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Elezioni: info utili sul voto

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Il 25 settembre 2022 tutti i cittadini italiani maggiorenni sono chiamati a votare per eleggere il nuovo Parlamento. La nostra legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, prescrive il metodo con il quale i voti espressi dagli elettori alle elezioni politiche vengono tradotti in seggi elettorali e, poi, attribuiti ai singoli candidati.


Chi può votare?

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani maggiorenni. I soggetti affetti da determinate patologie, cioè non vedenti, amputati, affetti da paralisi o da impedimento di analoga gravità hanno diritto al voto assistito, tuttavia, in tale elenco non rientrano coloro che soffrono di una disabilità mentale.

I pazienti con deficit cognitivi possono votare?

Con la modifica apportata dalla Legge 180/1978 (Legge Basaglia) al D.P.R. 223/1967, viene eliminata la parte che, nell’art. 2, escludeva dal diritto di voto i soggetti interdetti e inabilitati per infermità di mente. Categoria invece prevista dall’art. 48 Cost. ultimo comma, che fa riferimento all’incapacità civile, come causa di esclusione del voto.

Secondo le interpretazioni maggiormente diffuse, nella logica della riforma in materia di strumenti di protezione dei soggetti deboli (Legge n. 6/2004, che ha introdotto l’amministrazione di sostegno), ha senso che l’interdetto e l’inabilitato esprimano il voto in totale autonomia, in quanto siano in grado di attribuire, per quanto possibile e in modo consapevole, valore alla propria scelta, il tutto per garantire la personalità e la libertà del voto.
Si ritiene quindi che il giudice tutelare possa verificare le effettive e reali capacità della persona, prescrivendo anche le modalità di voto migliori per il soggetto in amministrato.

Cosa viene eletto?
Attraverso il voto dei cittadini verranno scelti i candidati che andranno a formare il nuovo Parlamento, quindi coloro che siederanno all'interno della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Non viene, invece, eletto il nuovo Governo né il nuovo Presidente del Consiglio.

Come vengono eletti i parlamentari?

È necessario specificare che i seggi da assegnare ai vari candidati, rappresentano i singoli posti presenti in Parlamento, per un totale di 600 poltrone, se si sommano Camera e Senato.
La legge elettorale regolamenta proprio il come distribuire e assegnare questi seggi, in base ai voti ricevuti.

I seggi vengono distribuiti all'interno dei collegi, per tutto il territorio italiano, secondo le regole attributive stabilite dalla Costituzione agli articoli 56, per la Camera e 57, per il Senato.

Esistono collegi:
- Plurinominali: dove vengono indicati più Parlamentari, attraverso le liste bloccate;
- Uninominali: dove viene indicato un solo Parlamentare, rappresentativo della coalizione o del singolo partito.

Il cosiddetto Rosatellum prevede un sistema elettorale misto, ciò significa che unisce le due modalità elettorali esistenti, quella proporzionale e quella maggioritaria e il nostro Parlamento viene eletto:
- Per il 62,5% con il sistema proporzionale, che viene utilizzato nei collegi plurinominali;
- Per il 37,5% con il sistema maggioritario, che viene utilizzato nei collegi uninominali.

Sistema proporzionale: come dice il nome stesso, i seggi vengono ridistribuiti in modo proporzionale ai voti ottenuti. Di conseguenza se, per esempio, un partito alla Camera ottiene il 40% dei voti, gli spetteranno il 40% dei seggi; se un altro partito ottiene il 15%, gli verranno assegnati il 15% dei seggi e così via;

Sistema maggioritario: in questo caso il seggio viene attribuito al partito o candidato che riceve il maggior numero di voti. Importante notare che basta anche solo un voto in più, rispetto ai concorrenti, per ottenere il seggio. Ad esempio, se un candidato ottiene il 45% dei voti e un altro ottiene il 40%, il seggio verrà attribuito al candidato che ha ottenuto il 45% dei voti. Tutti i voti attribuiti al candidato che ha ottenuto il 40% andranno persi.

Concretamente, come si vota?

Il giorno delle elezioni verranno consegnate due schede, una per la Camera e una per il Senato. Per entrambe valgono le medesime regole.
Ciò che l'elettore avrà di fronte sarà una scheda simile a questa:





Come si nota la scheda contiene il nome del candidato nel collegio uninominale (in blu) e il simbolo di ciascuna lista o delle liste in coalizione ad esso collegate, nel collegio plurinominale (in viola). Le liste di candidati presenti accanto ai simboli, sono bloccate e l'elettore non potrà scegliere il candidato che preferisce.

L'elettore ha diverse possibilità per esprimere il proprio voto, in modo valido:

- Tracciando una X sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e una X sul rettangolo contenente il simbolo della lista ed i nominativi dei candidati: il voto è a favore sia del candidato uninominale, sia della lista;

- Tracciando una X solo sul rettangolo contenente il simbolo della lista e i nominativi dei candidati, nel collegio plurinominale: il voto espresso viene attribuito anche al candidato nel collegio uninominale, collegato alla lista scelta;

- Tracciando una X solo sul nome del candidato nel collegio uninominale: il voto è valido anche per la lista ad esso collegata. In presenza di più liste in coalizione, il voto è ripartito tra le medesime, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale;

Il voto è nullo, invece, se l'elettore traccia una X sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e una su un rettangolo contenente il simbolo di una lista cui il candidato non sia collegato. Questa tipologia di voto viene definito voto disgiunto e non è permesso dalla nostra legge elettorale.

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