidere chi, d’ora in avanti, possa essere in grado di garantire meglio stabilità, cura e serenità al minore.
Quello che oggi non è più accettato è trasformare il maternage in una sorta di regola automatica per cui, solo perché la madre ha storicamente svolto più compiti di cura, i figli devono necessariamente vivere con lei dopo la separazione.
La cornice legale: interesse del minore e bigenitorialità
La legge italiana mette il minore al centro; in particolare:
1 - Ogni figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi i genitori e di crescere in famiglia mantenendo rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo.
2 - In caso di separazione o divorzio, la regola è l’affidamento condiviso: il minore ha diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e a ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
3 - Di solito viene individuato un genitore “collocatario”, presso cui il minore vive in prevalenza, ma questo è uno strumento organizzativo, non un riconoscimento di superiorità giuridica di quel genitore.
La bigenitorialità non significa per forza 50% del tempo con ciascun genitore, ma:
- presenza reale di entrambi nella vita del figlio;
- possibilità di partecipare alle decisioni importanti;
- tempi di frequentazione che non riducano uno dei due a semplice “genitore del weekend”.
Il mito della “maternal preference” e la risposta dei giudici
In dottrina e nella prassi si è a lungo parlato di “maternal preference” cioè l’idea che, in caso di contrasto, la madre sia il punto di riferimento “naturale” del minore e debba quindi essere preferita per l’affidamento e il collocamento.
Di conseguenza è bene sottolineare che questa idea non è prevista in nessuna norma del codice civile ma nasce da una tradizione culturale e da prassi giurisprudenziali ormai risalenti, pertanto oggi entra evidentemente in tensione con il modello paritario dell’affidamento condiviso.
Una decisione significativa sul punto è quella del Tribunale di Milano, 13 ottobre 2016:
- afferma che il cosiddetto “principio della maternal preference” non fa parte dell’ordinamento;
- ritiene che usare tale principio, anche solo in modo implicito, sia incompatibile con la logica del coaffido;
- richiama la necessità di un giudizio basato sull’interesse del minore e su fatti concreti, non su stereotipi di genere.
In quello stesso contesto viene citata una sentenza della Cassazione, 14 settembre 2016 n. 18087, come di “segno diverso”; ma nelle fonti disponibili non sono riportati i passaggi motivazionali, per cui non si può attribuirle con certezza la consacrazione di un vero principio di preferenza materna.
Come ragiona oggi la Cassazione: collocamento sì, automatismi no
La giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni delinea una nuova regola applicabile: l’affidamento condiviso è la regola, l’affidamento esclusivo l’eccezione, e il collocamento prevalente non giustifica di per sé la marginalizzazione dell’altro genitore.
Collocamento prevalente e tempi di frequentazione
Nella prassi, in sintesi, il modello più frequente è:
1 - affidamento condiviso ad entrambi;
2 - collocamento prevalente presso uno dei genitori (spesso la madre);
3 - regolamentazione dei tempi di permanenza presso l’altro genitore.
La Corte di Cassazione chiarisce diversi aspetti, sottolineando che l’affidamento condiviso non implica automaticamente una divisione rigida e paritaria dei tempi;
oltre a considerare il collocamento prevalente come uno strumento per organizzare la vita del minore, non un titolo di “centralità assoluta”: secondo la Suprema Corte occorre comunque garantire una presenza significativa dell’altro genitore, altrimenti si viola il diritto del minore alla bigenitorialità.
In questa prospettiva, la Cassazione ha considerato insufficiente, ad esempio, un regime in cui il padre, pur in presenza di affidamento condiviso e collocamento presso la madre, poteva vedere la figlia solo a fine settimana alterni, imponendo una rimodulazione dei tempi anche infrasettimanali.
Quando il padre diventa collocatario?
Non mancano casi in cui, pur a fronte di un maternage originariamente più marcato in capo alla madre, il collocamento prevalente viene disposto presso il padre.
Queste situazioni possono verificarsi quando:
- l’ambiente domestico della madre risulta fonte di disagio per i minori (ad esempio per l’eccessivo coinvolgimento del nuovo compagno);
- il nucleo paterno offre maggiori garanzie di stabilità, attenzione e disponibilità;
- il rapporto con la madre può comunque essere tutelato con tempi di frequentazione adeguati.
In questi casi, il dato che guida la decisione non è “chi è la madre o il padre”, ma più concretamente, chi offre al minore l’assetto di vita più equilibrato, salvaguardando al tempo stesso il suo diritto a mantenere una relazione significativa con entrambi.
Affidamento esclusivo e superesclusivo: quando uno solo è davvero al centro
Finora abbiamo parlato del modello ordinario dell’affidamento condiviso. Ma ci sono situazioni in cui l’interesse del minore impone di concentrare l’affidamento in capo a un solo genitore: in questi casi si parla di affido esclusivo o affido superesclusivo.
Affidamento esclusivo: un’eccezione motivata
L’affidamento esclusivo (art. 337‑quater c.c.) è ammesso solo quando l’affidamento ad entrambi risulti contrario all’interesse del minore, ad esempio in caso di:
- grave inidoneità educativa di un genitore;
- disinteresse stabile;
- comportamenti che ostacolano sistematicamente il rapporto del minore con l’altro genitore;
- condotte violente o comunque pregiudizievoli per l’equilibrio psico‑fisico del bambino.
La Cassazione richiede in questi casi una motivazione rafforzata; pertanto occorre spiegare principalmente perché, in quel caso, il coaffido è dannoso. oltre che motivare la richiesta sia sulla idoneità del genitore affidatario, sia sull’inidoneità dell’altro.
Il solo fatto che un genitore abbia svolto più maternage non basta: serve un pregiudizio attuale o un rischio concreto per il minore.
Affidamento superesclusivo: decisioni concentrate in casi estremi
L’affidamento superesclusivo è una costruzione della giurisprudenza per i casi più gravi: in questi casi il minore è affidato a un solo genitore e questo genitore può prendere da solo anche le decisioni di maggior interesse (salute, istruzione, educazione), senza dover consultare l’altro.
Si tratta di una misura eccezionale, riservata a situazioni di:
1 - grave conflittualità patologica;
2 - violenza o condotte gravemente destabilizzanti;
3 - manipolazione del minore contro l’altro genitore.
Anche qui, il maternage può essere un elemento a favore del genitore affidatario, ma non è mai il fondamento esclusivo della scelta: ciò che giustifica l’affidamento superesclusivo è la necessità di proteggere il minore da un serio pregiudizio.
Che posto ha oggi il maternage nel diritto italiano?
Alla luce della normativa e della giurisprudenza più recente, il maternage ha oggi un ruolo diverso e certamente meno rilevante rispetto al passato.
Conta come fatto: è un indicatore importante nel giudizio prognostico su chi, concretamente, è più in grado di prendersi cura del minore.
Non è una regola automatica: non esiste, cioè, nel nostro ordinamento, un principio giuridico che imponga di preferire la madre in quanto tale; qualsiasi discorso sulla “maternal preference” è incompatibile con la struttura dell’affidamento condiviso.
Viene assorbito nell’interesse del minore: il giudice deve guardare alla storia di quella famiglia, alle competenze effettive di ciascun genitore, alla capacità di garantire bigenitorialità, stabilità e benessere al minore.
Per genitori, operatori e avvocati, questo significa spostare il focus dai ruoli tradizionali (madre/padre) alla funzione genitoriale concreta e superare la domanda “chi ha diritto al figlio?” alla domanda “quale assetto è davvero migliore per questo bambino, salvaguardando per quanto possibile entrambi i legami?”.
In definitiva, il maternage resta un tassello importante della storia di cura, ma nel diritto vivente italiano non basta più dire “è la madre”: ciò che convince il giudice – e dovrebbe guidare anche le scelte dei genitori – è solo l’assetto che, caso per caso, realizza al meglio l’interesse del minore e il suo diritto a una vera bigenitorialità.
Per approfondire leggi anche:
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Collocamento paritario per i minori in tenera età: è possibile?
Separazione e collocamento: i figli vivono sempre con la mamma?
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