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Figli da una nuova relazione: c'è riduzione dell'assegno di mantenimento?

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Lecita, dopo una separazione o un divorzio, è la volontà di crearsi una nuova famiglia, magari con dei figli nati dalla nuova relazione.
Come ormai è ben noto, se dalla precedente unione erano nati dei figli, questi hanno il diritto ad essere sostenuti economicamente attraverso un assegno di mantenimento sino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
L'interrogativo è se in questi casi si assisterà a una riduzione dell'assegno di mantenimento in seguito alla nascita di nuovi figli.


Ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., il contributo al mantenimento della prole deve essere determinato tenuto conto:
1. Delle esigenze attuali dei figli;
2. Del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3. Dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4. Delle risorse economiche in capo a ciascun genitore.

Questi infatti sono i criteri fondamentali attraverso i quali il Tribunale determina l’importo da dover corrispondere mensilmente.
Tuttavia, può capitare, che a causa di fatti sopravvenuti quel medesimo importo considerato equo e corretto nel momento della sentenza, diventi non più sopportabile per l’ex coniuge obbligato.

Questi fatti sopravvenuti vengono presi in considerazione sia dall’art. 337-quinquies, il quale prevede il diritto dei genitori di domandare la revisione della misura e della modalità del contributo al mantenimento, sia dall'art. 9, comma 1, Legge 898/1970, per il quale si ritiene necessaria la sopravvenuta esistenza di giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affinché possa essere disposta una revisione dell’assegno di mantenimento.

Quali sono questi fatti sopravvenuti che potrebbero motivare la riduzione?

Al centro della questione vi è sempre la capacità economica dei singoli coniugi, quindi, sostanzialmente i fatti rilevanti sono tutti quelli che possono incidere negativamente, ma anche positivamente nel caso in cui si volesse chiedere un aumento dell’assegno, sulle entrate del coniuge obbligato al versamento.
Proprio per tale ragione alla base della riduzione può essere posta ad esempio una compromissione della propria capacità lavorativa, che non permette all’obbligato di guadagnare tanto quanto in precedenza.

La creazione di nuovo nucleo familiare, dal quale sono nati dei figli, rientra tra le ipotesi di riduzione del mantenimento?

Per la Corte di Cassazione la risposta è affermativa e viene inserita nell’ordinanza n. 14175/2016, la quale ha creato un ordinamento giurisprudenziale che si è sempre mantenuto e confermato nel tempo.
Il caso affrontato dalla Corte vede come protagonista un padre, obbligato a versare il mantenimento alla figlia pari a € 500,00. In primo grado, l’uomo avanza la richiesta di riduzione del contributo proprio a causa di circostanze sopravvenute, quali l’aver contratto un nuovo matrimonio, con la nascita di due figli gemelli.
La richiesta viene inizialmente respinta e accolta in secondo grado, dove la Corte d’Appello riduce l’obbligo portandolo da € 500,00 a € 400,00.

La Corte di Cassazione, interrogata sul punto, ha sottolineato che: in primo luogo, la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce espressione di un diritto fondamentale.
Con ciò, continua la Corte, non significa che la formazione di un nuovo nucleo familiare comporta di per sé e in automatico l’effetto di determinare la riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati in precedenza, tuttavia la nascita di nuovi figli determina di necessità un aumento degli obblighi economici.

E, in secondo luogo, la Cassazione ha stabilito che, ai fini della revisione del mantenimento in favore della prole, fungono da parametro di riferimento non solo le condizioni esistenti nella costanza dell’unione dei genitori, ma altresì tutti gli eventuali miglioramenti e/o peggioramenti della situazione economica di uno o di entrambi.

Infatti, la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, posto a carico del genitore non collocatario, deve basarsi su una valutazione operata in modo rispettoso del principio di proporzionalità, in modo tale che ciascun genitore contribuisca al mantenimento della prole in base alle proprie reali possibilità economiche.

La Cassazione nella vicenda in commento ha ritenuto corretta la valutazione effettuata in Appello, con riferimento alle circostanze sopravvenute e cioè:
1. L’aumento del reddito della ex moglie rispetto a quello dell’ex marito;
2. La nascita di due nuovi figli con conseguente aumento delle spese per l’ex marito.

Necessario da ultimo sottolineare che, come è intuibile, la riduzione del mantenimento non avviene in via automatica, per il solo fatto che sia nato un nuovo figlio, bensì richiede il deposito di un ricorso nel quale il soggetto obbligato specifichi quali siano le circostanze sopravvenute a sostegno e a giustificazione della richiesta.

Solo a seguito del vaglio del Tribunale e solo nel caso in cui i fatti vengano accertati come esistenti, si potrà ottenere una modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con riduzione dell’assegno mensile di mantenimento dei figli nati dalla precedente relazione.

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