Ascolta "Deepfake: un nuovo reato nato dall'intelligenza artificiale" su Spreaker.
I deepfake sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale (AI) che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce.
Nell’ultimo periodo tale fenomeno ha dato origine alla diffusione di contenuti multimediali alterati volti a diffamare il soggetto ritratto. Esempi più eclatanti sono stati i casi di deepfake riguardanti le celebrità, ma tutti possono diventare vittime di questa pratica.
In ragione della pericolosità sociale di tale nuova pratica, si è reso necessario l’introduzione di una specifica fattispecie di reato che punisce tali condotte altamente pregiudizievoli.
L'art. 26 della L. 132/2025, ha introdotto l'articolo 612-quater c.p., rubricato "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale".
La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni: «Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità».
La condotta criminosa punita si concretizza nella «cessione, pubblicazione o diffusione» del contenuto manipolato, così da ricomprendere un vastissimo campo di comportamenti e modalità di circolazione, purché idonei ad integrare il pregiudizio tutelato.
Elemento costitutivo del reato è l’evento che consiste nel danno ingiusto.
Sulla nozione di danno ingiusto la relazione illustrativa al d.d.l. evidenzia che la nuova norma penale incriminatrice vuole favorire «una tutela rafforzata della persona, incentrando l'offensività della condotta sul pregiudizio all'autodeterminazione ed al pieno svolgimento della personalità»: in linea con questa finalità, la generica evocazione dell'evento di danno cagionato dalla condotta, senza alcuna ulteriore specificazione, comporta che il danno ingiusto non deve necessariamente avere contenuto patrimoniale.
Ulteriore elemento che deve sussistere affinchè possa dirsi integrato il delitto in oggetto è il mancato consenso dell'avente diritto.
Il mancato dissenso dell'avente diritto non ha, quindi, valore scriminante ex art. 50 c.p.; per la medesima ragione, la scriminante putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia in un errore inescusabile sulla legge penale.
Il reato è configurabile soltanto nel caso in cui i sistemi di intelligenza artificiale siano idonei a indurre in inganno i terzi sulla genuinità delle immagini, dei video o delle voci falsificati o alterati, ceduti, pubblicati o altrimenti diffusi, in particolare, deve escludersi l'integrazione del delitto in presenza della cosiddetta “falsificazione” o “alterazione” grossolana, perché la condotta sarebbe tale da escludere la possibilità che i terzi siano tratti in inganno.
Il delitto è di massima procedibile a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio soltanto nei casi in cui il fatto:
- è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate
Le altre novità del codice penale in tema di utilizzo dell’AI
È stato modificato anche l’art. 61 del codice, che disciplina le circostanze aggravanti comuni.
La Legge 132/2025 ha previsto un aumento di pena per chi commette un reato utilizzando sistemi di intelligenza artificiale.
La circostanza si applica quando tali sistemi siano stati utilizzati come mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia ostacolato la pubblica o privata difesa, o aggravato le conseguenze del reato.
Infine, è stata inserita una circostanza aggravante ad effetto speciale (cioè una circostanza che fa aumentare la pena di più di 1/3) per il delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino.
L’art. 294, che prevede tale reato, punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico o determina un soggetto ad esercitarlo in modo difforme dalla sua volontà.
Se questi fini sono realizzati con strumenti di intelligenza artificiale, dal 10 ottobre, la pena sarà da 2 a 6 anni.
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