Ascolta "Mettere 'like' a un post sui social può essere reato?" su Spreaker.
Nell’ultimo periodo si è parlato molto spesso di gruppi Facebook dove venivano caricate, all’insaputa delle interessate, fotografie di donne ritratte in situazioni intime. A tali foto seguivano like e commenti degli utenti iscritti.
A seguito della scoperta di questo gruppo, l’Autorità Giudiziaria ha iniziato una prima indagine che ha portato alla scoperta dell’identità degli amministratori del gruppo che dovranno rispondere, a parere della Procura di Roma, di alcuni reati, tra cui la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.
Ma ora ci si chiede: in capo agli iscritti, invece, è configurabile qualche reato?
Preliminarmente, occorre evidenziare che la semplice iscrizione a gruppi social a contenuto scabroso, sessista o discriminatorio non costituisce un reato.
Tuttavia, nel caso in cui si interagisca mettendo like o emoticon di vario tipo, le cose potrebbero cambiare.
La Giurisprudenza, con la sempre maggiore informatizzazione delle comunicazioni, si è trovata in più occasioni a decidere sull’argomento, scontrandosi, in particolare, sulla configurabilità o meno del reato di istigazione a delinquere punito dall’art. 414 codice penale.
L’art. 414 c.p.: prevede che “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1. 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2. 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti, con pena aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.”
Ricordiamo che l’apologia consiste in quella particolare modalità di manifestazione del pensiero che si esplica nell’esaltazione del fatto o del suo autore con intento di propaganda, nelle forme di istigazione indiretta.
Per istigazione si intende la determinazione o il rafforzamento in altri di un determinato proposito criminoso.
La condotta penalmente rilevante consiste nell’istigare “pubblicamente” a commettere delitti o contravvenzioni; secondo la normativa quindi il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso “col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda”.
Affinché possa configurarsi il reato di cui all’art.414 c.p., l’istigazione deve apparire idonea a conseguire l’effetto voluto dal soggetto istigatore, ricorrendo al contrario una forma di libera manifestazione del pensiero, in quanto tale non punibile.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall’art. 414 c.p., è reato di pericolo concreto e non presunto, pertanto, richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio “ex ante”, a provocare la commissione di delitti (Cass., n. 48247/2019).
L’elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo generico e consiste nella volontà di istigare gli altri a commettere determinati reati nonché nella previsione del loro carattere delittuoso e della pubblicità del proprio comportamento.
In tal senso, la Cassazione (Cass.Pen., Sez.I, sent. n.22163/2019) ha riconosciuto l’integrazione del delitto con la divulgazione di un contenuto (post, video o immagine) sui social network, ritenendo che tale comportamento fosse idoneo ad integrare gli estremi del reato di istigazione.
Tuttavia, la comunicazione sui social network, al fine di integrare il fatto tipico previsto dall’art.414 c.p., deve rispettare i requisiti previsti dalla norma, tra cui rileva in particolar modo il requisito della pubblicità.
I social network sono descritti come una sorta di “piazza virtuale” in cui solitamente gli utenti del web, salve eventuali restrizioni, hanno libero accesso.
Essi, dunque, in virtù del fatto che i contenuti ivi pubblicati hanno una larghissima diffusione, raggiungendo un numero elevato ed indeterminabile di persone, rappresentano un mezzo idoneo a soddisfare il requisito di pubblicità richiesto dall’art.414 c.p.
Se metto solo like cosa può succedere?
Diversamente, il Tribunale non ritiene integrato il suddetto delitto allorquando la mia condotta si sia limitata a mettere un il like a un commento sessista, violento o che manifesta la volontà di commettere un reato, senza, tuttavia, essere accompagnato da ulteriore attività a sostegno della propaganda e dell’istigazione a delinquere come potrebbero essere commenti o l'aggiunta di altri contenuti.
Difatti, si ritiene la suddetta condotta insufficiente a realizzare il reato di istigazione, il quale presuppone un’azione volta a incitare concretamente e non solo a condividere o approvare l’integrazione di quel reato.
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