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Genitori e figli minori: quando intervengono gli assistenti sociali?

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Accade spesso in Italia che molte famiglie vivano situazioni di difficoltà e non riescano ad occuparsi dei figli a causa per esempio della perdita della casa, della perdita del lavoro e di conseguenza della perdita del denaro utile a sfamare la prole; in questi casi, a tutela del supremo interesse del minore si assiste all'intervento dei servizi sociali 


Cerchiamo di comprendere quando e come gli assistenti sociali allontanano i bambini dai propri genitori.

Quando gli assistenti sociali tolgono i figli

Per togliere un figlio ai propri genitori per l’assistente sociale non è sufficiente la condizione di povertà della famiglia, ma deve accertare che sussista un degrado tale che possa sfociare in una situazione di:
1) trascuratezza fisica o malnutrizione;
2) maltrattamenti o violenza fisica o morale;
3) pericolo a causa di genitori drogati, alcolisti o che si prostituiscono;
4) incapacità del genitore di rispondere ai bisogni del bambino.


Figli tolti dagli assistenti sociali: a chi vengono affidati?

Quando la famiglia non è in grado di prendersi cura del figlio minore relativamente al suo mantenimento, alla sua educazione e alla sua istruzione, il Giudice, a tutela dell'interesse del minore, dispone che il bambino venga affidato:
1) a un’altra famiglia;
2) a una persona singola;
3) a una comunità di tipo familiare;
4) a un istituto di assistenza pubblica o privata.
5) a un curatore speciale del minore che tuteli al meglio i suoi interessi


Quali sono le cause che conducono all'attivazione dei servizi sociali?

La legge non prevede una tassatività delle situazioni che conducano all'attivazione dei servizi sociali. A titolo esemplificativo e senza pretese di completezza, la segnalazione alle autorità potrebbe provenire dalla scuola, dove le maestre notano la trascuratezza dell'alunno o dei comportamente eccessivamente vivaci e irrispettosi.
Ancora, la pendenza di altri procedimenti giudiziali in capo ai genitori potrebbe far sorgere dubbi sul benessere dei figli, come ad esempio accade in caso di separazione o divorzio, oppure, in ambito penalistico, la denuncia per violenza domestica può essere d'impulso a un procedimento parallelo, che persegue lo scopo di vagliare la capacità genitoriale o l'audizione dei componenti del nucleo familiare.


Qual è l’iter di intervento dei servizi sociali per togliere i figli?

Per cercare di comprendere al meglio l’iter di intervento dei servizi sociali partiamo da un esempio.

“Tizio nota che Caio, suo vicino di casa, è solito abbandonare sua figlia di 5 anni per giorni e sente spesso la bambina urlare perché ha fame”.
Nel caso di specie Tizio può segnalare ai servizi sociali la situazione, i quali, prima di togliere il figlio ai genitori, effettuano una serie di indagini anche al fine di dare un supporto alla famiglia e evitare che il minore vada in affido familiare.

La segnalazione è obbligatoria quando:
1) un minore è in stato di abbandono;
2) un minore è cresciuto in locali insalubri o pericolosi;
3) un minore esercita la prostituzione;
4) un minore straniero, privo di assistenza in Italia, è vittima dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio;
5) vi è una proroga di affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o per anticiparne la cessazione.

Nella segnalazione è necessario indicare le generalità del minore, elementi concreti da cui si evince lo stato di abbandono, le fonti di prova a sostegno della situazione di difficoltà e eventuali interventi già effettuati dai servizi sociali.

Cosa succede dopo che i figli sono stati portati via dagli assistenti sociali?

Una volta allontanato il minore, gli assistenti sociale devono controllare la situazione, darne comunicazione al Tribunale periodicamente e devono offrire consulenza e sostegno alla famiglia affidataria, la quale dovrà mantenere, educare ed istruire il minore in attesa che la famiglia di origine superi la situazione di difficoltà.
Durante il periodo di affido del bambino lo stesso mantiene i contatti con la propria famiglia di origine.

Il supporto da parte delle reti extrafamiliari viene deciso dal giudice con decreto motivato ex art. 337ter; giuridicamente i servizi sociali svolgono un'attività di sostegno e controllo della vita del minore, sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella maggior parte dei casi, purchè ovviamente ciò sia fattibile, il Tribunale affida i minori ai servizi sociali territorialmente competenti, concedendo però che i bambini rimangano collocati presso i genitori: praticamente i figli continuano a vivere con la medre e il padre, ma le decisioni vengono assunte dai servizi sociali, solitamente si tratta dei servizi attivi presso il comune di residenza.
Quando, invece, non sussistano le condizioni per il collocamento presso i genitori, allora i figli andranno a vivere in un'altra famiglia (collocamento presso terzi) o in comunità.
La durata dell'intervento dei servizi sociali non è definita anticipatamente: la provvisorietà dell'affidamento e i successivi provvedimenti giudiziari dipendono dall'andamento del programma attivato; infatti periodicamente l'ente affidatario presenta una relazione sull'andamento del rapporto genitoriale, oltre che sulla risposta di ciascuno dei componenti del nucleo al programma proposto.

Quando i figli possono tornare dai genitori?

L'ordinamento italiano disciplina due tipologie di affidamento ai sensi della legge 184/1983 e successive modifiche.
Innanzitutto è previsto il tradizionale affidamento del minore, che nasce come istituto di natura temporanea, in quanto teso al reinserimento della prole nella famiglia di origine. Tuttavia, in virtù della sua tanto criticata prorogabilità, nella prassi questo tipo di affido viene sfruttato come strumento di collocamento a lungo termine: praticamente accade che il minore venga lasciato con la famiglia affidataria  fino al raggiungimento della maggiore età del ragazzo, cd. "affidamento sine die".
Addirittura questo tipo di affidamento può tramutarsi in adozione allorquando non sia raggiungibile l'obiettivo di riportare il bambino nel nucleo familiare d'origine (ad esempio perchè i genitori di sangue abbiano manifestato l'intento di sottrarsi alle proprie responsabilità nei confronti della prole).

Altresì, il legislatore italiano ammette il cd. affido preadottivo della durata di un anno, che ha lo scopo di sondare, nell'interesse del minore, l'attitudine degli aspiranti genitori a educare, istruire e mantenere l'adottando; in altre parole il periodo durante il quale il minore è affidato alla famiglia costituisce un passaggio intermedio e sperimentale, il cui esito positivo conduce all'adozione del minore.

In sintesi, al di là della prassi dell'affido cd. sine die, l’affido familiare tradizionale è nato come un rimedio temporaneo e provvisorio, avente l’obiettivo di favorire il reinserimento del minore nella propria famiglia di origine, una volta superata la situazione di difficoltà.
Quindi, stando alle mere disposizioni di legge, il minore può rimanere in affidamento per un periodo non superiore ai 24 mesi, al termine del quale potrà fare ritorno presso il proprio nucleo familiare, salvo proroghe.


Per approfondire leggi anche:

Cause e procedura dell'affidamento del minore ai servizi sociali

Allontanamento dei figli minorenni: le nuove linee guida

Diritto di famiglia: il Giudice può disattendere la CTU?

La violenza assistita è motivo di sospensione della responsabilità genitoriale

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