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Revenge porn: la Camera vota all'unanimità, pene fino a sei anni di carcere

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Con una convergenza praticamente inedita per la legislatura, la Camera approva la norma che definisce il revenge porn, ossia la diffusione di video o foto a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona interessata.

Il nuovo reato, che prevede una pena da uno a sei anni di carcere, è il frutto dell'accordo tra la maggioranza, che avrebbe voluto occuparsene con un autonomo testo in Senato, e l'opposizione.

Risultato: 461 si e nessun voto contrario, su questo emendamento denominato revenge porn che, tecnicamente, completa il dll sul codice rosso per le indagini ralative alle violenze sulle donne.
Si tratta di una svolta nel contrasto al linguaggio d'odio sul web, in linea con la battaglia che, nel 2017, aveva portato il consiglio nazionale forense italiano a promuovere il primo G7 dell'avvocatura, tenuto proprio su questi temi di linguaggio d'odio sul web e fake news.

CODICE ROSSO CONTRO LE VIOLENZE SULLE DONNE: DI COSA SI TRATTA

Il codice rosso è sostanzialmente una corsia preferenziale per le donne vittime di violenza domestica o maltrattamenti, a cui verranno garantiti tempi rapidi per denunce e indagini

Le denunce per maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di convivenza, saranno quindi portate direttamente al pm che dovrà necessariamente sentire la donna entro tre giorni; superando in questo modo anche il limite della persona "particolarmente vulnerabile"  introdotta dal decreto legislativo n 212/2015 riguardo le vittime di reato in possibile contatto con il soggetto sottoposto a indagini, per consentire in ogni caso l'assunzione tempestiva di informazioni dalle persone offese.
Inoltre, questa nuova previsione consente al Pubblico Ministero di valutare immediatamente se sussistano delle esigenze cautelari eventualmente applicabili a tutela della vittima di violenza.

Le novità introdotte dal DDL sono relative allo snellimento delle tempistiche, non solo per quanto riguarda i tempi di ascolto del magistrato delle persone che porgono denuncia, ma anche per gli organi di polizia che dovranno procedere senza ritardo e senza alcuna possibilità di valutazione dell'urgenza e quindi presumendola sempre - quando si tratti di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi in ambito familiare o di semplice convivenza - diversamente da quanto finora previsto dall'art. 347 cpp e dal 370 cpp.

Per approfondire leggi anche:

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