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Ecco perchè la pacca sul sedere è violenza sessuale

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Attualissima la notizia di cronaca per cui una giovane giornalista, proprio durante la registrazione di un servizio sportivo, riceveva uno schiaffo sul sedere da un passante e veniva attenzionata da altri uomini che le rivolgevano commenti sessisti di vario tipo, invitandola a non indossare quel paio di jeans che tanto attraeva gli sguardi maliziosi.
Da subito sui giornali l'uomo colpevole di questa condotta veniva definito 'molestatore', vediamo invece perchè la fattispecie di reato sia da considerarsi quella di violenza sessuale e non quella di molestie.


Che la violenza contro le donne sia una piaga sociale è ben noto, tant’è che è appena trascorsa proprio la giornata del 25 novembre dedicata alla sensibilizzazione sociale sulla tematica; ad oggi il fenomeno è allarmante perché necessita di essere contrastato con determinazione diffondendo la cultura dell’antiviolenza e della non discriminazione di genere all’intera società e sin dalla giovane età.

Ponendo un’attenzione particolare alla violenza di tipo sessuale, che è perpetrata prevalentemente all’interno delle mura domestiche, vediamo insieme come è evoluta la sensibilità della nostra giurisprudenza e del nostro legislatore nella tutela del soggetto debole.

Nell’ambito del diritto penale sostanziale e procedurale, l’ordinamento è intervenuto con una serie di modifiche codicistiche sui reati di natura sessuale, particolarmente intense nel corso dell’ultimo ventennio.

La violenza sessuale è un delitto contro la libertà personale: Legge n. 66/1996.

Questo intervento legislativo segna una svolta in quanto conduce all’abrogazione del delitto di violenza carnale che era previsto dall’articolo 519 c.p., e quello di atti di libidine violenti di cui all’articolo 521 c.p.

In particolare con la violenza carnale veniva punito chi costringeva la vittima ad un rapporto sessuale completo, cioè con penetrazione, mediante minaccia o violenza.

Era invece perseguito per atti di libidine violenti chi commetteva, al di fuori della violenza carnale, un atto di libidine non completo, sempre con violenza o minaccia.

Superata questa distinzione, nel 1996 veniva introdotta la fattispecie della violenza sessuale ex art. 609bis c.p.

Rilevantissimo il fatto che la violenza sessuale venisse inquadrata come delitto contro la libertà personale del singolo e non più tra i delitti contro la moralità e il buon costume, cioè contro la collettività.

La Dottrina ha ben spiegato che “l’unificazione in parola persegue, dunque, un obiettivo ben preciso: si vuole risparmiare alla vittima l’ulteriore umiliazione e la profonda interferenza nella sua sfera intima connesse alle indagini degli investigatori e dei magistrati, volte ad accettare quale dei due reati fosse ravvisabile nei fatti denunziati ovvero a verificare se vi fosse stata consumazione o solo tentativo” (Cit. Fiandaca).

Quali atti integrano la violenza sessuale? La tendenza all’ampliamento della casistica

Attualmente si sta tendendo ad ampliare il novero degli atti di rilevanza sessuale ai fini della configurabilità della violenza.

Infatti, ad esempio, anche il palpeggiamento repentino integra il reato di violenza sessuale.
Lo ha affermato il 19 ottobre la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37725/2021: integra il reato di violenza sessuale anche quella condotta che, pur caratterizzata da un fugace contatto corporeo con la vittima, sia finalizzata a soddisfare l'impulso sessuale del reo.

Differenza tra molestie e violenza sessuale

Inoltre, nel reato de quo, l'elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso.
Proprio come accaduto alla giornalista sportiva, per la quale si va oltre il reato di molestie che si verifica senza contatto fisico, solamente attraverso espressioni volgari o corteggiamento insistente.

Analogamente la Suprema Corte ha ritenuto che il bacio sulla bocca dato con costrizione integri un agito violento in quanto lesivo della libertà personale; un altro caso particolare che in questo caso riguardava marito e moglie in fase di separazione, per la disamina di questa fattispecie si rinvia a Bacio sulla bocca alla moglie: condannato per violenza sessuale .

L'orientamento prevalente

Ad oggi, riassuntivamente, la Corte di Cassazione ricomprende tra gli atti sessuali sicuramente tutti quei casi in cui ci sia stato contatto con la sfera genitale, indipendentemente dall’avvenuta penetrazione, e quelli diretti verso altre zone erogene tra le quali:
- labbra,
- seno,
- natiche,
- in alcuni casi anche i polsi (Cass. Pen., Sez. Un., n. 16207 del 19.12.2013; Cass. Pen., Sez. III, n. 12425 del 26.3.2007; in senso conforme Cass. Pen., Sez. IV, n. 3447 del 3.10.2007).

Inoltre sono considerati atti sessuali quelli diretti a un distretto corporeo sessualmente indifferente, ma a condizione che la porzione di corpo che l'agente pone a contatto con quello della vittima sia connotata da valenza sessuale (Cass. n. 57515/2018).

Recentemente si discute sulla configurabilità come reato dello stealthing, termine anglosassone con cui si indica il gesto di sfilare il preservativo o di danneggiarlo all’insaputa del partner, un comportamento sempre più frequente nelle cronache.

Il revenge porn: Legge n. 69/2019 “Codice Rosso”

Tra i reati di stampo sessuale è opportuno ricordare che nel 2019 veniva introdotto il revenge porn, rubricato all’articolo 612ter come “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, che si verifica in assenza del consenso delle persone rappresentate e che viene punito con la reclusione e la multa.

Per approfondire leggi anche:

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Bacio sulla bocca alla moglie: condannato per violenza sessuale

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