Ascolta "Assegno di mantenimento ridotto se si dimostra calo del reddito" su Spreaker.
Con la recentissima ordinanza n. 19288 del 14 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di contributo al mantenimento dei figli, il giudice deve valutare in concreto le condizioni reddituali attuali di entrambi i genitori, ai sensi dell’art. 337-ter, comma 4, c.c., considerando anche eventuali mutamenti della situazione reddituale, purché motivati da esigenze economiche reali e documentate.
E' il caso di un padre che ha chiesto e ottenuto la diminuzione dell'assegno di mantenimento a seguito di calo del reddito personale.
L’art. 337 al comma 4 c.c. dispone che: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Il caso
Il caso riguarda il ricorso presentato da un padre avanti la Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato la decisione del Tribunale di Piacenza, il quale aveva statuito in sede di scioglimento del matrimonio civile l’obbligo in capo al ricorrente di versamento di Euro 600,00 a titolo di mantenimento in favore della figlia, come era già stato stabilito in sede di separazione molti anni prima.
In particolare, il padre lamentava che l’assegno non rispettava il principio di proporzionalità di cui all’articolo 337 ter comma 4 .c c., rilevato che una corretta lettura delle denunce dei redditi e delle condizioni reddito-patrimoniali dei coniugi avrebbe consentito di appurare la sussistenza di una posizione economica più florida in capo alla madre.
In tal senso, lo stesso lamentava che rispetto alla separazione, avvenuta molti anni prima, la sua posizione lavorativa era mutata con una conseguente diminuzione rilevante di reddito.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, la quale riteneva fosse condivisibile il ragionamento del primo giudice in ordine all’assegno di mantenimento, considerata l’irrilevanza delle intervenute modifiche peggiorative dei redditi del padre, che, per una scelta unilaterale e senza provate necessità, aveva modificato il suo rapporto di lavoro all’interno dell’impresa familiare.
Dall’altro lato il giudice di primo grado, valorizzato il fatto che la minore viveva in via quasi esclusiva con la madre, considerava congrua la misura dell’assegno di mantenimento disposta all’epoca della separazione.
Avverso tale sentenza di secondo grado il padre presentava ricorso in Cassazione dolendosi della violazione e falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 337 ter comma 4 c.c. con inosservanza del principio di proporzionalità.
Difatti, secondo il ricorrente non erano comprensibili i presupposti per cui la Corte d’Appello aveva ritenuto irrilevanti le modifiche delle condizioni economiche dello stesso; difatti, il ricorrente non lamentava un peggioramento ma un mutamento delle condizioni economiche, derivante dalla circostanza che lo stesso aveva dismesso la qualifica di socio per passare a quella di dipendente subordinato, decisione effettuata per garantirsi uno stipendio fisso minimo rispetto all’incertezza del compenso da socio.
Tale mutamento di posizione lavorativa aveva comportato un rilevante divario economico con il reddito della madre della figlia, la quale non solo percepiva quasi il doppio di stipendio ma era altresì proprietaria esclusiva di un’immobile; divario che non era stato preso in considerazione nella determinazione dell’assegno di mantenimento.
La decisione della Corte di Cassazione: il principio di proporzionalità
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si discosta dalle precedenti pronunce e accoglie il ricorso del padre, ritenendo le medesime lesive del principio di proporzionalità sancito dall’art. 337 comma 4 c.c., secondo cui la determinazione del mantenimento dei figli deve tenere in considerazione la capacità reddituale di entrambi i genitori, tramite una comparazione dei medesimi, ma soprattutto deve tenere conto dell’attualità delle medesime condizioni economiche valutando altresì le modifiche reddituali intervenute nel tempo.
Tale decisione si pone in linea con le precedenti sentenze della Corte di Cassazione che in più occasioni aveva già ribadito la necessità da parte dei giudici di prima istanza ad una corretta valutazione dei redditi dei coniugi.
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