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Tra consenso e violenza: il nuovo ddl Buongiorno

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In tema di consenso e violenza sessuale la proposta Bongiorno modifica il testo approvato all’unanimità alla Camera nel novembre scorso, introducendo la “volontà contraria” a un rapporto sessuale, e non più il “consenso libero e attuale” che, se manca, definisce il reato di violenza.
Viene previsto, inoltre, un aumento delle sanzioni da 7 a 13 anni di reclusione nei casi di atti sessuali con violenza, minacce e abuso di autorità e da 6 a 12 anni per quelli compiuti contro la volontà della vittima.


Questi ultimi aspetti sono stati aggiunti nella riformulazione presentata dalla relatrice (nella prima versione, le pene erano di 6-12 anni nel primo caso e di 4-10 nel secondo).

Il nuovo testo Buongiorno

"Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni."

Punto focale della norma è che la volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso.
L'atto sessuale risulta contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.

La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità».

Le novità

- viene abbondonato il modello del consenso (“assenza di consenso” libero e attuale) in favore del modello del dissenso (“contro la volontà”);
- viene precisato il concetto di volontà contraria: stabilendo che essa ricorre anche quando il fatto è commesso a sorpresa (come nel caso delle condotte repentine – es., palpeggiamenti) ovvero, approfittando dell’impossibilità della persona offesa di esprimere il dissenso (ad es., perché ubriaca o sotto l’effetto di stupefacenti);
- in linea con quanto prevede l’art. 36 della Convenzione di Istanbul per l’accertamento dell’assenza del consenso, si evidenzia che la volontà contraria deve essere valutata “tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”;
- si abbandona il (non privo di problemi) riferimento all’abuso di non meglio precisate condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa (diverse da quelle di vera e propria inferiorità psico-fisica);
- viene modificata l’attenuante dei casi di minore gravità facendola dipendere dalle modalità della condotta dalle circostanze del caso concreto nonché dal danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa (che sembra invero assai difficile da dimostrare);
- non fa più riferimento ai fatti commessi traendo in inganno la persona offesa attraverso la sostituzione di persona (con effetto di abolitio criminis in rapporto a un'ipotesi non frequente ma non assente nella prassi: ad esempio, chi si finga medico o millanti di essere un agente nel settore del cinema, della moda o della musica, in grado di avviare la persona offesa a una promettente carriera).

Aumento delle pene

Il nuovo testo della riforma (modifica all’art. 609-bis cod. pen.) prevede un inasprimento generale delle sanzioni per chiunque compia atti sessuali contro la volontà di una persona o la induca a subirli.

La normativa distingue due scenari principali:
• nei casi in cui il delitto avvenga mediante violenza, minacce o abuso di autorità, la reclusione è rideterminata in un arco che va da sette a tredici anni;
• per gli atti compiuti genericamente contro la volontà della vittima, la pena prevista oscilla tra i sei e i dodici anni di carcere.

Il Freezing

Con il nuovo disegno di legge viene punito l’atto sessuale compiuto contro la volontà della persona cioè quando viene compiuto anche approfittando dell’impossibilità della vittima, in quel momento, di esprimere dissenso.
Con questa nuova formulazione, entra in gioco il fenomeno cosiddetto freezing.
In psicologia il freezing rappresenta una risposta di difesa che coinvolge l'immobilizzazione fisica e mentale di fronte a una minaccia.
Ad oggi il freezing viene tutelato dalla giurisprudenza che interpreta la mancata resistenza (a causa dello stato di shock) ad un mancato consenso e dunque a violenza.
Con il nuovo disegno di legge Buongiorno questa circostanza viene prevista dalla stessa legge e punita.

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