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Il rifiuto genitoriale alla luce della nuova giurisprudenza

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Il rifiuto genitoriale è una dinamica complessa che si verifica quando un figlio, in assenza di motivazioni legate a violenza o abuso, rifiuta di avere contatti con uno dei due genitori: questo fenomeno si colloca spesso nel contesto di separazioni o divorzi caratterizzati da conflitti elevati e persistenti.

Le motivazioni che stanno alla base del rifiuto possono essere le più varie: dalla condotta manipolatoria dell’altro genitore a semplicemente un disagio emotivo del minore dipendente da dinamiche emotive complesse che generano nello stesso tale fenomeno sociale.


La recente Giurisprudenza ha affrontato il rifiuto genitoriale in due vesti differenti, fornendo due strumenti diversi di risoluzione.
In un primo caso, il minore rifiutava la figura materna in ragione di una sofferenza emotiva multifattoriale del minore scaturente dalla separazione dei genitori; in un secondo caso, invece, il minore rifiutava la figura genitoriale in ragione di una condotta manipolatoria dell’altro genitore.

- Ordinanza Cass. civ. n. 1857 del 27.01.2026

La Cassazione con la presente decisione aveva confermato la decisione del giudice di merito, confermando l’orientamento secondo cui il rifiuto persistente del minore di intrattenere rapporti con uno dei genitori non può essere assunto come dato decisivo né come fondamento automatico per l’esclusione della figura genitoriale rifiutata; ma anzi, qualora il rifiuto nasca non da una condotta alienante dell’altro genitore, ma piuttosto sia espressione di una sofferenza emotiva complessa e multifattoriale, il giudice è tenuto a valutare soluzioni dinamiche orientate al recupero del rapporto, anche attraverso l’attivazione di interventi integrati dei servizi sociali, di percorsi terapeutici individuali, familiari o sistemici, e di incontri protetti o accompagnati, calibrando le modalità e la progressività degli interventi in funzione della tutela evolutiva, emotiva e psicologica del minore.

La pronuncia riguarda la storia di tre minori che manifestavano un radicale rifiuto nei confronti della figura materna, tale da aver reciso ogni contatto con la stessa.
Le indagini dei servizi sociali escludevano che tale rifiuto derivasse da una condotta paterna, ricostruendo invece tale rifiuto quale espressione di profonda sofferenza legata alla separazione dei genitori e alla perdita, in senso affettivo, della figura materna.

Il giudice di merito aveva, pertanto, predisposto un progetto di recupero della relazione madre-figli, basato su percorsi terapeutici progressivi. La Corte di Cassazione ha confermato, dunque, il potere (anzi dovere) del Tribunale di merito di indagare il rifiuto della figura genitoriale e attivare progetti, anche terapeutici, idonei a risolvere tale problematica.

Il Family Bridge

Parimenti innovativa è la decisione del Tribunale di Lecce, con cui aveva accolto la proposta di una curatrice speciale nominata in un caso di rifiuto di un minore verso la figura materna.

Il caso riguarda un minore, il quale viveva un rapporto simbiotico con il padre e continuava a subire condizionamenti da parte di quest’ultimo, al punto di aver maturato il fermo convincimento della sostanziale “superfluità” della figura materna, nell’intimo convincimento di un vero e proprio “diritto” di rifiutare per sempre le frequentazioni della madre.
A fronte di tale profonda spaccatura, la curatrice proponeva al Giudice del Tribunale di Lecce un progetto “di ricucitura dei rapporti tra madre e figlio”.

In particolare, tale progetto prevedeva l’inserimento del minore in una comunità, ossia un campus estivo, affiancandolo per 15 giorni con figure specializzate e psicoterapeuta, per poter raggiungere il duplice risultato di fargli acquisire maggiore consapevolezza critica sulle proprie scelte e decisioni da una parte e, dall’altra, riavviare il recupero del rapporto con il genitore rifiutato (in questo caso la madre).

Con l’esperimento del Family Bridge, si tende a “decontaminare” il minore dal genitore ‘preferito’, per poi iniziare il recupero verso la figura del genitore rifiutato.
Questo programma di intervento educativo è stato ideato dallo psicologo americano Richard A. Warshak nel 2010.

A fronte di tali strumenti, il Tribunale, grazie al supporto di figure specializzate quali curatore del minore, servizi sociali e psicologi, diviene, dunque, luogo di non solo di risoluzione dei conflitti tra i genitori, ma altresì di intervento per salvaguardare il diritto alla bigenitorialità di ogni minore, tramite interventi di recupero, educativi e di sostegno, sempre e solo nell’interesse supremo del minore.


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