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L'amministratore di sostegno: tutto quello che devi sapere

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L'art. 1 della L. n. 6/2004, con la quale è stato introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno, dispone che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”
L'amministrazione di sostegno è uno strumento flessibile che serve a rispondere a specifiche esigenze per la tutela e sostegno di soggetti fragili che non ricadono negli istituti più rigidi dell'inabilitazione ed interdizione.


In tal senso, la nomina dell'amministratore di sostegno non è una scelta definitiva, ma può essere altresì modificata, con riferimento ai poteri dello stesso amministratore, e revocata nel caso venga meno la necessità della nomina.

Chi può beneficiare dell'amministratore di sostegno?

La norma individua due requisiti: il primo di tipo soggettivo, inerente a una menomazione fisica o psichica, l’altro di tipo oggettivo, cioè l’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Questi due requisiti devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità.
Non è richiesto che tali circostanze abbiano il carattere della permanenza, la norma anzi specifica chiaramente come le stesse possano avere il carattere della temporaneità.  
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere la nomina dell'amministratore di sostegno.

Chi può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno?

Sul punto la legge è chiara, difatti, gli art. 406 e 417 c.c. Dispongono che la  proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti:
- Pubblico Ministero;
- beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- coniuge;
- persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- tutore dell’interdetto;
- curatore dell’inabilitato;
- unito civilmente in favore del proprio compagno.

Per quanto riguarda, invece, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 c.c. a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Come si fa a richiedere una nomina di un amministratore di sostegno?

È necessario presentare un ricorso al Giudice Tutelare presso il tribunale del luogo in cui la persona che non può provvedere ai propri interessi ha la residenza o il domicilio.
Ad esempio se il soggetto per cui si procede è ricoverato in una residenza sanitaria assistenziale, il ricorso dovrà essere proposto avanti al Giudice Tutelare presso il Tribunale ove si trova la suddetta struttura.

Nel suddetto ricorso deve essere indicato:
- l’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
- le generalità del ricorrente e del beneficiario;
- l’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
- il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi, come individuati nell’art. 407 c.c.;
- le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza.

Si ritiene utile, altresì, fornire una descrizione delle condizioni di vita della persona ed effettuare una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale della stessa, onde delineare fin da subito il progetto di sostegno che dovrà essere poi predisposto dal Giudice Tutelare.

Se non sussistono particolari ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’art. 406 c.c.

Il Giudice Tutelare, in virtù degli ampi poteri istruttori che gli sono riconosciuti dall’art. 407 c.c., può disporre, anche d’ufficio, ogni ulteriore accertamento, anche disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità e autonomia del beneficiario.
Il suddetto ricorso e il decreto devono essere notificati a cura del ricorrente al beneficiario e devono essere comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.

Qualora, invece, sussistano particolari ragioni d’urgenza, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d’ufficio, senza sentire le parti, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio. In tale caso, l’udienza per l’audizione del beneficiario verrà fissata successivamente e la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo.

Espletati i suddetti incombenti istruttori il Giudice Tutelare emette il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
- delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
- della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
- dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di  compiere in nome e per conto del beneficiario
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
- dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
- della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita; altresì il provvedimento verrà iscritto nel Registro delle amministrazioni di sostegno tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare.

Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

Il codice dispone che il  Giudice Tutelare deve nominare l'amministratore di sostegno “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria”.

I criteri a cui deve attenersi il Giudice nella scelta sono:
- preferire la designazione dello stesso beneficiario; difatti, l'interessato può scegliere il proprio amministratore di sostegno con atto pubblico o scrittura privata autenticata in previsione della propria eventuale futura incapacità, oppure può esprimere una preferenza al momento dell'audizione davanti al Giudice. Solo per gravi motivi può essere designato un amministratore di sostegno diverso;
- qualora mancasse la suddetta designazione o in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare sceglie un amministratore di sostegno preferendo tra i seguenti soggetti: il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- in caso di opportunità, o in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare potrà nominare un soggetto terzo, attingendo ad appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell’incarico.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Ai sensi dell'art. 413 c.c., il Giudice Tutelare, laddove ne ricorrano i presupposti, su istanza motivata del beneficiario, del Pubblico Ministero, dell’amministratore di sostegno o di uno dei soggetti di cui all’art. 406 c.c., potrà disporre la sostituzione dell’amministratore.  

Gli effetti dell'amministrazione di sostegno e i poteri dell'amministratore di sostegno

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
I poteri dell'amministratore vengono disposti dallo stesso Giudice Tutelare che ne delinea i limiti e facoltà. Lo stesso designato può occuparsi della cura della persona, intesa sia come cura della salute (decisioni sanitarie, rapporti con il personale sanitario,ecc.), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, ecc.) e della cura del patrimonio, con riferimento alla gestione del reddito e del patrimonio del beneficiario (amministrazione dello stipendio, dei beni immobili di proprietà, ecc.).

Per approfondire leggi anche:

Genitori e figli minori: quando intervengono gli assistenti sociali?

Cause e procedura dell'affidamento del minore ai servizi sociali

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