Le condotte online del minore (ad esempio cyberbullismo, diffamazione, diffusione di immagini intime o dati sensibili, truffe) rientrano a pieno titolo nel quadro generale dei comportamenti di vita di relazione per i quali i genitori devono impartire un’educazione sufficiente a scongiurare il pericolo che il figlio arrechi danni a terzi.
Il caso
Il caso riguarda la pubblicazione da parte di diversi profili, riconducibili a una ragazzina minorenne portatrice di una lieve forma di ritardo mentale, di contenuti fortemente diffamatori, rappresentati da fotografie della vittima illegittimamente prelevate e modificate con l'inserimento di contenuti pornografici, insulti volgari, in particolare a sfondo sessuale, oltre a commenti offensivi a lei rivolti.
A causa di tali circostanze, la vittima, un'altra ragazza minorenne, compagna di classe, sporgeva denuncia-querela.
In seguito alle indagini della Procura dei minorenni, emergeva che l'indagata fosse seguita dai servizi sociali, i quali confermavano alla Procura l'esistenza di problematiche psicologiche legate al comportamento, tanto da aver attivato un servizio educativo domiciliare, nel corso del quale, tra le altre cose, un'educatrice aveva avviato con la ragazza un percorso per sensibilizzarla sull'utilizzo del social network, con l'obiettivo di renderla più consapevole e responsabile nell'uso di tali strumenti.
Sui reati a lei contestati, i Servizi Sociali affermano che la ragazza non sembrava avere la consapevolezza di quanto commesso, non avendo sviluppato alcun senso di colpa sull'accaduto e non percependo la gravità dei fatti.
Alla luce di ciò, Il Tribunale per i Minorenni, disponeva di non doversi procedere nei suoi confronti per i reati ascritti, perché non imputabile al momento del fatto per incapacità di intendere e di volere.
Di conseguenza, la giovane vittima conveniva in giudizio i genitori dell'indagata, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Nel giudizio istaurato si costituivano i genitori della ragazza affermando la loro assenza di responsabilità e di essersi sempre presi cura della figlia facendosi supportare, negli anni, da specialisti, insegnanti di sostegno e da un'educatrice familiare; sostenevano altresì di aver fatto tutto il necessario al fine di fornire alla figlia il giusto supporto per un idoneo sviluppo, imponendo alla stessa anche la condivisione di tutte le credenziali di accesso ai suoi profili social al fine di effettuare i relativi controlli, e insistendo con lei di porre attenzione ai pericoli del mondo virtuale.
Gli argomenti portati di genitori, però, non sono stati ritenuti persuasivi dall'Autorità giudicante che li condanna al risarcimento dei danni causati alla compagna di classe, richiamando la giurisprudenza consolidata sul punto che afferma la responsabilità civile dei genitori, anche in presenza di minori incapaci, qualora emerga una mancanza di vigilanza.
La responsabilità dei genitori
I genitori sono civilmente responsabili in via solidale per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che convivono con loro, ai sensi dell’art. 2048 comma 1 c.c.
Questa responsabilità è collegata ai doveri inderogabili di mantenere, istruire ed educare la prole, previsti dall’art. 147 c.c. e dall’art. 30 Cost., e si configura come responsabilità diretta per fatto proprio dei genitori (non meramente “per fatto altrui”), in quanto fondata sulla violazione dei doveri di educazione e vigilanza.
La responsabilità ha carattere solidale tra i genitori, per effetto dell’art. 2055 c.c., e il danneggiato può agire contro entrambi o anche contro uno solo, eventualmente insieme al minore, la cui responsabilità deve comunque essere accertata se capace di intendere e di volere.
La responsabilità dei genitori si configura quando tali condotte illecite siano riconducibili a:
• carenze nell’educazione al rispetto degli altri, delle regole della convivenza civile e della legalità anche in ambiente digitale;
• omissioni nella vigilanza sull’uso degli strumenti tecnologici, dell’accesso ai social e delle modalità di interazione del minore online, in relazione alla sua età, maturità e carattere.
La prova liberatoria normalmente richiede di dimostrare:
- di aver impartito al figlio una educazione corretta, tale da consentirgli di operare nel tessuto sociale senza pregiudicare i terzi, anche con riferimento all’uso di strumenti digitali e social network;
- di aver sviluppato nel minore una adeguata capacità critica e di discernimento, anche rispetto ai rischi e ai profili illeciti delle condotte online;
- di aver esercitato una vigilanza adeguata all’età, alla personalità e al grado di maturità del minore
La responsabilità dell’istituto scolastico nei casi di cyberbullismo
La disciplina specifica sul cyberbullismo (L. 29 maggio 2017 n. 71) prevede che ogni istituto scolastico individui un docente referente per coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno, anche con la collaborazione delle forze di polizia, associazioni e centri di aggregazione giovanile.
Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni educative.
Da tale impostazione deriva che, per gli atti di cyberbullismo compiuti da un alunno, anche fuori dall’orario e dall’ambiente scolastico, può essere chiamata a rispondere la scuola, unitamente ai genitori (se il minore è infradiciottenne), per una forma di culpa in educando “inedita”, ove l’istituto non dimostri di aver attuato iniziative idonee a prevenirli.
La scuola risponde invece, per culpa in vigilando, degli episodi che si verificano in orario e luogo scolastico, mentre la responsabilità dei genitori continua a operare, almeno sul piano della culpa in educando, anche quando il minore sia affidato alla vigilanza dell’istituzione scolastica.
La responsabilità dei genitori ex art. 2048 comma 1 c.c. e quella dei precettori/insegnanti ex art. 2048 comma 2 c.c. per il fatto illecito del minore capace di intendere e di volere, nel tempo in cui è affidato a terzi per la vigilanza, non sono alternative: possono concorrere tra loro.
L’affidamento del minore alla scuola o ad altri soggetti idonei a vigilare può attenuare la presunzione di colpa in vigilando dei genitori, ma non esclude la loro responsabilità per culpa in educando, ove risulti una inadeguata educazione alla vita di relazione, anche digitale.
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