Novità

Madre ostacola il diritto di visita: condannata

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ascolta "Madre ostacola il diritto di visita: condannata" su Spreaker.

Il caso in questione prende origine dal comportamento posto in essere dalla madre di una bambina, genitore affidatario della stessa: la donna infatti si era trasferita all'estero con la figlia, nonostante il giudice civile avesse stabilito precise condizioni per il diritto di visita del padre.

Per tale ragione la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Udine del 2019, stabilendo la penale responsabilità della donna per aver commesso il reato di cui all'art. 388, 2 comma, c.p., che prevede la punizione di chiunque, ponga in essere atti simulati o fraudolenti per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, assunto nel procedimento di separazione personale o di divorzio.


La madre ricorreva in Cassazione affidandosi a diversi motivi, ma i principali possono essere riassunti nel fatto che:

1. Non vi è stata elusione del diritto di visita, in quanto per integrare tale comportamento non è sufficiente il mero inadempimento degli obblighi stabiliti dal giudice da parte del genitore affidatario, bensì occorre una condotta fraudolenta o simulata;
A sostegno di tale motivo veniva evidenziato che il trasferimento all'estero, più precisamente in Slovenia, derivava da temporanee difficoltà dell'imputata nel trovare un luogo di soggiorno nella propria Regione, per cause anche imputabili al padre della bambina.
Inoltre la difesa riteneva che il trasferimento non avesse impedito al padre di esercitare il diritto di visita, bensì è stato l'uomo a disinteressarsi degli incontri;

2. Sussiste un vizio di motivazione con riferimento al dolo previsto dalla norma incriminatrice: la ricorrente infatti aveva avviato un procedimento civile per poter modificare le condizioni del diritto di visita e il trasferimento era stato dettato dalla situazione contingente e solo per tutelare la figlia minore;

La Corte ritiene tutti i motivi proposti infondati, infatti per quanto la Convenzione dell'Aja attribuisca al coniuge affidatario la possibilità di stabilire la propria residenza all'estero, ciò non deve impedire il diritto di visita del genitore non affidatario, al quale deve essere sempre e comunque garantito, per quanto modificato nelle modalità e nei tempi.

Nel caso in esame, invece, emerge che la ricorrente si è autonomamente trasferita all'estero all'insaputa del padre e in una località sconosciuta, non solo all'uomo, ma anche a tutte le figure istituzionali coinvolte per la tutela dell'interesse della minore, come ad esempio il consulente tecnico incaricato nel procedimento civile per la modifica delle condizioni.

Di conseguenza, la Corte ritiene che nel caso di specie non si versi in un mero inadempimento degli obblighi, ma si sia concretizzata una condotta fraudolenta nei termini indicati e previsti dall'art. 388 c.p. per la mancata esecuzione del provvedimento del giudice.

Con riferimento alla colpevolezza, la Corte evidenzia che un giustificato motivo in grado di escluderla deve essere individuato nella volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore in una situazione sopravvenuta, e tale per le proprie caratteristiche, da non consentire la devoluzione al giudice civile della modifica del provvedimento.
Tale situazione, nel caso concreto, non si è verificata, anzi l'imputata ha assunto arbitrarie e non giustificate iniziative, pregiudizievoli anche per la stessa minore in quanto è stata sradicata dal Comune di residenza.
Di conseguenza viene integrato anche il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, dolo che prevede la volontà cosciente dell'agente di eludere l'esecuzione di un provvedimento del giudice.

Per evitare di incorrere in una responsabilità penale, la modifica del diritto di visita deve necessariamente passare per il vaglio del giudice civile, con la presentazione di un ricorso nel quale spiegare le proprie ragioni. Non essendo invece consentita una modifica unilaterale da parte del genitore affidatario.

Per approfondire leggi anche:

Madre induce la figlia a mentire al giudice: affidata in esclusiva al padre

I nonni possono pretendere le visite dei nipoti?

Sentenza rivoluzionaria: il Giudice sospende le visite del padre se la figlia non vuole vederlo

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo